Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22597 del 07/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 07/11/2016, (ud. 29/09/2016, dep. 07/11/2016), n.22597

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25373-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

B.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI VILLA

SEVERINI, 54, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI CONTESTABILE,

rappresentato e difeso dagli avvocati ANNA D’ANGELO, SILVIA FERRACCI

giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente-

avverso la sentenza n. 114/23/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di FIRENZE SEZIONE DISTACCATA di LIVORNO dell’11/07/2011,

depositata il 16/09/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CONTI ROBERTO GIOVANNI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, contro la sentenza resa dalla CTR Toscana n. 114/23/13, depositata il 16.9.2013, che aveva accolto parzialmente l’appello proposto da B.F. contro la sentenza di primo grado che aveva rigettato la richiesta di annullamento del diniego dell’istanza di rimborso di IRAP corrisposta dalla contribuente, medico convenzionato presso il SSN, ritenendo decaduta la domanda per l’anno 1999. Secondo il giudice di appello, per quel che qui rileva, non era sussistente il requisito dell’autonoma organizzazione, risultando ininfluente l’importo corrisposto per un collaboratore addetto agli appuntamenti del medico.

La parte intimata ha depositato controricorso eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per tardività.

L’Agenzia delle entrate ha rinunziato al ricorso, sicchè il giudizio va dichiarato estinto con compensazione delle spese del giudizio, in relazione all’intervento chiarificatore delle S.U..

PQM

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Dichiara estinto il giudizio e compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della sesta sezione civile, il 29 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2016

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