Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22599 del 07/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 07/11/2016, (ud. 29/09/2016, dep. 07/11/2016), n.22599

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27820-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

I.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3420/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI SEZIONE DISTACCATA di SALERNO del 10/03/2014,

depositata il 03/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo contro la sentenza meglio indicata in epigrafe che ha accolto l’appello proposto da I.A., esercente la professione di ingegnere, dichiarando dovuto il rimborso IRAP richiesto dal contribuente.

Nessuna difesa scritta ha depositato la parte intimata.

Il motivo di ricorso proposto dall’Agenzia con il quale si prospetta l’errata applicazione della disciplina in tema di IRAP a carico del professionista è manifestamente fondata. La CTR, per escludere la debenza del tributo a carico del contribuente ha evidenziato che il professionista si avvaleva di “…collaboratori per l’esecuzione di tipologie di lavori che il contribuente non può svolgere personalmente(visure catastali per Lire 6.120.000 e calcoli strutturali per Lire 18.500.0000) e con rilevanti mezzi strumentali (Euro 12.000,00).

Ora, la CTR non ha fatto corretta applicazione dei principi espressi da questa Corte, a cui tenore l’assoggettamento ad IRAP del professionista è correlato ad una capacità produttiva “impersonale ed aggiuntiva” rispetto a quella propria del professionista (determinata dalla sua cultura e preparazione professionale) e colpisce un reddito che contenga una parte aggiuntiva di profitto derivante da una struttura organizzativa “esterna”, cioè di un complesso di fattori che per numero, importanza e valore economico siano suscettibili di creare un valore aggiunto rispetto alla mera attività intellettuale supportata dagli strumenti indispensabili e di corredo al know-how del professionista (lavoro dei collaboratori e dipendenti, dal numero e grado di sofisticazione dei supporti tecnici e logistici, dalle prestazioni di terzi, da forme di finanziamento diretto ed indiretto etc.). Da ciò consegue che è il surplus di attività agevolata dalla struttura organizzativa che coadiuva ed integra il professionista nette incombenze ordinarie ad essere interessato dall’imposizione che colpisce l’incremento potenziale, o quid pluris, realizzabile rispetto alla produttività auto organizzata del solo lavoro personale – cfr. Cass. n. 15754/2008.

E’ dunque evidente l’errore nel quale è incorso il giudice di merito, che ha escluso la rilevanza dell’apporto lavorativo esterno documentalmente dimostrato dall’Ufficio ai fini dell’autonoma organizzazione richiamando l’impossibilità del professionista di svolgere le attività commissionate ai terzi senza tuttavia valutare l’incidenza di siffatte attività sulla capacità produttiva del professionista. Valutazione alla quale era invece ex lege tenuto.

Sulla base di tali considerazioni il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della CTR della Campania anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR della Campania anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della sesta sezione civile, il 29 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2016

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