Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22601 del 27/09/2017


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Cassazione civile, sez. I, 27/09/2017, (ud. 05/07/2017, dep.27/09/2017),  n. 22601

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17453/2012 proposto da:

Termica Impianti Serinese S.a.s. di C.M.A. e C., in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in Roma, Via Vittoria Colonna n. 18, presso lo studio

dell’avvocato Benigni Elio, che la rappresenta e difende, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Curatela del Fallimento (OMISSIS) S.r.l., in persona del curatore

prof. avv. M.B., elettivamente domiciliata in Roma, Via della

Frezza n. 59, presso lo studio dell’avvocato Sandulli Emilio Paolo,

che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 91/2012 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 18/01/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/07/2017 dal Cons. Dott. FRANCESCO TERRUSI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso per l’accoglimento del motivo

primo, assorbimento del motivo secondo;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato Benigni che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato Sandulli che ha chiesto il

rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La curatela del fallimento di (OMISSIS) s.r.l. convenne dinanzi al tribunale di Avellino la Termica Impianti Serinese s.n.c., per sentir dichiarare inefficace, ai sensi della L. Fall., artt. 167 e 188, un pagamento effettuato dalla fallita il (OMISSIS), dopo la presentazione di una domanda di ammissione alla procedura di amministrazione controllata.

Nel contraddittorio della convenuta il tribunale accolse la domanda e la sentenza è stata confermata dalla corte d’appello di Napoli, sul rilievo che il pagamento era avvenuto in forza di una transazione riguardante debiti pregressi.

Ad avviso della corte d’appello, la circostanza che dopo il deposito della domanda di ammissione alla procedura concorsuale il pagamento fosse stato accettato su base transattiva, con decurtazione del 75% delle pretese, era da considerare indicativo della conoscenza dello stato di insolvenza.

La società, trasformata in accomandita semplice, ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a due motivi ai quali la curatela del fallimento ha replicato con controricorso.

Avviata in un primo momento alla trattazione in camera di consiglio, la causa, depositate le memorie di entrambe le parti, è stata rimessa in pubblica udienza con ordinanza n. 4197-15 della sesta sezione civile.

Le parti hanno depositato ulteriori memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo di ricorso la società, deducendo la violazione e falsa applicazione di norme di diritto e il vizio di motivazione in relazione alla L. Fall., artt. 167,168 e 188, sostiene che il pagamento non era inefficace in quanto era stato effettuato dopo la presentazione della domanda di ammissione alla procedura d’amministrazione controllata ma prima che venisse adottato il decreto di ammissione.

Col secondo motivo, deducendo subordinatamente la violazione e falsa applicazione di norme di diritto e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 99,100,343 e 346 c.p.c. e L. Fall., art. 67, comma 1, n. 2 e comma 2, assume che la corte d’appello sia incorsa in ultrapetizione occupandosi anche dell’azione revocatoria, dal momento che l’afferente domanda era stata considerata assorbita dal tribunale, sicchè la stessa avrebbe dovuto essere riproposta con appello incidentale.

2. Il primo motivo di ricorso è infondato.

Dalle concordi difese delle parti emerge che la curatela aveva avanzato due domande tra loro alternative: l’una era volta a ottenere la declaratoria di inefficacia del pagamento preferenziale eseguito dopo la presentazione della domanda di ammissione alla procedura di amministrazione controllata (procedura poi sfociata nel fallimento), ai sensi della L. Fall., artt. 167,168 e 188; l’altra era tesa a ottenere la revocatoria del pagamento ai sensi della L. Fall., art. 67.

Sia il tribunale che la corte d’appello hanno ritenuto fondata la prima domanda, rilevando che il pagamento, relativo a debito pregresso, era avvenuto su base transattiva il (OMISSIS), a fronte della domanda di ammissione alla procedura minore che era stata depositata dalla debitrice il 17-5-1999.

La ricorrente, richiamando il precedente costituito dalla sentenza n. 2972-06 di questa Corte, prioritariamente sostiene che il pagamento non poteva ritenersi inefficace. Ma la tesi non merita condivisione perchè l’orientamento richiamato nel ricorso – espresso dal principio che in tema di amministrazione controllata, diversamente da quanto accade nel concordato preventivo, gli effetti di cui alla L. Fall., artt. 167 e 168, che si riassumono nella cristallizzazione del patrimonio dell’imprenditore, non retroagiscono alla data di presentazione dell’istanza di ammissione alla procedura concorsuale, in tal senso deponendo sia la lettera della L. Fall., art. 188, comma 2, sia la mancata previsione di strumenti di cui l’imprenditore possa avvalersi, nel periodo compreso tra la proposizione del ricorso e il suo accoglimento, per il compimento di atti dispositivi astrattamente riconducibili all’art. 167, comma 2, ma rientranti nella gestione ordinaria dell’impresa – non trova aderenza nella ratio del menzionato art. 188, comma 2; norma abrogata, come le altre del titolo 4^ della L. Fall., dal D.Lgs. n. 5 del 2006, art. 147, ma nella presente controversia ancora applicabile ratione temporis.

3. In ordine agli effetti nei confronti dei creditori, prodotti dalla ammissione alla procedura di amministrazione controllata, per lungo tempo si è affermato che quegli effetti, in forza del combinato disposto della L. Fall., artt. 188,167 e 168, retrocedono a far data dalla presentazione della relativa domanda (v. Cass. n. 2004-90; Cass. n. 12804-91; Cass. n. 9591-93). Ciò in quanto l’ammissione a tale procedura, comportando una moratoria generale dei debiti d’impresa, per non violare la par condicio creditorum deve necessariamente incidere sull’adempimento (spontaneo o forzoso) delle obbligazioni.

In particolare la L. Fall., art. 168, comma 1, dettato in tema di effetti della presentazione della domanda di concordato preventivo e richiamato dal successivo art. 188, comma 2, relativo all’amministrazione controllata, stabilisce che, dalla data di presentazione del ricorso, ai creditori della società ammessa alla procedura è impedito l’esercizio o la prosecuzione delle azioni esecutive sul patrimonio del debitore, così presupponendo la regola – funzionale al principio della par condicio – di moratoria dei pagamenti per tutto il tempo di durata della procedura.

Simile chiarissima prospettazione è stata contrastata, nella citata sentenza n. 2972-06, essenzialmente in base all’argomento letterale, visto che l’art. 188, quanto all’amministrazione controllata, ascrive al decreto di ammissione la determinazione, per tutta la durata della procedura, degli effetti stabiliti dagli artt. 167 e 168.

In verità, come messo in luce dall’orientamento tradizionale, la differenza dal punto di vista letterale fra l’art. 188 e l’art. 168 è solo apparente e priva di riflessi sostanziali, giacchè le parole “per la durata della procedura”, che figurano nell’art. 188, servono a sottolineare semplicemente che, per la produzione definitiva degli effetti, è necessario pur sempre il decreto di ammissione, ma non escludono affatto che tali effetti retroagiscano alla presentazione della domanda. Sotto questo profilo non sussiste alcuna differenza fra le due norme, atteso che anche nel caso del concordato preventivo solo la sopravvenienza del decreto di ammissione alla procedura rende attuali gli effetti descritti dall’art. 168.

Quanto poi alla ratio della previsione, essa chiaramente riposa nell’esigenza di evitare che, nel tempo intercorrente fra la data della domanda e quella del decreto di ammissione all’amministrazione controllata, si abbiano a verificare diminuzioni dell’attivo e deroghe alla par condicio, che oltre tutto rischierebbero di incrinare la possibilità di rendere reversibile la condizione di temporanea difficoltà prima ancora che la procedura, col decreto di ammissione, sia iniziata.

Anche la ratio pertanto conferma che, in base alla L. Fall., art. 188, comma 2, il debitore non può eseguire, per i debiti pregressi, alcun pagamento fino al termine della procedura, tenuto conto del fatto che il pagamento eseguito nei confronti di uno (o di alcuni) soltanto dei creditori determinerebbe, in violazione del suddetto principio, un vantaggio per il ricevente con danno per gli altri.

4. Occorre adesso evidenziare come un eguale orientamento abbia trovato rispondenza nella giurisprudenza della Corte finanche dopo la dissonante Cass. n. 2972-06, a proposito delle obbligazioni assunte dall’imprenditore nella veste di contribuente, vale a dire a proposito delle obbligazioni pubbliche.

Si è così affermato che quando il mancato pagamento dell’imposta, al quale siano collegate soprattasse in funzione sanzionatoria, derivi da una precisa disposizione di legge, come quella dettata dalla L. Fall., art. 168, comma 1, in tema di effetti della presentazione del ricorso di concordato preventivo – richiamata dal successivo art. 188, comma 2, relativo all’amministrazione controllata -, secondo la quale, dalla data di presentazione del ricorso, ai creditori dell’imprenditore commerciale ammesso alla procedura è impedito l’esercizio o la prosecuzione delle azioni esecutive sul patrimonio del debitore, l’adempimento del dovere di non eseguire pagamenti al di fuori del concorso rende non illegittimo il comportamento tenuto dal debitore; il quale resta così indenne, qualora il rapporto riguardi l’amministrazione finanziaria, dalle anzidette soprattasse (o sanzioni) inflitte in via amministrativa (v. Cass. n. 28445-08; Cass. n. 24071-06; Cass. n. 8118-01).

In sostanza, finanche le soluzioni assunte in distinti plessi dell’ordinamento confermano l’esegesi della L. Fall., art. 188, contigua al principio della retroazione degli effetti del decreto a far tempo dalla domanda di ammissione all’amministrazione controllata.

Dovendo a tale indirizzo essere accordata preferenza, discende che l’impugnata sentenza si sottrae a censura quanto alla ritenuta inefficacia dell’eseguito pagamento.

5. Ciò comporta il rigetto del primo motivo di ricorso e l’assorbimento del secondo, essendo costì pacifica l’inefficacia del pagamento preferenziale. Trattasi di assorbimento cd. improprio, poichè il rigetto del ricorso su tale profilo della controversia, di carattere esaustivo, rende vano esaminare la questione afferente la sorte dell’eventuale azione revocatoria.

6. In ragione del contrasto interpretativo comunque formatosi in ordine all’operatività della disposizione abrogata, appare equo compensare le spese processuali.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese processuali.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 5 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2017

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