Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22597 del 27/09/2017


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Cassazione civile, sez. I, 27/09/2017, (ud. 21/06/2017, dep.27/09/2017),  n. 22597

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14307/2011 proposto da:

Cassa di Risparmio di Alessandria S.p.a., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via

Tacito n. 23, presso lo studio dell’avvocato De Micheli Cinzia, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato Caniggia Giovanni,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

O.M.T. S.r.l. in Amministrazione Straordinaria;

– intimata –

e contro

O.M.T. S.r.l. in Amministrazione Straordinaria, in persona del

commissario straordinario pro tempore, elettivamente domiciliata in

Roma, Via F. Paulucci Dè Calboli n. 9, presso lo studio

dell’avvocato Sandulli Piero, rappresentata e difesa dall’avvocato

Basilavecchia Massimo, giusta procura in calce al controricorso e

ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

Cassa di Risparmio di Alessandria S.p.a.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1693/2010 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 17/11/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/06/2017 dal Cons. Dott. FRANCESCO TERRUSI.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

con sentenza depositata il 17-11-2010 e notificata il 4-4-2011, la corte di appello di Torino confermava la decisione di primo grado nella parte in cui era stata accolta la domanda di revocatoria fallimentare di rimesse su conto corrente bancario proposta dalla Omt s.r.l., in amministrazione straordinaria, nei riguardi della Cassa di risparmio di Alessandria s.p.a., riformandone il solo capo attinente alla decorrenza degli interessi legali sulle somme da restituire; di tali interessi la corte d’appello disponeva la decorrenza dalla domanda, anzichè dalla data dei singoli pagamenti;

in particolare la corte territoriale osservava essere emerso dalla c.t.u. che la Omt aveva fruito di linee di credito sul conto corrente n. (OMISSIS), in ragione di un’apertura di credito di Euro 150.000,00 e di una linea promiscua di Euro 1.900.000,00 per lo sconto di effetti sbf sul conto corrente, che l’operatività delle dette linee di credito era stata articolata anche sul conto n. (OMISSIS) recante la registrazione di anticipazioni su fattura, e che accanto a tali due conti ne era stato aperto un terzo (il n. (OMISSIS)) relativo al solo sconto di effetti sbf ma con funzione di mera evidenza contabile;

sosteneva quindi che la c.t.u. aveva evidenziato appunto che tutte le posizioni di dare-avere tra le parti erano risultate dal conto affidato n. (OMISSIS) e che, una volta ottenuto lo sconto, la società correntista aveva maturato un debito nei riguardi della banca a titolo di anticipazione, sicchè la conseguente rimessa, rappresentata dall’incasso dell’effetto sbf, aveva ogni volta consentito alla banca di rientrare dell’anticipazione, senza rilevanza di quando fosse stato registrato, sul conto tecnico di appoggio, un saldo attivo per la correntista;

invero la problematica dell’anticipazione di effetti sbf non poteva essere equiparata a un vero affidamento, giacchè la banca “nella concretezza del rapporto dedotto in giudizio”, diveniva creditrice della correntista per il sol fatto dell’anticipazione; donde le rimesse, confluite a seguito di tale anticipazione, dovevano considerarsi come aventi natura solutoria;

in ordine alla scientia decoctionis, la corte d’appello la riteneva provata in ragione degli indizi desumibili dall’evoluzione del rapporto interno e diretto tra le parti, attesa la consequenzialità tra una Delib. assunta nel maggio 2002, tesa a stabilire di sottoporre la situazione finanziaria di Omt a verifiche periodiche a breve termine (settembre 2002), sintomo della rappresentazione di una concreta situazione di rischio, e la chiusura delle linee agevolative e di credito alla scadenza programmata, con richiesta di rientro complessivo; il tutto fino alla formalizzazione della comunicazione di revoca del gennaio 2003;

contro la sentenza, la banca ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi;

la Omt in amministrazione straordinaria ha resistito con controricorso e ha proposto due motivi di ricorso incidentale;

le parti hanno depositato memorie.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

coi primi tre motivi del ricorso principale la ricorrente si duole della decisione della corte territoriale nella parte afferente la ritenuta natura solutoria delle rimesse revocate;

nello specifico lamenta: (1) col primo mezzo, l’illogicità e la contraddittorietà della motivazione nel riferimento alla funzione di rientro dell’extrafido, stante l’affidamento sul conto n. (OMISSIS) e stante il riconoscimento che l’operatività sul detto conto era strettamente connessa allo sconto annotato sul conto n. (OMISSIS); (2) col secondo mezzo, l’illogicità e la contraddittorietà della motivazione nel riferimento alla scopertura del conto n. (OMISSIS), posto che l’utilizzo della disponibilità su tale conto era stato sempre preceduto dal necessario sconto di ricevute bancarie e mai si era superato l’importo dell’apertura di credito, con conseguente natura solo ripristinatoria delle rimesse costituite dal pagamento della carta commerciale scontata; (3) col terzo mezzo, la violazione dell’art. 1858 c.c., in quanto essa banca, in ragione delle operazioni di castelletto, non aveva diritto a ottenere il pagamento sino a che non fossero scadute le ri.ba. scontate;

coi restanti tre motivi, la ricorrente principale censura la sentenza a proposito della affermata esistenza del requisito della scientia decoctionis;

denunzia da tal punto di vista: (4) la contraddittorietà e l’illogicità della motivazione, avendo la sentenza mancato di dire quali concreti indici rivelatori dell’insolvenza sarebbero stati evidenziati e quando e come la banca ne fosse venuta a conoscenza; (5) la violazione della L. Fall., art. 67, in relazione agli artt. 2727 e 2729 c.c., avendo la sentenza sovvertito il processo logico in tema di prova presuntiva, partendo dalla conoscenza dell’insolvenza anzichè dagli indizi rivelatori; (6) l’illogicità e la contraddittorietà della motivazione, avendo la corte d’appello valorizzato due elementi asseritamente legittimanti la presunzione, il primo dei quali (costituito dalla delibera del maggio 2002) esplicitamente dichiarato non implicante la prova detta, e il secondo (la chiusura delle linee di credito) non accompagnato dalla indicazione degli indizi di insolvenza concretamente percepibili;

il ricorso principale va disatteso;

in più parti della sua esposizione la ricorrente ha insistito sul concetto di motivazione illogica e contraddittoria, ma la categoria concettuale richiamata non è integrata dalle censure mosse;

come questa corte ha più volte sottolineato, il vizio in esame può riguardare solo la motivazione del giudizio di fatto (v. per tutte Cass. 26242-14; Cass. 11883-03) e, ove la motivazione sia denunziata come contraddittoria, il ricorrente ha l’onere di indicare in quali specifici termini le ragioni poste a fondamento della decisione siano da ritenere tra loro contrastanti, o inconciliabili, al punto da elidersi a vicenda e da non consentire l’individuazione della ratio decidendi (v. Cass. 10295-07; Cass. n. 5274-07; Cass. 5066-07);

può allora osservarsi, in ordine ai primi tre motivi, che l’impugnata sentenza ha esaminato la concretezza del rapporto inter partes sulla base di quanto emerso dalla c.t.u., e ha messo in evidenza che il conto affidato era solo quello n. 48837/7, mentre l’altro (il n. (OMISSIS)) aveva avuto funzione di mera evidenza contabile per lo sconto di effetti sbf, sulla base di “accordi” concretati “in forme di agevolazione su sconto di portafoglio commerciale”, senza dar luogo a ulteriori veri affidamenti;

in termini opposti rispetto a quanto presuppone la ricorrente, il vizio di motivazione denunciabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, si configura solo quando nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili di ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non consentire – come detto – la identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione;

viceversa detti vizi non possono consistere nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, perchè spetta solo a quel giudice individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova;

nè, contrariamente a quanto suppone la ricorrente, la norma conferisce a questa Corte Suprema il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa;

ora quel che le censure di cui ai primi due motivi di ricorso concretamente sollecitano è appunto una revisione del giudizio di merito, nell’affermazione per cui la disponibilità sul conto tecnico n. (OMISSIS) era funzionale a ripristinare la facoltà di sconto nei limiti deliberati di Euro 1.900.000,00, costituenti l’affidamento accordato; ne consegue l’inammissibilità dei primi due motivi, e questo comporta il rigetto del terzo, dal momento che la decisione impugnata è coerente con le premesse in punto di fatto ed è conforme a quanto questa Corte ha più volte affermato in ordine alla funzione solutoria delle rimesse a fronte delle caratteristiche dell’operazione di castelletto: in caso di anticipazione su fatture o sconto improprio, a fronte del mandato all’incasso di ricevute bancarie, è onere della parte che pretende la restituzione delle somme erogate, in ragione del mancato pagamento del terzo, dimostrare innanzi tutto l’esistenza del contratto di finanziamento, oltre che l’avvenuta erogazione delle somme sovvenute (v. Cass. n. 18447-07); e in caso di sconto, ordinario o cambiario che sia, il diritto della banca di ottenere dal cliente la restituzione della somma anticipata discende appunto dal contratto, ma diviene attuale ed esercitabile solo a seguito dell’inadempimento del debitore ceduto, il quale opera quale condizione risolutiva dell’erogazione (v. Cass. n. 13823-02); ne deriva che, in tema di revocatoria fallimentare, e in caso di castelletto di sconto o fido per smobilizzo crediti, non sussiste la cd. copertura di un conto corrente bancario in quanto essi, a differenza del contratto di apertura di credito, non attribuiscono al cliente della banca la facoltà di disporre con immediatezza di una determinata somma di danaro, ma sono solo fonte, per l’istituto di credito, dell’obbligo di accettazione per lo sconto, entro un predeterminato ammontare, dei titoli che l’affidato presenterà; sicchè, ai fini dell’esercizio dell’azione predetta, le rimesse effettuate su tale conto dal cliente, poi fallito, hanno carattere solutorio ove, nel corso del rapporto, il correntista abbia sconfinato dal limite di affidamento concessogli con il diverso contratto di apertura di credito;

