Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22604 del 08/11/2016


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Cassazione civile sez. III, 08/11/2016, (ud. 14/09/2016, dep. 08/11/2016), n.22604

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 642-2014 proposto da:

C.G. (OMISSIS), P.M. (OMISSIS),

P.V. (OMISSIS), P.A. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA BUCCARI 3, presso lo studio dell’avvocato

PAOLA ALLEGRETTI, rappresentati e difesi dagli avvocati GIANCARLO

VITI, VITTORIO BETTI giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

FONDIARIA SAI SPA, B.G.M.P.;

– intimate –

Nonchè da:

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA già FONDIARIA SAI SPA, in persona del

suo procuratore Dott. F.C., elettivamente domiciliata in

ROMA, VIALE PINTURICCHIO 45, presso lo studio dell’avvocato

GIUSEPPINA BEVIVINO, rappresentata e difesa dall’avvocato ULISSE

BARDANI giusta procura a margine del controricorso e ricorso

incidentale;

– ricorrente incidentale –

nonchè contro

P.A. (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 433/2012 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 19/11/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/09/2016 dal Consigliere Dott. GRAZIOSI CHIARA;

udito l’Avvocato VITTORIO BETTI;

udito l’Avvocato ULISSE BARDANI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI RENATO che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale, assorbito l’incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. P.A., C.G., P.M. e P.V. rispettivamente genitori e fratelli di P.L., quindicenne deceduto per un sinistro stradale in cui alla guida di un ciclomotore veniva a scontrarsi con una vettura condotta dalla sua proprietaria B.G.M.P., in (OMISSIS) convenivano dinanzi al Tribunale di Perugia la B. e la sua compagnia assicuratrice Sai Assicurazioni per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni.

Con sentenza del 18 marzo 2008 il Tribunale, ritenuto che il sinistro si fosse verificato al 70% per responsabilità di P.L. e al 30% per responsabilità della B., condannava solidalmente le convenute a risarcire P.A. nella misura di Euro 65.892,58, C.G. nella misura di Euro 100.472,60, P.M. nella misura di Euro 30.000 e P.V. nella misura di Euro 36.000, oltre accessori, detratto un acconto già versato.

Avendo i congiunti del defunto proposto appello principale contro tale sentenza e avendo Fondiaria Sai S.p.A. proposto appello incidentale, la Corte d’appello di Perugia, con sentenza del 12 luglio – 19 novembre 2012, respingeva entrambi i gravami.

Hanno presentato ricorso P.A., C.G., P.M. e P.V., sulla base di quattro motivi, sviluppati anche con memoria ex art. 378 c.p.c.; la compagnia assicurativa, frattanto divenuta Unipolsai Assicurazioni S.p.A., si difende con controricorso, nel quale propone pure ricorso incidentale subordinato; anch’essa ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. Il ricorso è infondato.

2.1 II primo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’art. 2054 c.c., comma 2, sostenendo che, qualora il giudice d’appello lo avesse correttamente applicato, sarebbe giunto ad accertare per il sinistro una pari responsabilità sia del deceduto sia della B.. Una simile impostazione già di per sè disvela che quello che viene in effetti censurato non è un vizio di diritto, bensì un – non condiviso dai ricorrenti – accertamento di fatto in termini di ripartizione delle responsabilità. Il motivo in effetti lo conferma nelle sue argomentazioni criticando su un piano direttamente fattuale la motivazione della sentenza impugnata, adducendo per inficiare l’accertamento cui è pervenuta il fatto che sarebbe “stato ampiamente posto in rilievo, in atto di appello, come il Giudice di primo grado avesse omesso di rilevare come la stessa CTU…aveva escluso la presenza di tracce di frenata da parte dell’auto condotta dalla B.”, elemento da cui viene quindi desunta e illustrata, per quanto sinteticamente, una ricostruzione alternativa delle modalità del sinistro, così da concludere nel senso che si sarebbe dovuto “escludere radicalmente la circostanza che l’attraversamento della vittima fosse stato repentino e preclusivo alla B. di attuare la manovra di emergenza”.

La sostanza del motivo, dunque, è fattuale, e ciò lo conduce alla inammissibilità.

2.2 In secondo motivo, invocando l’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, denuncia la violazione degli artt. 1226, 2043 e 2056 c.c., per omessa pronuncia da parte del giudice d’appello sulla richiesta di aggiornamento della quantificazione dei danni commisurandola alle tabelle del Tribunale di Milano del 2009, laddove il giudice di prime cure aveva applicato le – meno favorevoli – tabelle del 2007. A tacer d’altro, la richiesta suddetta, come ammettono gli stessi ricorrenti, è stata presentata per la prima volta nella comparsa conclusionale del grado d’appello: ne è pertanto evidente la tardività, che giustifica la sua non considerazione da parte della corte territoriale, rendendo infondato il motivo.

2.3 Il terzo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ancora violazione degli artt. 1226, 2043 e 2056 c.c., lamentando altresì omesso esame di fatto decisivo e discusso, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e alternativamente, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullità per violazione dell’art. 112 c.p.c., il tutto per omessa pronuncia su domanda di adeguamento del danno morale da perdita parentale, che non sarebbe stato personalizzato.

La censura prospetta che, a differenza di quanto sarebbe stato ritenuto dal giudice d’appello, “non è in discussione che il danno esistenziale o quello morale soggettivo abbiano perduto autonomia risarcitoria” a seguito delle sentenze di San Martino, bensì che nell’appello “ciò che si sosteneva era che i dati fattuali idonei ad integrarli dovevano essere recuperati in chiave di personalizzazione del danno da perdita parentale, il che non era avvenuto”: e questa doglianza viene poi supportata da elementi fattuali, richiamando una prova dichiarativa assunta all’udienza del 5 novembre 2002 nel giudizio di primo grado da cui sarebbe emerso che la madre del giovane deceduto, “in conseguenza alla perdita del figlio, aveva troncato ogni forma di relazione (prima esistente) con l’ambiente esterno a quello familiare chiudendosi in se stessa ed altrettanto era accaduto per il marito, il che doveva riflettersi sull’adeguamento del danno da perdita parentale”. Così impostato, allora, il motivo ritorna nuovamente su un piano fattuale, in quanto adduce pretese risultanze probatorie per dimostrare che la decisione del giudice d’appello sarebbe stata in realtà una omessa decisione. Non è dunque realmente denunciata alcuna violazione delle norme, sostanziali e processuali, invocate nella rubrica del motivo; nè d’altronde non può negarsi che, come emerge dallo stesso motivo e si riscontra nella sentenza (motivazione, pagina 8), la corte territoriale sia incorsa in una effettiva omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., avendo, seppure in modo assai conciso, risposto al quarto motivo d’appello attinente proprio al danno da perdita parentale.

Il motivo, in conclusione, non dimostra consistenza.

2.4 Il motivo 4 denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione degli artt. 1226, 2043, 2056 e 2059 c.c., nonchè, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame di fatto decisivo e discusso, per avere il giudice d’appello omesso di riconoscere il danno morale jure hereditatis nonostante che P.L. non fosse deceduto all’istante, bensì in un momento posteriore al sinistro.

Il motivo non è sufficientemente specifico, in quanto si limita ad asserire che nella sentenza di primo grado, a pagina 14, si sarebbe dato atto di un decesso posteriore, senza peraltro riportare il passo relativo; peraltro una valutazione di primo grado non è un fatto decisivo cui il giudice di secondo grado deve assolutamente attenersi e, nel caso di specie, come illustra lo stesso motivo in esame, il giudice d’appello ha preso una sua posizione sul momento del decesso, affermando che il giovane “risulta essere deceduto all’istante e non vi è alcun elemento probatorio che possa evidenziare che lo stesso si sia reso conto di ciò che stava accadendo”. Che poi vi fossero o meno, come pure adduce il motivo, “risultanze degli atti” che avrebbero portato a dare “conto del contrario” è una questione fattuale, in ordine alla quale, per di più, il motivo rimane generico, non indicando quali sarebbero tali esiti probatori.

Anche questo motivo, quindi, non merita accoglimento.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente assorbimento del ricorso incidentale subordinato; deve altresì essere emessa la condanna – solidale, per il comune interesse processuale – dei ricorrenti principali alla rifusione al controricorrente delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.

Sussistono D.P.R. n. 115 del 2012, ex art. 13, comma 1 quater, i presupposti per il versamento da parte della parte ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna solidalmente i ricorrenti a rifondere alla controricorrente le spese processuali, liquidate in un totale di Euro 3200, oltre a Euro 200 per esborsi e oltre agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dell’art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 14 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2016

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