Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22596 del 16/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 16/10/2020, (ud. 18/04/2019, dep. 16/10/2020), n.22596

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. DI NAPOLI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 24678/2016 R.G. proposto da:

Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del Direttore

generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via

dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

Axpo Italia s.p.a. (già EGL Italia sep.a.) con sede in Genova, via

Enrico Albareto n. 21, in persona del legale rappresentante

pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Paolo Puri e Nicola

Lucariello, giusta procura a margine del controricorso, presso il

cui studio è elettivamente domiciliata, in Roma via XXIV maggio n.

43;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale

dell’Abruzzo n. 935/11/2015, depositata il 22 settembre 2015.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 18 aprile 2019

dal Cons. Marco Dinapoli.

Udito il Pubblico Ministero, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

Uditi gli l’Avv.ti delle parti costituite che hanno concluso

riportandosi alle richieste scritte di cui ai rispettivi atti.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

EGL Italia s.p.a. (poi divenuta Axpo Italia s.p.a.), cliente grossista nel mercato dell’energia elettrica, in quanto tale soggetto passivo dell’imposta di consumo, impugnò l’atto di contestazione ed irrogazione di sanzioni amministrative n. (OMISSIS) emesso nei suoi confronti dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli – ufficio di Avezzano per violazioni in materia di imposta erariale di consumo sull’energia elettrica (omessa dichiarazione di consumo per la Provincia di L’Aquila per l’anno 2006, omesso pagamento di alcune rate dell’imposta di consumo e dell’addizionale provinciale 2007).

La Commissione Tributaria Provinciale di L’Aquila ridusse ad Euro 258,00 la sanzione per omessa dichiarazione di consumo ed accolse nel resto il ricorso.

L’appello proposto dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli contro la decisione è stato respinto dalla Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo con sentenza dei 22 settembre 2015, non notificata.

La CTR ha rilevato che gli uffici provinciali non potevano disconoscere gli effetti del provvedimento della Direzione Centrale dell’Agenzia, che aveva autorizzato la compensazione a livello nazionale dei debiti di Axpo da accise e addizionali con i crediti da essa vantati verso l’Amministrazione per i medesimi titoli; che dunque, non essendovi stata evasione di imposta, il primo giudice aveva correttamente annullato le sanzioni irrogate per il mancato pagamento delle imposte ed altrettanto correttamente aveva determinato nei minimi edittali la sanzione per omessa presentazione della dichiarazione di consumo.

L’Agenzia ricorre per la cassazione della sentenza con atto affidato ad un motivo. Axpo Italia resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico, articolato, motivo di ricorso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, artt. 14,56 e 59, nel testo vigente ratione temporis, e dell’art. 1242 c.c. Secondo la ricorrente la sentenza impugnata sarebbe incorsa in errore per aver ritenuto che gli obblighi di dichiarazione e di versamento dell’imposta, previsti dalla legge per ciascuna provincia in cui operi il contribuente, e la cui omissione è stata sanzionata, siano venuti meno a seguito di una definizione contabile delle reciproche poste di debito e credito realizzata fra le parti a livello nazionale, che peraltro faceva espressamente salve le sanzioni: tale accordo non potrebbe infatti essere equiparato ad una compensazione di tipo civilistico, con l’effetto estintivo di cui all’art. 1242 c.c., atteso che in materia tributaria la compensazione è ammissibile solo nei casi espressamente previsti dalla legge, fra i quali non rientra quello di specie; contesta, inoltre, la determinazione in soli Euro 258,23 della sanzione per omessa presentazione della dichiarazione di consumo, rilevando che l’art. 59, comma 1, alle lett. a),b) c), d) ed e) individua comportamenti idonei a determinare evasione d’imposta od a concretizzare un tentativo di evasione eli sanziona col pagamento di una somma che va dal doppio al decuplo dell’imposta evasa o che si è tentato di evadere, e dunque indipendentemente dal fatto che l’evasione si sia in concreto consumata.

2. Il ricorso va accolto sotto entrambi i profili dedotti.

2.1. La CTR ha erroneamente ritenuto che l’avvenuta definizione contabile fra le parti, a livello nazionale, delle reciproche poste di dare e avere, sopravvenuta alle violazioni accertate, avesse estinto l’obbligazione tributaria ai sensi dell’art. 1242 c.c., dal momento che la norma civilistica, secondo cui la compensazione estingue i due debiti dal giorno della loro coesistenza, non può trovare applicazione in materia.

Invero, come già rilevato da questa Corte (Cass. Sez, V, 7 marzo 2019 n. 6645) con decisione dalla quale non vi è motivo di discostarsi, “è principio consolidato in materia tributaria che la compensazione è ammessa, in deroga alle comuni disposizioni civilistiche, soltanto nei casi espressamente previsti, non potendo derogarsi al principio secondo cui ogni operazione di versamento, di riscossione di rimborso, ed ogni deduzione, sono regolate da specifiche, inderogabili norme di legge. Tale principio, per costante giurisprudenza di questa Corte, non può considerarsi superato in virtù della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 8, comma 1, (cosiddetto Statuto dei diritti del contribuente), il quale nel prevedere in via generale l’estinzione dell’obbligazione tributaria per compensazione, ha lasciato ferme, in via transitoria, le disposizioni vigenti, demandando ad appositi regolamenti l’estensione di tale istituto ai tributi per i quali non era contemplato a decorrere dall’anno d’imposta 2002 (cfr. Cass., 05/07/2017 n. 16532; Cass. 09/07/2013 n. 17001, Rv. 627180-01; Cass., 25/05/2007 n. 12262)”.

In particolare, la disciplina delle accise sull’energia elettrica stabilisce, quale unica forma di compensazione attuabile ex lege, che le somme che risultino eventualmente versate in più dal debitore all’esito del conguaglio annuale sono detratte dai successivi versamenti in acconto (art. 56 TUA).

Ne consegue che l’estinzione dei debiti di imposta di Axpo Italia non può farsi risalire a data anteriore a quella del provvedimento attuativo della compensazione “anomala” autorizzata su base nazionale dal Direttore dell’Area Centrale dell’Agenzia il 17 luglio 2009 in accoglimento dell’istanza in tal senso avanzata dalla società, e non può aver avuto effetto sanante retroattivo delle violazioni dalla stessa commesse.

2.2 E’ fondata anche la seconda censura, posto che la CTR ha erroneamente ritenuto che, in mancanza di evasione, la sanzione di cui al D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 59, comma 1, lett. c), possa essere determinata nella misura minima in esso indicata.

Come risulta evidente dalla sua formulazione testuale, la norma in esame riconduce infatti la sanzione al mero comportamento omissivo del contribuente – senza che debba indagarsi sulla ricorrenza del dolo, (cfr. Cass. 4 giugno 2019 n. 15200) e indipendentemente dal fatto che l’evasione sia stata, o meno, consumata – e la determina in un importo che va dal doppio al decuplo dell’imposta evasa o che si è tentato di evadere: l’importo minimo di Lire 500.000, come si evince dall’inciso “in ogni caso”, è fissato per l’ipotesi in cui, all’esito della moltiplicazione, l’ammontare della sanzione risulti ad esso inferiore.

Non può, d’altro canto, ritenersi che l’omessa o ritardata presentazione della dichiarazione di consumo, ove non correlata al mancato pagamento delle accise, costituisca una violazione meramente formale, in quanto arreca comunque un pregiudizio all’azione di controllo dell’Amministrazione finanziaria.

3. All’accoglimento del ricorso conseguono la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio della causa alla Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, in diversa composizione, che esaminerà le questioni rimaste assorbite, verificando in concreto la ricorrenza dei presupposti per l’irrogazione di ciascuna sanzione e valuterà se, tenuto conto delle circostanze del caso, l’ammontare della sanzione irrogata per la tardiva presentazione della dichiarazione di consumo 2006 risulti congruo, alla luce del principio di proporzionalità della sanzione, applicabile anche d’ufficio, costantemente enunciato dalla Corte di Giustizia in tema di tributi armonizzati (C.Giust. 22.12.2010, C-438/09 Dankowski, par. 37; C.Giust. 12.7.2012, C-284/11, EMS – Bulgaria Transport, par. 67 e 75; C. Giust. 17.7.2014, Euro 272/13 Equoland; cfr. anche Cass. n. 1830/019, nonchè Cass. n. 2998/017).

PQM

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, in diversa composizione.

Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto dal solo presidente del collegio per impedimento dell’estensore ai sensi del D.P.C.M. 8 marzo 2020, art. 1, comma 1, lett. a).

Così deciso in Roma, il 18 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2020

 

 

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