Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22603 del 07/11/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. III, 07/11/2016, (ud. 30/09/2016, dep. 07/11/2016), n.22603

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 04610-2014 proposto da:

MINISTERO DELL’INTERNO, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Ministro pro

tempore, rappresentato e difeso dalla AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, presso i cui Uffici ope legis domicilia in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12;

– ricorrente –

contro

D.P., (C.F. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in ROMA,

presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dagli Avvocati FRANCESCO MARCHELLO ED ASSUNTA

RITA SERAFINI, per procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 179 della CORTE D’APPELLO DI LECCE, emessa il

15/02/2013 e depositata il 25/02/2013;

udita la relazione sulla causa svolta nella pubblica udienza del

30/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE STEFANO;

udito l’Avvocato ANGELO VITALE per l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;

udito l’Avvocato ASSUNTA SERAFINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE Alessandro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, rilevato in fatto:

– che il Ministero dell’Interno ricorre, affidandosi a quattro motivi, per la cassazione della sentenza n. 179 del 25.2.13 con cui la corte di appello di Lecce ha rigettato il suo gravame avverso la sua condanna a risarcire a D.P. i danni derivanti dal ritardo nella definizione della sua istanza di riconoscimento dello status di orfano per causa di servizio, ritardo che gli aveva impedito di conseguire l’esonero dal servizio di leva e comportato così la perdita, per la corrispondente durata della ferma non evitata, dello stipendio in dipendenza del rapporto di lavoro dipendente in precedenza instaurato;

– che resiste con controricorso – illustrato poi da memoria depositata per la pubblica udienza del 30.9.16 – l’intimato;

– che il ricorrente si duole: a) col primo motivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 1, di violazione del D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 133, comma 1, lett. a), n. 1 invocando comunque la devoluzione della controversia alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo fin dalla sua proposizione; b) con gli altri tre motivi, formulati in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 di violazione della L. n. 241 del 1990, art. 17 e D.M. 2 febbraio 1993, n. 284, art. 7 negando la configurabilità di qualsiasi ritardo, in corretta applicazione della disciplina in materia, compiutamente ricostruita; di violazione dell’art. 1227 c.c., sostanzialmente sostenendo doversi ascrivere a colpa dell’attore l’attesa per 24 anni prima di avviare il procedimento amministrativo per il riconoscimento; di violazione dell’art. 2043 c.c. in combinato disposto con l’art. 1226 c.c., invocando la compensatio lucri cum damno e, in particolare, il computo delle utilità di cui controparte aveva comunque fruito durante il servizio militare;

Ritenuto in diritto.

– che sul primo motivo si palesa necessaria la rimessione alle Sezioni Unite di questa Corte, ai sensi dell’art. 376 c.p.c., u.c. ed in applicazione dell’art. 374 c.p.c., comma 1, poichè quello involge una questione in materia di giurisdizione, da sussumersi nell’art. 360 c.p.c., comma 1 e sulla quale, se non altro in modo espresso o specifico, non constano precedenti pronunzie di questa Corte;

– che, infatti, detta questione verte sull’individuazione del giudice munito di giurisdizione sulla controversia, instaurata nel marzo 2003, per risarcimento dei danni da ritardo della P.A. nella conclusione di un procedimento amministrativo teso a conseguire un provvedimento di riconoscimento di uno status, a sua volta presupposto per aspirare alla dispensa dal servizio militare (solo quanto a quest’ultima – che però non viene in considerazione in via diretta nella fattispecie – sussistendo pacificamente la giurisdizione del giudice amministrativo);

– che vanno quindi trasmessi gli atti al Primo Presidente.

PQM

dispone rimettersi gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione terza civile della Corte suprema di cassazione, il 30 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA