Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22599 del 27/09/2017


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Cassazione civile, sez. I, 27/09/2017, (ud. 21/06/2017, dep.27/09/2017),  n. 22599

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19165/2012 proposto da:

V.F. e la Monte-Carlo Royal Motors, in persona del legale

rappresentante pro tempore, domiciliati in Roma, Piazza Cavour,

presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione,

rappresentati e difesi dall’avvocato Giuseppe Boggio, giusta procura

a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

Fallimento (OMISSIS) S.r.l., in persona del Curatore Dott.

V.M., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Vescovio n. 21,

presso lo studio dell’avvocato Manferoce Tommaso, rappresentato e

difeso dall’avvocato Ambrosini Stefano, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di TORINO, depositato il 22/06/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/06/2017 dal Cons. Dott. FRANCESCO TERRUSI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso per l’estinzione per rinuncia.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

il tribunale di Torino rigettava l’opposizione allo stato passivo del fallimento di (OMISSIS) s.r.l. proposta da V.F. e dalla società Montecarlo Royal Motors, avverso il decreto col quale il giudice delegato aveva a sua volta rigettato una domanda di rivendica di alcune autovetture d’epoca e di parti di ricambio; per la cassazione del decreto hanno proposto ricorso il V. e la società Montecarlo Royal Motors, e il fallimento (OMISSIS) s.r.l. ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

è pervenuto atto di rinuncia al ricorso, con accettazione del fallimento controricorrente;

che l’adesione del controricorrente comporta che non devesi provvedere sulle spese (art. 391 c.p.c., u.c.).

PQM

 

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 21 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2017

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