Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22600 del 16/10/2020
Cassazione civile sez. VI, 16/10/2020, (ud. 01/07/2020, dep. 16/10/2020), n.22600
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Presidente –
Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12461-2018 proposto da:
M.E., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato
GIUSEPPE LUFRANO;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL
RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI ANCONA, in persona
del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo
rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositato il 07/03/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 01/07/2020 dal Presidente Relatore Dott. ANDREA
SCALDAFERRI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte:
rilevato che M.E., proveniente dal Pakistan, ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto in epigrafe indicato, con cui il Tribunale di Ancona ha rigettato le domande da lui proposte, dirette ad ottenere lo status di rifugiato, o la protezione sussidiaria o la declaratoria del suo diritto ad ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari;
considerato che il ricorrente si duole, con l’unico motivo, della “motivazione omessa, carente, insufficiente e/o contraddittoria su fatti o questioni controverse e decisive, ed in particolare per aver fornito il Tribunale di Ancona solo una motivazione meramente apparente relativamente alla richiesta di protezione umanitaria nonchè della violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 27, comma 1 bis, per non averne accertato la fondatezza mediante il potere dovere istruttorio spettante al giudice”;
che il Ministero dell’Interno resiste con controricorso;
ritenuto che il motivo di impugnazione è inammissibile, da un lato, per mancata osservanza dell’obbligo, previsto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, della esposizione dei fatti di causa dalla quale risultino i profili di fatto e di diritto della vicenda “sub iudice” posti a fondamento delle doglianze proposte in modo da offrire al giudice di legittimità una concisa rappresentazione dell’intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, per poi esporre le ragioni delle critiche nell’ambito della tipologia dei vizi elencata dall’art. 360 c.p.c.; che, d’altro lato, l’inammissibilità della doglianza, prospettata in ricorso, di motivazione apparente si rivela anche considerando che – a fronte di una compiuta esposizione, nel decreto impugnato, delle ragioni di infondatezza della richiesta di protezione umanitaria – l’illustrazione del motivo si mostra priva di ogni indicazione circa le ragioni dedotte dal ricorrente nel giudizio di merito a sostegno della richiesta stessa;
ritenuto pertanto che la declaratoria di inammissibilità del ricorso si impone;
che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore della controparte, delle spese di questo giudizio, in Euro 2.100,00 per compensi oltre alle spese prenotate a debito.
Da inoltre atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 1 luglio 2020.
Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2020