Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22598 del 31/10/2011

Cassazione civile sez. trib., 31/10/2011, (ud. 13/10/2011, dep. 31/10/2011), n.22598

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – rel. Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 9641-2007 proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrenti –

contro

A.F., P.A., in qualità di procuratori di

W.N.R. e W.N.A., eredi di W.

E., elettivamente domiciliati in ROMA VIA VITTORIA COLONNA

32, presso lo studio dell’avvocato TOPA MARIA CONCETTA, rappresentati

e difesi dall’avvocato SPORTELLI MARTINO, giusta delega in calce;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 250/2005 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

LECCE, depositata il 03/02/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/10/2011 dal Consigliere Dott. SERGIO BERNARDI;

udito per il resistente l’Avvocato SPORTELLI, che si riporta al

controricorso e chiede l’inammissibilità del ricorso principale;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE SERGIO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Decidendo in sede di rinvio dalla corte di cassazione (che aveva accolto il ricorso dei contribuenti rimettendo al giudice di merito di considerare “deducibili, alle condizioni e nei limiti del D.P.R. n. 637 del 1972” le passività da mutuo ipotecario dedotte a riduzione del valore di immobile caduto in successione) la CTR della Puglia ha dichiarato “ricomprendibili tra le passività deducibili dall’attivo tributario le somme corrisposte per il pagamento del mutuo ipotecario contratto con la Sparkasse di (OMISSIS), ammontanti ad Euro 215.439,47, riducendo conseguentemente l’imponibile della somma di Euro 215.439,47”.

Agenzia delle Entrate e Ministero delle Finanze ricorrono per la cassazione della sentenza con due motivi. Gli intimati resistono con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

In relazione alle eccezioni sollevate col controricorso va osservato che il ricorso è tempestivo, ex art. 325 c.p.c., in quanto affidato per la notifica il 20 marzo 2007 (rispetto al 3 febbraio 2006, data di pubblicazione della sentenza non notificata); e che la difesa delle ricorrenti è affidata per legge all’Avvocatura dello Stato, sicchè non richiede specifico conferimento di procura (Cass. 2005/23020).

Il primo motivo di ricorso è fondato. Con esso si lamenta estrapetizione (violazione degli artt. 112 e 132 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4) avendo la CTR dichiarato deducibile la somma di Euro 215.439,47 ancorchè i contribuenti – come risulta dalla stessa sentenza impugnata – avessero domandato il riconoscimento della passività di L. 192.720.000.

Col secondo motivo si deduce motivazione insufficiente su punto decisivo. Si sostiene che la CTR non abbia adeguatamente motivato la ritenuta ricorrenza delle “condizioni” e dei “limiti del D.P.R. n. 637 del 1972” entro i quali soltanto la Corte di cassazione aveva riconosciuto la detraibilità del debito ipotecario.

li motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, perchè non riproduce il contenuto dei documenti (attestazioni bancarie e di iscrizione ipotecaria) dei quali la CTR non avrebbe tenuto debito conto, e dei passi delle difese con i quali ne sarebbe stata evidenziata la valenza probatoria.

Va dunque accolto solo il primo motivo, e decisa la causa nel merito (non essendo necessari altri accertamenti di fatto) riducendo di L. 192.720.000 l’imponibile indicato nell’avviso oggetto del ricorso introduttivo della lite.

Le spese del giudizio di legittimità devono seguire la soccombenza.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso e respinge il secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e – decidendo nel merito – riduce di L. 192.720.000 l’imponibile indicato nell’avviso oggetto dell’originario ricorso dei contribuenti. Condanna questi ultimi al rimborso delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5.000 per onorari, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2011

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