Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22602 del 16/10/2020
Cassazione civile sez. VI, 16/10/2020, (ud. 01/07/2020, dep. 16/10/2020), n.22602
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Presidente –
Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 34180-2018 proposto da:
MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), in persona del Ministro pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
Contro
T.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato
LIVIO NERI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 349/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO,
depositata il 22/01/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 01/07/2020 dal Presidente Relatore Dott. ANDREA
SCALDAFERRI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte:
rilevato che avverso la sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte d’appello di Milano ha riconosciuto a T.S. il diritto ad ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, il Ministero dell’Interno ha proposto ricorso per un motivo, cui resiste il predetto con controricorso;
rilevato preliminarmente che – come già evidenziato nella ordinanza interlocutoria n. 22791/19 – il ricorso, notificato il 17/07/2018, risulta tempestivamente depositato in data 3/08/2018;
considerato che, con unico motivo, il ricorrente denuncia ii vizio di violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in relazione alla considerazione, tra i presupposti della misura concessa, di elementi non previsti come tali dall’ordinamento;
ritenuto che la doglianza è fondata;
che l’orientamento espresso dalle Sezioni Unite (sentenza n. 29459 del 13/11/2019), in attesa del quale la causa era stata rinviata a nuovo ruolo con la già richiamata ordinanza interlocutoria, è nel senso – già evidenziato da Sez. I n. 4455 del 23/02/2018 – che l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, occorre operare una valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani fondamentali, al di sotto del nucleo ineliminabile, costitutivo dello statuto della dignità personale;
che tale orientamento non trova pieno riscontro nella sentenza impugnata;
che la Corte d’appello, dando rilievo al percorso di progressivo inserimento in Italia perseguito dal T. mediante la partecipazione ad attività di volontariato e di tirocinio, e limitandosi poi ad evidenziare una generale situazione di instabilità del Mali e ad accennare al rischio, in caso di rientro in Mali, di essere solo e di non avere alcun punto di riferimento o di rifugio, non ha in effetti compiuto quella concreta verifica circa la grave privazione di diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale, che il rimpatrio possa nella specie determinare per il richiedente in comparazione con una effettiva situazione di integrazione che sia raggiunta nel Paese di accoglienza;
che pertanto la sentenza è cassata e la causa rinviata, per un nuovo esame, alla Corte d’appello di Milano, che provvederà anche al regolamento delle spese di questo giudizio di legittimità.
PQM
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Milano, anche per le spese di questo giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 1 luglio 2020.
Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2020