Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22598 del 07/11/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 07/11/2016, (ud. 29/09/2016, dep. 07/11/2016), n.22598

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27620-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 139/1/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di FIRENZE del 7/10/2013, depositata l’11/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CONTI ROBERTO GIOVANNI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

L’AGENZIA DELLE ENTRATE propone ricorso in cassazione, affidato ad un unico motivo, avverso la sentenza della CIR Toscana n. 139/1/13 depositata l’11/10/2013 la quale aveva accolto l’appello promosso da C.F. medico convenzionato, contro la sentenza della CTP di Arezzo che aveva rigettato il ricorso proposto dal contribuente contro il diniego di rimborso dell’IRAP versata negli anni 2004-2005-2006-2007.

La CTR ha escluso la sussistenza dei requisiti dell’autonoma organizzazione necessari per l’applicazione dell’imposta in quanto il contribuente si avvaleva della collaborazione di un unico dipendente con funzioni esecutive di segretaria part-time.

L’Agenzia delle Entrate deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, comma 1, e art. 3, comma 1, lett. c), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Lamenta che erroneamente la CTR ha escluso la presenza dei requisiti dell’autonoma organizzazione in quanto il contribuente si avvaleva della collaborazione di un dipendente non occasionale.

Il contribuente non ha depositato difese.

Il motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Le Sezioni Unite n. 9451/2016, in relazione alla possibilità di applicare l’IRAP al professionista che si avvalga della collaborazione di un dipendente, hanno statuito che ricorre il presupposto dell’imposta quando il contribuente “si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive”.

Nell’affermare tale principio le S.U. hanno precisato che nessuna rilevanza può avere ai fini del requisito dell’autonoma organizzazione “…l’avvalersi in modo non occasionale di lavoro altrui quando questo si concreti nell’espletamento di mansioni di segreteria o generiche o meramente esecutive, che rechino all’attività svolta dal contribuente un apporto del tutto mediato o, appunto, generico.” Ciò perchè “…Lo stesso limite segnato in relazione ai beni strumentali – “eccedenti, secondo l’ id quod plurumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione” – non può che valere, armonicamente, per il fattore lavoro, la cui soglia minimale si arresta all’impiego di un collaboratore”.

Orbene, nel caso di specie il contribuente si avvaleva della collaborazione di un dipendente con funzioni esecutive di segreteria, pertanto correttamente la CTR ha escluso che tale circostanza fosse sintomatica della presenza dell’autonoma organizzazione.

Sulla base delle considerazioni svolte il ricorso va rigettato. Nulla sulle spese.

PQM

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della sesta sezione civile, il 29 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA