Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2260 del 30/01/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 2260 Anno 2018
Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI
Relatore: ABETE LUIGI

ORDINANZA
sul ricorso n. 15501 – 2013 R.G. proposto da:
AGENZIA delle ENTRATE – c.f. 06363391001 – in persona del direttore pro
tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i
cui uffici, in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domicilia per legge.
RICORRENTE
contro
NASCIMBENI AUTO s.r.l. – c.f./p.i.v.a. 03367190174 – SPELTA ANNA, TRECCANI
MORENO
INTIMATI
avverso la sentenza n. 160/66/12 dei 26.11/10.12.2012 della commissione
tributaria regionale della Lombardia, sezione distaccata di Brescia,
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 ottobre 2017 dal
consigliere dott. Luigi Abete,

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Data pubblicazione: 30/01/2018

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore
generale dott.ssa Luisa De Renzis, che ha chiesto accogliersi il ricorso con ogni
conseguente provvedimento,
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con avviso di accertamento n. R0L02T300918/2009 l’ufficio di Brescia 2

s.r.I., per l’anno d’imposta 2004, la registrazione di fatture d’acquisto relative ad
operazioni soggettivamente inesistenti e quindi un maggior reddito;
conseguentemente recuperava a tassazione i.r.a.p. per euro 82.185,00 ed i.v.a.
per euro 386.750,00.
Con avvisi di accertamento n. R0T010100410/2009 e n. R0R010100277/2009
si provvedeva nei confronti rispettivamente di Anna Spelta e Moreno Treccani,
per l’anno d’imposta 2004, alla rettifica del reddito di partecipazione nella
“Nascimbeni Auto” s. r.1..
Avverso i suindicati avvisi la “Nascimbeni Auto” s.r.I., Anna Spelta e Moreno
Treccani proponevano separati ricorsi alla commissione tributaria provinciale di
Brescia.
Resisteva l’ufficio territoriale di Brescia.
Con sentenza n. 182/06/2010 l’adita commissione tributaria accoglieva i
ricorsi all’uopo riuniti.
Interponeva appello l’Agenzia delle Entrate, ufficio territoriale di Brescia 2.
Resistevano la “Nascimbeni Auto” s.r.I., Anna Spelta e Moreno Treccani.
Con sentenza n. 160/66/12 dei 26.11/10.12.2012 la commissione tributaria
regionale della Lombardia, sezione distaccata di Brescia, rigettava l’appello e
condannava l’appellante alle spese del grado.

contestava a “L’Automobile s.n.c. di Spelta Anna & C.”, ora “Nascimbeni Auto”

Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso; ne ha
chiesto sulla scorta di tre motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione
in ordine alle spese.
La “Nascimbeni Auto” s.r.I., Anna Spelta e Moreno Treccani non hanno svolto
difese.

Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5,
cod. proc. civ. la violazione dell’art. 654 cod. proc. pen. e degli artt. 115 e 116
cod. proc. civ..
Deduce che la c.t.r. ha fondato la sua decisione sull’acritico riferimento alla
sentenza penale di assoluzione per i medesimi fatti; che nondimeno nessuna
automatica autorità di cosa giudicata può, nel separato giudizio tributario,
attribuirsi alla sentenza penale di assoluzione ed il giudice tributario ha da
valutare nel suo specifico ambito e la condotta delle parti e l’acquisito materiale
probatorio.
Il motivo non merita seguito.
Invero il riferimento all’accertamento eseguito in sede penale è stato – in
motivazione – dalla c.t.r. effettuato ad abundantiam, siccome rende palese
l’espressione “anche”.
Del resto è il riscontro operato nei passaggi motivazionali immediatamente
successivi, che sostanzia la ratio decidendi.
In tal guisa deve reputarsi che la censura che il primo mezzo di impugnazione
veicola, è sostanzialmente inammissibile per difetto di interesse (cfr. Cass. sez.
lav. 22.10.2014, n. 22380).
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n.
5, cod. proc. civ. l’omessa motivazione, l’omesso esame di fatto decisivo.

Il P.M. ha depositato conclusioni scritte.

Deduce che l’impugnato dictum non è sorretto da alcuna motivazione o in
ogni caso da motivazione insufficiente.
Deduce che la c.t.r. non ha esplicitato

l’iter logico – giuridico seguito,

segnatamente, “se la carenza probatoria addebitata all’operato dell’Ufficio sia
relativa alla prova dell’interposizione delle società cartiere o alla dimostrazione
(così