tale distinzione non viene meno neppure ove tra le linee di credito sia stabilito un collegamento di fatto, nel senso che i ricavi conseguiti attraverso sconti e anticipazioni siano destinati a confluire nel conto corrente di corrispondenza, trattandosi di meccanismo interno di alimentazione del conto attraverso le rimesse provenienti dalle singole operazioni di smobilizzo crediti, alla stregua di qualunque altra rimessa di diversa provenienza (cfr. in termini Cass. n. 1351015; Cass. n. 7451-08);

i residui tre motivi del ricorso principale hanno per oggetto la questione della scientia;

è in questo caso sufficiente osservare che, contrariamente a quanto eccepito dalla ricorrente, la corte distrettuale ha chiaramente evidenziato gli elementi rivelatori dell’insolvenza nell’essere state chiuse, a partire dal settembre 2002, tutte le linee di agevolazione per l’innanzi accordate alla società, a seguito di verifica a breve deliberata dalla banca in conseguenza della apprezzata situazione di difficoltà finanziaria e di conseguente rischio operativo; con conseguente richiesta di rientro di un’esposizione debitoria già al momento arrivata alla somma di Euro 1.300.000,00, a fronte di un fido di soli Euro 150.000,00, poi semplicemente formalizzata dalla (ma di fatto in tal modo anticipata rispetto alla) revoca ufficiale degli affidamenti avvenuta a gennaio 2003;

va ricordato, che in tema di elemento soggettivo dell’azione revocatoria fallimentare, la scientia decoctionis in capo al terzo è oggetto di un apprezzamento di fatto del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivato, e che il giudice può formare il relativo convincimento anche attraverso il ricorso alla presunzione, alla luce del parametro della comune prudenza e avvedutezza e della normale e ordinaria diligenza, con rilevanza peculiare della condizione professionale dell’accipiens; cosa che la corte d’appello di Torino non ha mancato di fare in considerazione anche della misura della predetta diligenza riferita alla categoria di appartenenza della ricorrente e all’onere di informazione tipico del settore di operatività, nella specie del settore bancario (e v. del resto Cass. n. 2557-08; Cass. n. 8827-11);

pertanto i motivi dal terzo al sesto, riferiti alle valutazioni compiute dalla corte d’appello a tal riguardo, si infrangono coi citati principi e con la completezza della motivazione di merito, così da rivelarsi inammissibili perchè tesi in ottenere, semplicemente, la revisione di quelle valutazioni;

va disatteso anche il ricorso incidentale;

il primo motivo denunzia l’omissione di pronuncia che avrebbe caratterizzato la decisione d’appello per il mancato riscontro offerto all’eccezione sollevata nella comparsa di costituzione dell’amministrazione straordinaria, circa il non essere stato mai contestato, dinanzi al tribunale, il momento di decorrenza degli interessi legali così come poi dal tribunale ritenuto;

il motivo è manifestamente infondato, atteso che la statuizione sulla ritualità dell’appello e sulla inesistenza della novità della questione è implicita nel fatto di avere la corte d’appello esaminato la questione appunto nel merito;

a sua volta il mancato esame da parte del giudice di una questione puramente processuale (quale quella sottesa dalla censura) non è mai suscettibile di dar luogo al vizio di omissione di pronuncia, il quale si configura esclusivamente nel caso di mancato esame di domande o eccezioni di merito (v. pacificamente, per tutte, Cass. n. 321-16);

il secondo motivo, deducendo la violazione della L. Fall., art. 67, sollecita una revisione di orientamento in ordine alla natura del credito restitutorio, che viene nel motivo descritto come credito di valore;

la censura è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c.: in tema di azione revocatoria fallimentare, la conseguente obbligazione restitutoria, a contenuto pecuniario, ha natura di debito di valuta e l’atto posto in essere dal fallito è originariamente valido, sopravvenendo la sua inefficacia, a prescindere dall’originaria consapevolezza dei soggetti, solo in esito alla sentenza di accoglimento della domanda, che ha natura costitutiva; consegue che gli interessi sulla somma da restituire decorrono dalla data della domanda giudiziale;

si tratta di principio assolutamente consolidato (cfr. tra le moltissime Cass. n. 13560-12; Cass. 27084-11; Cass. 12736-11) rispetto al quale il ricorso incidentale non offre alcun serio ulteriore spunto di riflessione;

il rigetto di entrambi i ricorsi determina la compensazione delle spese processuali.

PQM

 

La Corte rigetta entrambi i ricorsi e compensa le spese processuali.

Così deciso in Roma, su relazione del Cons. Terrusi (est.), il 21 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2017

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