Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22600 del 31/10/2011
Cassazione civile sez. trib., 31/10/2011, (ud. 13/10/2011, dep. 31/10/2011), n.22600
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
Comune di Roma, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente
domiciliata in Roma, via del Tempio di Giove 21, presso l’Avvocatura
Comunale, rappresentato e difeso dall’avv. Avenati Fabrizio, giusta
delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
Contro
Viacom Express S.p.A. (già Smafer Servizi Media Advertising
Ferroviari S.p.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, via Lungotevere Marzio 3, presso
l’avv. Vaiano Paolo, che unitamente all’avv. Giancarlo Tanzarella, la
rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio
(Roma), Sez. 14^, n. 04/14/04 del 21 gennaio 2004, depositata il 23
marzo 2004, notificata il 2 aprile 2004;
Udita la relazione svolta nella Pubblica Udienza del 13 ottobre 2011
dal Relatore Cons. Raffaele Botta;
Udito l’avv. Daniela Resta per delega dell’avv. Tanzarella per la
parte controricorrente;
Udito il P.M., nella persona del sostituto Procuratore Generale Dott.
Del Core Sergio che ha concluso per la cessazione della materia del
contendere.
Fatto
FATTO E DIRITTO
rilevato che il Comune di Roma – Ufficio contenzioso, con lettera del 19 aprile 2011 prot. Generale n. 28205 ha comunicato che, in relazione alla controversia in oggetto, la società Smafer Servizi Media Advertising Ferroviari S.p.A., si è avvalsa della definizione agevolata delle liti pendenti relative a tributi comunali aboliti, sulla base della Delib. Consiglio comunale n. 31 del 2009, con la conseguente cessazione della materia del contendere;
ritenuto che trattandosi di definizione per condono debbano essere compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara cessata la materia del contendere. Compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2011