Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22596 del 31/10/2011

Cassazione civile sez. trib., 31/10/2011, (ud. 13/10/2011, dep. 31/10/2011), n.22596

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – rel. Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 4289-2007 proposto da:

MICOPERI SRL in persona dell’Amministratore Unico e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA F.

DENZA 20, presso lo studio dell’avvocato DEL FEDERICO LORENZO, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati ROSA LAURA, ANGELONE

CLAUDIO, giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

REGIONE ABRUZZO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 63/2005 della COMM. TRIB. REG. di L’AQUILA,

depositata il 12/12/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/10/2011 dal Consigliere Dott. SERGIO BERNARDI;

udito per il ricorrente l’Avvocato ROSA LAURA, che si riporta;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE SERGIO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La CTR dell’Aquila ha accolto l’appello proposto dalla Regione Abruzzo avverso la sentenza 38/04/2005 della locale Commissione Provinciale. La contribuente s.r.l. Microperi ricorre per la cassazione della decisione lamentando che in primo grado aveva eletto domicilio presso il proprio difensore ma che l’atto d’appello è stato notificato al proprio legale rappresentante, fra l’altro in un indirizzo diverso dalla sede sociale, nel frattempo trasferita.

La Regione Abruzzo non si è difesa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato. Risulta dagli atti (che questa corte può esaminare, per la natura del vizio dedotto) che la contribuente – non costituita davanti alla CTR – aveva eletto domicilio col ricorso introduttivo presso il proprio difensore D.F.L., in via Lilli n. 2 di Pescara, e che l’atto di appello è stato spedito, ex art. 149 c.p.c., al legale rappresentante della società, in (OMISSIS). E’ altresì fondata la osservazione che la notificazione non risulta perfezionata neppure invalidamente, perchè non è stata prodotta in giudizio la cartolina avviso di ricevimento dell’atto notificato.

La decisione impugnata va dunque cassata senza rinvio, perchè il giudizio – dopo la sentenza di primo grado – non avrebbe potuto essere proseguito (art. 382 c.p.c.).

Le spese di giudizio di legittimità debbono seguire la soccombenza.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata senza rinvio.

Condanna la Regione Abruzzo al rimborso delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 1.400 oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2011

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