ricorso, pag. 12).
Il motivo va respinto.
E’ fuor di dubbio che la c.t.r. ha disaminato il fatto decisivo.
Per altro verso, il vizio di omessa motivazione ricorre, nella duplice
manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, quando il giudice
di merito omette di indicare, nel contenuto della sentenza, gli elementi da cui ha
desunto il proprio convincimento ovvero, pur individuando questi elementi, non
procede ad una loro approfondita disamina logico – giuridica, tale da lasciar
trasparire il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. 21.7.2006, n. 16762;
Cass. 24.2.1995, n. 2114).
Ebbene la c.t.r. ha comunque esplicitato l’iter logico – giuridico seguito, in
particolare allorché ha affermato che “a fronte di indizi fondati sulla mancanza di
strutture aziendali da parte delle soc. cartiere e sulle modalità di pagamento
delle forniture, (…) non può farsi carico alla società ricorrente di provare di non
conoscere la frode posta in essere dalle fornitrici” (così sentenza c.t.r.).
Con il terzo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3,
cod. proc. civ. la violazione degli artt. 17, 19 e 21 del d.p.r. n. 633/1972 e
dell’art. 2697 cod. civ.
Deduce che l’impugnata sentenza contraddice l’orientamento di questa Corte
in tema di ripartizione dell’onere probatorio.
4

della consapevolezza della frode da parte della società contribuente”

Il motivo è fondato e meritevole di accoglimento.
Questa Corte spiega che, in ipotesi di fatturazione per operazione
soggettivamente inesistente risolventesi nella diretta acquisizione della
prestazione da soggetto diverso da quello che ha emesso fattura e percepito
l’i.v.a. in rivalsa, la prova che la prestazione non è stata effettivamente resa dal

sua esecuzione, costituisce, di per sé, idoneo elemento sintomatico dell’assenza
di “buona fede” del contribuente, poiché l’immediatezza dei rapporti (cedente o
prestatore

fatturante

cessionario o committente) induce ragionevolmente ad

escluderne l’ignoranza incolpevole circa l’avvenuto versamento dell’i.v.a. a
soggetto non legittimato alla rivalsa, né assoggettato all’obbligo del pagamento
dell’imposta; con l’effetto che, in tal caso, sarà il contribuente a dover provare di
non essere a conoscenza del fatto che il fornitore effettivo del bene o della
prestazione era, non il fatturante, ma altri, altrimenti dovendosi negare il diritto
alla detrazione dell’i.v.a. versata

(cfr. Cass. 13.3.2013, n. 6229; Cass.

21.4.2017, n. 10120, secondo cui, in tema di evasione a mezzo di
“frodi carosello”, quando l’operazione soggettivamente inesistente è di tipo
triangolare, poco complessa e caratterizzata dalla interposizione fittizia di un
soggetto terzo tra il cedente comunitario ed il cessionario italiano, l’onere
probatorio a carico della Amministrazione finanziaria, sulla consapevolezza da
parte del cessionario che il corrispettivo della cessione sia versato al soggetto
terzo non legittimato alla rivalsa né assoggettato all’obbligo del pagamento
dell’imposta, è soddisfatto dalla dimostrazione che l’interposto sia privo di
dotazione personale e strumentale adeguata alla prestazione fatturata, mentre
spetta al contribuente – cessionario fornire la prova contraria della buona fede

M

fatturante, perché sfornito di dotazione personale e strumentale adeguata alla

con cui ha svolto le trattative ed acquistato la merce, ritenendo incolpevolmente
che essa fosse realmente fornita dalla persona interposta).
Evidentemente, al cospetto dei testé menzionati insegnamenti per nulla si
giustificano le affermazioni della c.t.r. testualmente riprodotte in precedenza, in
sede di disamina del secondo motivo.

alle società “cartiere” ed alle modalità di pagamento per nulla giustifica l’assunto
della commissione regionale a tenor del quale non può farsi carico alla
“Nascimbeni Auto” s.r.l. di provare di non conoscere la frode posta in essere dalle
fornitrici.
In accoglimento del terzo motivo di ricorso la sentenza n. 160/66/12 dei
26.11/10.12.2012 della commissione tributaria regionale della Lombardia,
sezione distaccata di Brescia, va cassata con rinvio alla medesima c.t.r. in
diversa composizione.
All’enunciazione – in ossequio alla previsione dell’art. 384, 1° co., cod. proc.
civ. – del principio di diritto – al quale ci si dovrà uniformare in sede di rinvio può farsi luogo per relationem,

negli stessi termini espressi dalle massime

desunte dagli insegnamenti di questa Corte n. 6229/2013 e n. 10120/2017
dapprima citati.
In sede di rinvio si provvederà alla regolamentazione delle spese del presente
giudizio di legittimità.
Non sussistono – in ogni caso – i presupposti per il versamento, da parte della
ricorrente Agenzia, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis,
d.p.r. n. 115/2002.
P.Q.M.

6

Propriamente, il riscontro ancorato all’assenza di strutture aziendali in capo

La Corte rigetta il primo ed il secondo motivo di ricorso; accoglie il terzo
motivo di ricorso; cassa in relazione al motivo accolto la sentenza n. 160/66/12
dei 26.11/10.12.2012 della commissione tributaria regionale della Lombardia,
sezione distaccata di Brescia, e rinvia alla stessa c.t.r. in diversa composizione
anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità;

dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la
stessa impugnazione ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis, d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della V sez. civ. – Tributaria
della Corte Suprema di Cassazione, il 23 ottobre 2017.
Il presidente
dott. Ernestino Luigi Bruschetta

non sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,

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