Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22598 del 16/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 16/10/2020, (ud. 01/07/2020, dep. 16/10/2020), n.22598

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9041-2018 proposto da:

M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ATTILIO

REGOLO 19, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE LIPERA, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

Contro

C.G., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

CINZIA MICELI;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di MESSINA, depositata il

17/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 01/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA

ACIERNO.

 

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte d’appello di Messina ha riformato la sentenza di primo grado relativa a una richiesta di modifica delle condizioni economiche conseguenti alla pronuncia di divorzio intercorso tra M.G. e C.G., nella quale il Tribunale aveva revocato l’assegno di mantenimento per uno dei figli maggiorenni, ma aveva mantenuto l’assegno in favore dell’ex coniuge e il mantenimento di un altro figlio.

Il giudice di secondo grado ha limitato la riforma alla statuizione sulle spese processuali, compensandole per un terzo, mentre, i residui due terzi rimanevano a carico dell’ex coniuge Maggio.

Quest’ultimo ha proposto ricorso per Cassazione rilevando, nel primo motivo, che la domanda proposta si era rivelata parzialmente fondata sia in primo che in secondo grado e, conseguentemente, le spese processuali dovevano essere poste a carico dell’ex moglie, essendo stato il ricorrente obbligato a innescare la lite in relazione a entrambi i gradi di giudizio. Nel secondo motivo, è stata dedotta la violazione dell’art. 112 c.p.c. oltre al vizio di motivazione per l’omessa valutazione del miglioramento delle condizioni economico patrimoniali dell’ex moglie Celona e il netto peggioramento delle proprie. La Celona ha depositato controricorso.

All’adunanza del 2 ottobre 2019, l’avvocato di parte ricorrente ha chiesto differimento per impedimento che il Collegio con ordinanza interlocutoria del 9 dicembre 2019 ha concesso.

E’ pervenuto atto di rinuncia del ricorrente non notificato alla controparte. La corte, preso atto della mancanza dei requisiti prescritti dall’art. 390 c.p.c., u.c., dichiara la sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione (Cass. 14732 del 2018) e la conseguente inammissibilità del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese processuali del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 1 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2020

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