Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22604 del 27/09/2017


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Cassazione civile, sez. I, 27/09/2017, (ud. 12/07/2017, dep.27/09/2017),  n. 22604

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – est. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4325/2014 R.G. proposto da:

BANCA CARIGE S.P.A. – CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA,

rappresentata e difesa dagli avv.ti Giorgio Villani, Renato Villani

e Maurizio Cecconi, con domicilio eletto presso lo studio di

quest’ultimo in Roma, via Ugo De Carolis n. 34/B giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

RI.INVEST S.R.L., rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Cuomo

Ulloa e Gabriele Pafundi, con domicilio eletto presso lo studio di

quest’ultimo in Roma, viale Giulio Cesare n. 14/4 sc. A giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di appello di Genova n. 241/13

depositata il 19 febbraio 2013.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 12 luglio

2017 dal Consigliere Dott. Paolo Fraulini;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha chiesto

il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di appello di Genova ha parzialmente accolto l’appello proposto da RI.INVEST S.R.L. condannando BANCA CARIGE S.P.A. – CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA a restituire all’appellante la somma di Euro 323.543,70 oltre accessori.

2. Il giudice di appello ha ritenuto che, non essendovi prova che sul conto corrente assistito da apertura di credito fossero state effettuate operazioni di rientro da sconfinamenti non autorizzati, la prescrizione del diritto del correntista di contestare il saldo non poteva ritenersi maturata e per l’effetto, attesa la illegittimità della capitalizzazione trimestrale dei soli interessi a debito del correntista, la banca doveva essere condannata alla restituzione della differenza calcolata dal ctu sulla base della corretta capitalizzazione annuale.

3. Avverso tale sentenza BANCA CARIGE S.P.A. – CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA ricorre con un motivo resistito da RI.INVEST S.R.L. con controricorso.

4. Le parti hanno depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso lamenta “Violazione dell’art. 1194 c.c., della compensazione impropria e/o dell’elisione automatica delle partite contabili – artt. 1241 c.c. e segg., dell’art. 1828 c.c. e dell’art. 1853 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3. Omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti in relazione all’applicazione dell’art. 7 del contratto di conto e dell’art. 4 del contratto di apertura di credito corrente (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5)”.

deducendo l’erroneità della sentenza nella parte in cui ha escluso il criterio di imputazione previsto dall’art. 1194 c.c., contrattualmente previsto, e ha pertanto negato la spettanza degli interessi passivi trimestrali che invece erano dovuti per la parte non anatocistica.

2. Il ricorso è infondato. La sentenza impugnata ha applicato correttamente l’insegnamento di questa Corte secondo cui il principio di cui all’art. 1194 c.c., in forza del quale ogni pagamento deve essere imputato prima agli interessi e poi al capitale salvo un diverso accordo con il creditore, postula che il credito sia liquido ed esigibile, atteso che solo questo, per sua natura, produce interessi ex art. 1282 c.c., sicchè è inapplicabile al rapporto di conto corrente bancario, nella cui struttura unitaria le operazioni di prelievo e versamento non integrano distinti ed autonomi rapporti di debito e credito reciproci tra banca e cliente per i quali, nel corso dello svolgimento del rapporto, si possa configurare un credito della banca rispetto a cui il pagamento del cliente debba essere imputato agli interessi. Il suddetto principio è, tuttavia, utilizzabile se al conto acceda un’apertura di credito, ex art. 1842 c.c., ove il correntista abbia effettuato versamenti o su conto cd. scoperto, destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell’accreditamento, o su conto in passivo a cui non acceda l’apertura di credito (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10941 del 26/05/2016). Nella specie l’affermazione della sentenza di appello che le rimesse sul conto non abbiano mai avuto natura solutoria ma solo ripristinatoria della provvista non è oggetto di censura da parte della banca. Ne consegue che l’art. 1194 c.c., non è applicabile alla fattispecie.

3. La soccombenza regola le spese.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2017

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