Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22605 del 08/11/2016

Cassazione civile sez. III, 08/11/2016, (ud. 14/09/2016, dep. 08/11/2016), n.22605

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24611/2013 proposto da:

R.M.S., (OMISSIS), A.G. (OMISSIS),

A.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA RUGGERO

FIORE 27, presso lo studio dell’avvocato SILVIO RAHO, rappresentati

e difesi dall’avvocato CARMELO CASAVOLA giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrenti –

contro

C.A.S., C.S., AN.LI.,

C.M.T., elettivamente domiciliati in ROMA, CSO RINASCIMENTO 11,

presso lo studio dell’avvocato PELLEGRINO GIOVANNI, rappresentati e

difesi dall’avvocato MAURO FINOCCHITO giusta procura a margine del

controricorso;

GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA, in persona del suo Procuratore Speciale e

legale rappresentante Dott. R.P., elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA CLEMENTE IX 10, presso lo studio dell’avvocato LUCIA

FELICIOTTI, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrenti –

e contro

ASSITALIA LE ASSICURAZIONI D’ITALIA SPA, M.M.,

M.G., M.L., MA.GI.;

– intimati –

nonchè da:

GENERALI ITALIA SPA, GIA’ INA ASSITALIA SPA, in persona dei legali

rappresentanti p.t. P.V. e D.G.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE, 38, presso

lo studio dell’avvocato MARIA LUCIA SCAPPATICCI, rappresentata e

difesa dall’avvocato SERGIO CAMPISE giusta procura in calce al

controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA, in persona del suo Procuratore Speciale e

legale rappresentante Dott. R.P., elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA CLEMENTE IX 10, presso lo studio dell’avvocato LUCIA

FELICIOTTI, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente all’incidentale –

e contro

R.M.S. (OMISSIS), AN.LI., A.C.

(OMISSIS), A.G. (OMISSIS), C.S.,

C.A.S., C.M.T., M.M., M.G.,

M.L., MA.GI.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 596/2012 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 12/09/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/09/2016 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO;

udito l’Avvocato SILVIO RAHO;

udito l’Avvocato LUCIA FELICIOTTI;

udito l’Avvocato SERGIO CAMPISE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. A.M., R.M.S., A.G. e C. convennero in giudizio, davanti al Tribunale di Lecce, M.M., in proprio e quale esercente la potestà sui figli minori, nonchè la SIDA Assicurazioni, chiedendo il risarcimento dei danni subiti a causa della morte di A.L. rispettivamente figlio e fratello degli attori – avvenuta in un incidente stradale nel quale la vittima viaggiava quale trasportato a bordo di una vettura condotta da C.F., di proprietà della Mastrolia ed assicurata dalla SIDA. L’incidente si era verificato sull’autostrada (OMISSIS) in ora notturna e nell’occasione aveva perso la vita anche C.F., conducente della vettura.

Si costituì in giudizio la sola SIDA Assicurazioni, chiedendo il rigetto della domanda.

Il contraddittorio fu esteso agli eredi del defunto C., chiamati in causa dagli attori, i quali eccepirono che nessuna responsabilità per l’incidente poteva essere posta a carico del loro congiunto, poichè il fatto era stato determinato dalla presenza abnorme sul manto autostradale di una sponda metallica persa, evidentemente, da un automezzo in transito in direzione contraria. Nel chiedere il rigetto della domanda degli attori, gli eredi C. chiesero di poter chiamare in causa la società INA Assitalia – quale impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada – per essere risarciti del danno conseguente alla morte di C.F..

Il Tribunale rigettò la domanda degli eredi A., accolse quella degli eredi C. e condannò l’INA Assitalia al risarcimento dei danni.

2. Appellata la sentenza, la Corte d’appello di Lecce riformò la decisione del Tribunale e condannò la società di assicurazione Nuova Tirrena, subentrata alla SIDA, al risarcimento dei danni in favore degli eredi A., ritenendo che il sinistro dovesse essere ricondotto alla responsabilità esclusiva del conducente C.F., che aveva tenuto una velocità eccessiva.

3. La decisione d’appello fu cassata dalla Corte di cassazione, con sentenza 24 febbraio 2011, n. 4492.

4. Riassunto il giudizio dagli eredi C., la Corte d’appello di Lecce, con sentenza del 12 settembre 2012, ha rigettato l’appello proposto dagli eredi A. nei confronti della sentenza di primo grado e, in accoglimento – della domanda proposta dalla società di assicurazione Groupama – nel frattempo subentrata alla Nuova Tirrena – ha condannato gli eredi A. alla restituzione della somma dagli stessi ricevuta in esecuzione della prima sentenza d’appello poi cassata, che era stata loro favorevole, ed ha condannato gli stessi unitamente alla M. al pagamento delle spese di giudizio.

