Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22596 del 07/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 07/11/2016, (ud. 29/09/2016, dep. 07/11/2016), n.22596

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24264-2014 proposto da:

A.P.P., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA ADRIANA

15, presso lo studio dell’avvocato VALERIA CAMPISI, rappresentato e

difeso dall’avvocato VINCENZO TUCCITTO giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 641/216/014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di PALERMLO SEZIONE DISTACCATA di SIRACUSA del 4/02/2014,

depositata il 25/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CONTI ROBERTO GIOVANNI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

L’Avvocato A.P.P. ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi contro la sentenza meglio indicata in epigrafe che, riformando la decisione di primo grado, ha ritenuto sussistenti i presupposti per l’assoggettabilità ad IRAP del professionista.

L’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso.

Il terzo motivo di ricorso, che va esaminato con priorità per ragioni di ordine logico, è infondato, essendo ferma questa Corte nel ritenere che nel processo tributario, ove l’Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire e riproporre in appello le stesse ragioni e argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato, come già dedotto in primo grado, in quanto considerate dalla stessa idonee a sostenere la legittimità dell’avviso di accertamento annullato, è da ritenersi assolto l’onere d’impugnazione specifica previsto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, secondo il quale il ricorso in appello deve contenere “i motivi specifici dell’impugnazione” e non già “nuovi motivi”, atteso il carattere devolutivo pieno dell’appello, che è un mezzo di impugnazione non limitato al controllo di vizi specifici della sentenza di primo grado, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito – cfr., ex plurimis, Cass. n. 3064/2012.

Nel caso di specie è lo stesso ricorrente a riconoscere che l’appello dell’Agenzia aveva direttamente riguardato la sentenza impugnata, criticandola sulla base di quanto dedotto nelle difese precedenti.

Il primo motivo di ricorso è manifestamente fondato con esclusivo riferimento all’omesso esame delle censure relative al deficit di motivazione ed alla sussistenza dei presupposti per le sanzioni applicate al contribuente che la CTR ha totalmente omesso di esaminare, rimanendo assorbita la restante parte della censura concernente l’inammissibilità dell’appello.

Il secondo ed il quarto motivo di ricorso, che vanno esaminati congiuntamente, sono fondati.

Questa Corte ha costantemente ritenuto che a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio delle attività di lavoro autonomo di cui all’art. 49, comma 1 (nella versione vigente fino al 31/12/2003), ovvero all’art. 53, comma 1, (nella versione vigente dal 1/1/2004), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, è escluso dall’applicazione dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) solo qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata. Il requisito della autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod prelumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell’assenza delle condizioni sopraelencate”. – Cass. S.U. n. 9451/2016.

Orbene, nel caso di specie la sentenza è errata in diritto per non avere ricondotto il requisito anzidetto alla mera esistenza di compensi fatturati al professionista da studi legali esterni, senza invece verificare l’occasionalità o meno di dette collaborazione e per di più tralasciando di esaminare gli elementi fattuali, decisivi secondo una valutazione ex ante, addotti dal professionista in ordine all’occasionalità delle collaborazioni professionali medesime.

In conclusione, in accoglimento del primo, secondo e quarto motivo di ricorso per quanto di ragione e rigettato il secondo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della CTR della Sicilia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Accoglie il primo, secondo e quarto motivo di ricorso per quanto di ragione e rigetta il secondo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR della Sicilia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della sesta sezione civile, il 29 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2016

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