Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22597 del 31/10/2011

Cassazione civile sez. trib., 31/10/2011, (ud. 13/10/2011, dep. 31/10/2011), n.22597

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – rel. Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 9755-2007 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

PAPACAMANA DI GIUSEPPE E LEONARDO CAMANA & C. SAS in persona

del

socio acc.rio e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA ALBERICO II 35, presso lo studio

dell’avvocato CHIAPPARELLI FRANCO, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato SALA VITTORIO, giusta delega a margine;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 12/2006 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 10/02/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/10/2011 dal Consigliere Dott. SERGIO BERNARDI;

udito per il ricorrente l’Avvocato GIACOBBE, che si riporta al

ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE SERGIO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Papacamana s.a.s. di Giuseppe e Leonardo Camana ha impugnato l’avviso di liquidazione dell’Invim decennale col quale era stato rettificato in aumento il valore finale di un immobile sito in comune di (OMISSIS). Il ricorso è stato accolto in entrambi i gradi del giudizio di merito. L’agenzia delle Entrate ricorre avverso la sentenza della CTR con tre motivi. La società contribuente resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La CTR ha osservato che la contribuente aveva dimostrato che nel corso del giudizio al fabbricato erano state attribuite rendite catastali che, moltiplicate per il coefficiente di rivalutazione applicabile agli immobili di categoria D, ne individuavano un valore inferiore a quello finale dichiarato. “Ai fini dell’applicabilità di tale risultato alla contestazione in esame va rilevato che la Corte di Cassazione, con Sentenza del 17/6/2005 n. 13077 ha precisato che l’attribuzione della rendita catastale, con riferimento agli immobili di categoria D, opera sin dal momento della richiesta del contribuente, e non solo dalla data in cui viene attribuita dall’Amministrazione Finanziaria”. Ha quindi respinto l’appello dell’Ufficio, ritenendo che la rettifica del valore dichiarato era illegittima.

I tre motivi di ricorso (ben comprensibili, e non generici, come sostenuto dalla resistente) sono fondati.

Col primo si lamenta (ex art. 360 c.p.c., n. 3) che la CTR abbia disapplicato il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51 che per la valutazione degli immobili ai fini delle imposte di registro ed Invim stabilisce il criterio del valore venale in comune commercio.

Col secondo (art. 360, n. 3) si deduce la violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, comma 4 e L. n. 154 del 1988, art. 12 che – per gli immobili non ancora iscritti in catasto con attribuzione di rendita – escludono il potere di rettifica quando il valore dichiarato supera quello risultante dalla moltiplicazione dei coefficienti catastali solo se il contribuente abbia richiesto nell’atto l’applicazione del criterio di valutazione automatica. Col terzo (ex art. 360 c.p.c., n. 5) si afferma vizio di motivazione contraddittoria, perchè la CTR ha da una parte dichiarato “legittimo il ricorso dell’Ufficio ai valori venali in comune commercio” e, dall’altra, ha ritenuto che “l’attribuzione della rendita catastale, con riferimento agli immobili di categoria D, opera sin dal momento della richiesta del contribuente, e non solo dalla data in cui viene attribuita dall’Amministrazione Finanziaria”.

Nella specie, è pacifico che, alla data di riferimento dell’invim decennale oggetto di rettifica del valore finale dichiarato dalla società contribuente, l’immobile era privo di rendita catastale, che gli è stata attribuita in costanza di processo. Non era dunque applicabile il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, comma 4 che – alla condizione ivi prevista – esclude da rettifica il valore o il corrispettivo “degli immobili iscritti in catasto con attribuzione di rendita”. Il D.L. n. 70 del 1988, art. 12 (convertito nella L. n. 154 del 1988) estende l’applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, comma 4 agli immobili non iscritti in catasto con attribuzione di rendita purchè il contribuente dichiari nell’atto “di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo”. Nella specie è pacifico (risulta dalla narrativa dello svolgimento del processo contenuta nella sentenza impugnata ed anche dal tenore delle difese spiegate in questo grado dalla resistente) che la richiesta di applicazione del criterio di valutazione automatica nella dichiarazione Invim decennale non era stata fatta (nè era stato seguito il procedimento in proposito previsto dal D.L. n. 70 del 1988, art. 12).

Va dunque accolto il ricorso, cassata la sentenza impugnata e rimessa la causa ad altra sezione della CTR della Lombardia perchè ripeta il giudizio esaminando le questioni di merito rimaste assorbite dalla erronea affermazione che, nella specie, non sussistesse il potere di rettifica in quanto era stato dichiarato un valore superiore a quello risultante ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, comma 4. In sede di rinvio saranno regolate anche le spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della CTR della Lombardia.

Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2011

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