Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22601 del 16/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 16/10/2020, (ud. 01/07/2020, dep. 16/10/2020), n.22601

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19174-2018 proposto da:

T.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

STEFANO FRANCESCO MARIA MANNIRONI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI CAGLIARI, in

persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CAGLIARI, depositato il

29/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 01/07/2020 dal Presidente Relatore Dott. ANDREA

SCALDAFERRI.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

rilevato che T.S., proveniente dal Mali, ha proposto ricorso per cassazione, per cinque motivi, avverso il decreto in epigrafe indicato, con cui il Tribunale di Cagliari ha rigettato le domande da lui proposte, dirette ad ottenere la protezione sussidiaria o la declaratoria del suo diritto ad ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari;

considerato che il ricorrente si duole, con il primo motivo, della mancata applicazione della misura del rifugio politico ai sensi della L. n. 39 del 1990, ex art. 1, con il secondo motivo della mancata applicazione del diritto di asilo previsto dall’art. 10 Cost., comma 3, con il terzo motivo del mancato riconoscimento della protezione sussidiaria, con il quarto e quinto motivo del mancato riconoscimento del diritto ad ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, sia in applicazione del principio di “non respingimento” sia in considerazione delle condizioni personali di vulnerabilità;

che il Ministero dell’Interno, regolarmente intimato, non ha svolto difese;

ritenuto che i motivi di impugnazione sono tutti inammissibili perchè cumulano indistintamente censure per violazione di legge e per difetto di motivazione;

che il primo motivo di impugnazione è inammissibile anche perchè lamenta il mancato esame di una richiesta di applicazione di una misura (rifugio politico) che non risulta essere stata formulata in sede di merito; che il secondo motivo è inoltre infondato perchè il sistema normativo qui da applicare ratione temporis regola interamente la materia con la previsione delle tre misure di protezione contemplate (protezione internazionale, sussidiaria e umanitaria); che il terzo motivo è inammissibile anche perchè si risolve in una richiesta, non consentita in sede di legittimità, di riesame delle valutazioni di merito motivatamente espresse dal tribunale, sia con riguardo alla mancanza dei caratteri di effettività e concretezza del rischio di subire grave danno delineati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2 e 14, sia con riguardo alla insussistenza nella Regione di provenienza di una situazione di violenza indiscriminata quale quella cui fa riferimento il D.Lgs. cit., art. 14, lett. c); che il quarto e quinto motivo sono inammissibili anche perchè non viene indicato se, ed eventualmente quali, ragioni personali di vulnerabilità – distinte da quelle già dedotte a sostegno della richiesta di protezione sussidiaria e giudicate infondate – siano state allegate dal ricorrente in sede di merito; ritenuto pertanto che la declaratoria di inammissibilità del ricorso si impone;

che non vi è luogo per provvedere al regolamento delle spese di questo giudizio non avendo la parte intimata svolto difese.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso.

Da inoltre atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 1 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2020

 

 

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