Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22601 del 10/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 10/09/2019, (ud. 25/06/2019, dep. 10/09/2019), n.22601

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCALDAFFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31078-2018 proposto da:

U.C., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIOVANNI GIACCI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto n. R.G. 2846/2017 del TRIBUNALE di CAMPOBASSO,

depositato il 06/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa SAMBITO

MARIA GIOVANNA C..

Fatto

FATTI DI CAUSA

U.C., cittadino nigeriano, impugnava, innanzi al Tribunale di Campobasso, il provvedimento di diniego delle misure di protezione internazionale deducendo di esser stato costretto a lasciare il suo Paese, per sfuggire alla macabra maledizione che prediceva la morte dei figli maschi di coloro i quali non avessero rispettato le prescrizioni dettate dalla tradizione all’atto del matrimonio: il proprio padre non aveva praticato il prescritto rituale ed era deceduto, al pari di suoi due fratelli. Con decreto del 6.9.2018, il Tribunale adito riteneva il richiedente non credibile ed escludeva una situazione di violenza generalizzata nello Stato di sua provenienza (Abia State) nonchè specifiche situazioni di vulnerabilità (patologie o legami familiari), ai fini della concessione del permesso per motivi umanitari. Il ricorrente propone ricorso con tre motivi. Il Ministero non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Rilevata, preliminarmente, l’inammissibilità della memoria del ricorrente, tardivamente pervenuta il 21 giugno 2019, il primo motivo, con cui il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 28, comma 2 bis, lett. a), per avere il Tribunale ritenuto manifestamente infondata la sua istanza di protezione internazionale, senza provvedere all’audizione di esso richiedente, è infondato.

1.1. Il ricorrente non spiega, infatti, quali fatti ulteriori rispetto a quelle riferiti alla Commissione territoriale avrebbe potuto esporre al Tribunale, per sovvertire il giudizio secondo cui i fatti narrati a motivo dell’espatrio non avevano alcuna attinenza con i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale.

1.2. Insussistente è la prospettata violazione del diritto di difesa e del diritto al giusto processo, dovendo osservarsi che, come è stato precisato da Corte giust. UE 26 luglio 2017, C-348/16, Moussa Sacko, citata dal ricorrente, “La direttiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, e in particolare i suoi artt. 12, 14, 31 e 46, letti alla luce dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, deve essere interpretata nel senso che non osta a che il giudice nazionale, investito di un ricorso avverso la decisione di rigetto di una domanda di protezione internazionale manifestamente infondata, respinga detto ricorso senza procedere all’audizione del richiedente qualora le circostanze di fatto non lascino alcun dubbio sulla fondatezza di tale decisione, a condizione che, da una parte, in occasione della procedura di primo grado sia stata data facoltà al richiedente di sostenere un colloquio personale sulla sua domanda di protezione internazionale, conformemente all’art. 14 di detta direttiva, e che il verbale o la trascrizione di tale colloquio, qualora quest’ultimo sia avvenuto, sia stato reso disponibile unitamente al fascicolo, in conformità dell’art. 17, paragrafo 2, della direttiva medesima, e, dall’altra parte, che il giudice adito con il ricorso possa disporre tale audizione ove lo ritenga necessario ai fini dell’esame completo ed ex nunc degli elementi di fatto e di diritto contemplato all’art. 46, paragrafo 3, di tale direttiva”. Tale approdo, come rilevato dalla stessa Corte di giustizia, è coerente con la giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo, secondo cui lo svolgimento dell’udienza non è necessario quando la causa non prospetti questioni di fatto e di diritto che non possano essere risolte sulla scorta del fascicolo e delle osservazioni scritte delle parti (Corte EDU 12 novembre 2002, Dory c. Suede, 37).

1.3. Deve quindi concludersi che il Tribunale, adito con ricorso avverso il rigetto della domanda di protezione internazionale, può esimersi dall’audizione del richiedente quando a questi sia stata data la facoltà di renderla avanti alla commissione territoriale e il tribunale stesso, cui siano stati resi disponibili il verbale dell’audizione ovvero la videoregistrazione e la trascrizione del colloquio attuata secondo quanto prescritto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 14, comma 1, (il che nella specie non risulta contestato) nonchè l’intera documentazione acquisita, e quando debba respingere la domanda, per essere la stessa manifestamente infondata sulla base delle circostanze risultanti dagli atti del procedimento amministrativo svoltosi avanti alla commissione, oltre che dagli atti del giudizio trattato avanti al tribunale medesimo (cfr. Cass. n. 11275 del 2019)

2. Con il secondo motivo, si deduce la nullità del decreto ex art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia su un motivo di gravame in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4; l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti; la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3,5,7 e 14; del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, artt. 25 e 32; vizio di motivazione in ordine alla mancata considerazione della credibilità delle dichiarazioni del ricorrente e l’omessa attivazione dei doveri informativi officiosi.

2.1. Il motivo è inammissibile. Il ricorrente fa le mostre di non avvedersi che il Tribunale ha escluso: a) la credibilità soggettiva del richiedente che non aveva saputo riferire in maniera coerente e precisa della morte dei suoi familiari e non era stato in grado di circostanziare gli eventi; b) il fumus persecutionis in suo danno affermando che il motivo addotto (la maledizione) non costituiva presupposto per alcuna forma di tutela; c) la situazione di violenza indiscriminata nello stato di Abia, sulla scorta delle acquisite informazioni. Nonostante la prospettata violazione di norme di legge, il motivo si traduce in una sostanziale, inammissibile, prospettazione di merito che, in parte, muove da presupposti diversi, e cioè che la situazione esposta sia “intrinsecamente credibile”; in parte, non incontra la decisione, affermando, per di più in modo totalmente generico, di “reiterati esposizione ad attentati alla vita” consumatesi in “un contesto caratterizzato da endemica violenza interna e dal mancato contrasto della diffusione di tali metodi da parte di poteri statali”.

2.2. Il motivo è inammissibile, anche, ex art. 360 bis c.p.c., perchè non tiene conto del principio secondo cui: “In materia di protezione internazionale, l’accertamento del giudice di merito deve innanzi tutto avere ad oggetto la credibilità soggettiva della versione del richiedente circa l’esposizione a rischio grave alla vita o alla persona. Qualora le dichiarazioni siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non occorre procedere ad un approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria nel Paese di origine, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori” (Cass. n. 16925 del 2018 e successive conformi).

3. Con il terzo motivo, si deduce violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto del T.U. in materia di immigrazione, D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Il ricorrente lamenta mancato riconoscimento della c.d. protezione umanitaria all’esito della verifica – non compiuta dal Tribunale- delle condizioni indicate nella circolare n. 3716 del 30 luglio 2015 della Commissione per il diritto di asilo e la mancata considerazione agli stessi fini dell’acquisizione da parte del ricorrente di una stabile posizione lavorativa nel nostro Paese.

3.1. Il motivo è inammissibile: nessuna delle condizioni indicate dalla citata circolare è stata ritenuta ricorrere nel caso in esame (esposizione alla tortura o a trattamenti inumani e degradanti, gravi condizioni psico-fisiche o gravi patologie non curabili in Nigeria, insicurezza del paese o della zona di origine, gravi calamità naturali o altri gravi fattori locali ostativi a un rimpatrio in dignità e sicurezza, situazione familiare del richiedente asilo).

3.2. Il ricorrente non prospetta, peraltro, alcuna specifica situazione di vulnerabilità, che, diversamente da quanto postulato in seno al ricorso, va ricondotta alla condizione particolare del singolo richiedente, e va riconnessa alla lesione dei diritti umani, diversamente, infatti, si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese d’origine in termini del tutto generali ed astratti.

4. Il ricorso va conseguentemente respinto senza statuizioni sulle spese processuali, in assenza di difese della parte intimata.

P.Q.M.

rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 25 giugno 2019.

Depositato in cancelleria il 10 settembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA