Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22602 del 31/10/2011

Cassazione civile sez. trib., 31/10/2011, (ud. 13/10/2011, dep. 31/10/2011), n.22602

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Comune di Roma, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliata in Roma, via del Tempio di Giove 21, presso l’Avvocatura

Comunale, rappresentato e difeso dall’avv. Avenati Fabrizio, giusta

delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AP Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via Federico Confalonieri 5,

presso l’avv. Ioannucci Mattia, che la rappresenta e difende, giusta

delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio

(Roma), Sez. 10^, n. 41/10/05 del 31 gennaio 2005, depositata il 14

marzo 2005, non notificata;

Udita la relazione svolta nella Pubblica Udienza del 13 ottobre 2011

dal Relatore Cons. Raffaele Botta;

Preso atto che nessuno è presente per le parti;

Udito il P.M., nella persona del sostituto Procuratore Generale Dott.

DEL CORE Sergio, che ha concluso per la cessazione della materia del

contendere.

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che il Comune di Roma – Ufficio contenzioso, con lettera del 5 ottobre 2010 prot. Generale n. 72130 ha comunicato che, in relazione alla controversia in oggetto, la società A.P. Italia S.r.L., si è avvalsa della definizione agevolata delle liti pendenti relative a tributi comunali aboliti, sulla base della Delib.

Consiglio comunale n. 31 del 2009, con la conseguente cessazione della materia del contendere;

ritenuto che trattandosi di definizione per condono debbano essere compensate le spese del giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara cessata la materia del contendere. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2011

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