Ha osservato la Corte territoriale – dopo aver compiuto un ampio richiamo a tutte le argomentazioni contenute nella sentenza di legittimità che aveva cassato quella della stessa Corte d’appello – che dal rapporto redatto dai Carabinieri in occasione del tragico incidente risultava che sul manto stradale era presente una sponda metallica che, per dimensioni e posizione, ben poteva costituire un ostacolo alla circolazione. Tale ostacolo si trovava sulla corsia di sorpasso. Alla luce dei rilievi planimetrici, quindi, la Corte leccese ha affermato che il sinistro doveva essere plausibilmente ricostruito nel senso che il C. aveva “tagliato” la curva sinistrorsa a visuale non libera e, trovandosi l’oggetto metallico improvvisamente davanti, aveva tentato di evitarlo scartando improvvisamente a destra; in tal modo aveva perso il controllo della vettura che si era rovesciata sul fianco sinistro finendo poi per capovolgersi. La presenza di una sponda metallica sul manto stradale in ora notturna, pacificamente indicata dal rapporto dei Carabinieri, del tutto imprevedibile ed inevitabile, aveva determinato la manovra di scarto del conducente C., a carico del quale, quindi, non poteva essere posta alcuna colpa. Era invece da ritenere del tutto priva di riscontro l’affermazione per cui il C. teneva nel momento dell’incidente una velocità eccessiva.

5. Contro la sentenza della Corte d’appello di Lecce propongono ricorso principale R.M.S., A.G. e C. in proprio e quali eredi di A.M., con unico atto affidato a due motivi.

Resistono con un unico controricorso An.Li., C.S., A.S. e M.T..

Resiste la s.p.a. Generali Italia, con controricorso contenente ricorso incidentale affidato ad un motivo.

Resiste altresì la società Groupama con due controricorsi, l’uno nei confronti del ricorso principale e l’altro di quello incidentale.

Le parti hanno depositato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso principale si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Osservano i ricorrenti che la Corte di merito avrebbe escluso la responsabilità del conducente C. sulla base di una dinamica dei fatti ipotizzata dagli agenti verbalizzanti, senza considerare il fatto decisivo dell’assenza totale di tracce di frenata in prossimità del luogo dove si sarebbe trovato il presunto ostacolo costituito dalla sponda metallica. Nulla si dice in sentenza sull’assenza di tracce di frenata, mentre dallo stesso verbale risultava l’eccesso di velocità del conducente.

1.1. Il motivo è fondato.

1.2. La sentenza della Corte di merito – pur avendo compiuto ampi richiami alla pronuncia n. 4492 del 2011 di questa Corte con la quale fu cassata la prima sentenza della Corte d’appello di Lecce non ne ha colto integralmente la logica decisoria, pervenendo ad un risultato che non è conforme con quanto ivi indicato.

Ed infatti questa Corte, dopo aver censurato il fatto che la prima sentenza d’appello avesse escluso del tutto il nesso causale tra la presenza della sponda metallica sul manto autostradale e l’incidente, ha posto in luce che una corretta decisione avrebbe dovuto tenere presente che la vettura protagonista del tragico incidente stava probabilmente viaggiando “sulla sinistra (per aver “tagliato” la curva, come non infrequentemente, pur se irregolarmente accade, soprattutto in situazioni di scarso traffico)”; circostanza, questa, compatibile con la situazione dell’autostrada (OMISSIS) all’epoca del fatto ((OMISSIS)). La sentenza n. 4492, poi, ha evidenziato che la natura dell’abrasione sull’asfalto era da ricondurre, con ogni probabilità, ad un’improvvisa sterzata a destra della vettura piuttosto che all’eccesso di velocità, ed ha aggiunto che l’attribuzione in via esclusiva della responsabilità all’eccesso di velocità tenuto dal conducente C. era una conclusione “apodittica”, mentre era da ritenere possibile la “concorrenza causale costituita dalla presenza dell’ostacolo”.

La cassazione della sentenza, quindi, aveva già posto in luce l’assai probabile sussistenza di un concorso causale da identificare in parte nell’eccesso di velocità del conducente e nel fatto di aver tagliato la curva sinistrorsa (a visuale non libera) e in parte nella presenza anomala dell’oggetto ingombrante sul manto stradale. D’altra parte, se questa Corte avesse ritenuto di poter decidere la causa senza ulteriori accertamenti di fatto, avrebbe deciso la causa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c.; la cassazione con rinvio si rendeva l’unica strada percorribile in presenza di un assai probabile concorso causale, il cui riparto percentuale non poteva che essere affidato alla decisione del giudice di merito.

1.3. A fronte di tale motivazione, la quale aveva indicato il percorso da seguire, la Corte leccese, capovolgendo totalmente la propria precedente decisione, ha ritenuto di attribuire per intero la responsabilità dell’incidente alla presenza della sponda metallica, togliendo ogni rilevanza all’eccesso di velocità del conducente – ritenuto non dimostrato da alcun elemento oggettivo – e non attribuendo alcuna percentuale di colpa al fatto di essere andati contromano in autostrada, “tagliando” una curva a visuale non libera e, per di più, in ora notturna.

Da tanto consegue che il motivo di ricorso in esame, ponendo in evidenza un’indubbia omissione di valutazione, da parte della Corte d’appello, di elementi presenti in atti, coglie nel segno ed impone un’ulteriore cassazione della sentenza impugnata.

2. L’accoglimento del primo motivo del ricorso principale determina l’assorbimento del secondo ed anche del ricorso incidentale della s.p.a. Generali Italia, posto che il giudice di rinvio sarà chiamato ad un ulteriore esame del merito della causa, provvedendo ad una graduazione percentuale della colpa del conducente in rapporto alla concorrenza causale costituita dalla presenza dell’ostacolo.

3. Il primo motivo del ricorso principale, pertanto, è accolto e la sentenza impugnata è cassata; il giudizio è rinviato ad altro Giudice di merito, che si ritiene di individuare nella Corte d’appello di Bari, che deciderà attenendosi alle indicazioni della presente pronuncia e provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbito il secondo ed il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Bari, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 14 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2016

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