Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2260 del 30/01/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 30/01/2017, (ud. 22/11/2016, dep.30/01/2017),  n. 2260

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2760/2012 proposto da:

S.D., c.f. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DUILIO 6, presso lo studio dell’avvocato CARMELO MONTANA,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANGELO RANCHINO, giusta delega

in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, C.F. (OMISSIS), in persona del Ministro

pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI

12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 345/2011 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 22/09/2011 R.G.N. 346/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/11/2016 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO;

udito l’Avvocato ANGELO RANCHINO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELENTANO Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

Con sentenza depositata il 22.9.2011, la Corte d’appello di Perugia, in riforma della pronuncia di primo grado, rigettava la domanda di S.D. volta a conseguire le differenze retributive pretese per le mansioni di operatore giudiziario B2, asseritamente svolte dal 2.11.2000 presso l’Ufficio UNEP del Tribunale di Orvieto.

La Corte procedeva ad una rivalutazione del materiale probatorio acquisito in primo grado e, valorizzando particolarmente la deposizione testimoniale del dirigente dell’ufficio, escludeva che l’appellato avesse svolto i compiti assegnatigli con l’autonomia e la responsabilità proprie del profilo rivendicato quale parametro.

Ricorre contro tali statuizioni S.D., spiegando quattro motivi di censura, illustrati con memoria. Il Ministero della Giustizia resiste con controricorso. Il Collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

Con il primo motivo di censura, il ricorrente lamenta violazione degli artt. 115-116 c.p.c., nonchè vizio di motivazione, per non avere la Corte di merito considerato che la pianta organica dell’Ufficio UNEP del Tribunale di Orvieto, non contemplando alcuna figura professionale di livello A1 e presentando viceversa una scopertura in un posto di livello B2, non avrebbe consentito alcun suo impiego diverso da quello proprio del profilo mancante.

Il motivo è infondato, giacchè, al netto del fatto che la Corte ha dato atto della circostanza (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata), il principio invocato dal ricorrente e consolidatosi nella giurisprudenza amministrativa, secondo cui è l’ordinamento dell’ufficio che caratterizza le mansioni rese dal personale e non le situazioni fattuali (cfr. Cons. St., 6, n. 4933 del 2006), può impedire, a tutto concedere, che un dipendente di fatto sottoutilizzato rispetto al suo profilo di inquadramento, per il quale nondimeno esiste il posto in pianta organica, possa essere retribuito in misura inferiore a quanto dovutogli in correlazione con il profilo di appartenenza, non già che si possano pretendere differenze retributive correlate all’inquadramento corrispondente al posto vacante in pianta organica a prescindere dalla concreta dimostrazione di aver svolto le mansioni proprie del profilo rivendicato.

Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonchè vizio di motivazione, per non avere la Corte di merito debitamente valutato le deposizioni rese dai testi L. e D.S.. Il motivo è inammissibile, giacchè la Corte di merito ha debitamente spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto maggiormente rilevanti altre deposizioni testimoniali (cfr. pagg. 7-8 della sentenza impugnata) e la censura appare manifestamente rivolta a richiedere una revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, obliterando che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 (nel testo risultante dalla modifica apportata dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 2 e precedente alla novella di cui al D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv. con L. n. 134 del 2012) può ravvisarsi solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato o insufficiente esame dei fatti controversi e decisivi della lite ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate ai fini della loro ricostruzione, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione, atteso che spetta pur sempre al giudice del merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, e in ultima analisi di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti oggetto del giudizio (cfr., fra le tante, Cass. n. 6288 del 2011).

Con il terzo motivo, il ricorrente si duole di violazione dell’art. 113 c.p.c., T.U. n. 165 del 2001, art. 52 e art. 13, all. A), CCNL di comparto, in relazione agli artt. 1362 c.c. e segg., per avere la Corte di merito errato sul significato da attribuire al termine “autonomia”, di cui alla declaratoria propria del profilo B2, assimilandolo “ad una sorta di autosufficienza, o ad una autonomia di iniziativa o ad una autonomia organizzativa, che invece non è propria della qualifica in oggetto” (cfr. ricorso per cassazione, pag. 43).

Il motivo è inammissibile, giacchè dalla ricostruzione operata dalla sentenza impugnata si evince piuttosto che il ricorrente non ha mai svolto alcuna delle mansioni dedotte in ricorso con la (pur limitata) autonomia propria dell’operatore giudiziario B2, risultando sempre soggetto agli ordini e alla supervisione e controllo costanti del superiore gerarchico, che correlativamente escludevano una sua qualunque assunzione di responsabilità in ordine alle attività compiute. E trattandosi di motivo di censura estraneo all’accertamento contenuto nella sentenza, non può che darsi continuità al principio secondo cui la proposizione con il ricorso per cassazione di censure prive di specifica attinenza al decisum della sentenza impugnata comporta l’inammissibilità del motivo di ricorso, non potendo quest’ultimo essere configurato quale impugnazione rispettosa del canone di cui all’art. 366 c.p.c., n. 4 (v. in tal senso Cass. n. 17125 del 2007).

Dovendo pertanto ritenersi intangibili le statuizioni che hanno escluso che il ricorrente abbia mai svolto compiti propri del profilo professionale B2, resta logicamente assorbito il quarto motivo, con cui egli si duole di violazione e falsa applicazione dell’art. 113 c.p.c. e T.U. n. 165 del 2001, art. 52, per avere la Corte di merito asseritamente errato sul significato da attribuire alla disposizione secondo cui “Si considera svolgimento di mansioni superiori (…) soltanto l’attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni”.

Il ricorso, conclusivamente, va rigettato. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 3.500,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio

2017

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