Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22595 del 27/09/2017


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Cassazione civile, sez. I, 27/09/2017, (ud. 21/06/2017, dep.27/09/2017),  n. 22595

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16476/2011 proposto da:

D.G., De.Gi., elettivamente domiciliati in Roma, Via

Vallebona n. 10, presso lo studio dell’avvocato Pecorini Pietro,

rappresentati e difesi dall’avvocato Lanari Egidio, giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

Curatela del Fallimento (OMISSIS) S.r.l., in persona del Curatore

rag. S.L., elettivamente domiciliata in Roma, Via

Tuscolana n. 9, presso lo studio dell’avvocato Ricci Rosellina, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato Lepri Liviana,

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 182/2011 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 08/02/2011;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/06/2017 dal Cons. Dott. FRANCESCO TERRUSI.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

il fallimento di (OMISSIS) s.r.l. conveniva in giudizio l’amministratore della società, De.Gi., con un’azione sociale di responsabilità originata dall’omessa tenuta delle scritture contabili;

con separata citazione, il fallimento conveniva il predetto De.Gi. e la figlia, G., con azione revocatoria di una donazione di diritti immobiliari corrispondenti alla quota di 1/2 della nuda proprietà di un appartamento;

radicatosi il contraddittorio, l’adito tribunale di Arezzo riuniva le cause e le decideva in senso favorevole al fallimento, da un lato condannando il D. al risarcimento dei danni, equitativamente liquidati, e dall’altro dichiarando inefficace, nei confronti della massa, l’atto di donazione inter partes;

la sentenza veniva impugnata da entrambi i convenuti e la corte d’appello di Firenze dichiarava inammissibile l’appello di De.Gi., perchè notificato tardivamente rispetto al termine breve decorrente dalla notifica della sentenza, avvenuta in data 14-3-2006, e quanto a D.G.: (1) riteneva l’appello inammissibile per difetto di interesse in ordine alle questioni non incidenti sulla revocatoria dell’atto di liberalità; (2) lo riteneva in ogni caso manifestamente infondato quanto ai profili della pretesa incompatibilità del giudice delegato in ordine all’azione revocatoria e alla prosecuzione dell’azione di danni verso il proprio dante causa dalla sede penale a quella civile; (3) lo rigettava, infine, in ordine ai presupposti della revocatoria, che reputava esistenti in considerazione dei debiti del donante al momento della dismissione patrimoniale e della consapevolezza del pregiudizio discendente alle ragioni dei creditori; avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione D.G. e Gi. affidandosi a cinque motivi;

col primo di questi hanno lamentato l’erroneità della sentenza a proposito della declaratoria di inammissibilità dell’appello a suo tempo proposto da D.G., non avendo la corte fiorentina tenuto conto della inscindibilità delle posizioni del predetto e della figlia;

col secondo motivo hanno denunziato l’inesistenza o l’apparenza della motivazione della sentenza nella parte attinente ai rapporti tra l’azione civile e l’azione penale, ai sensi degli artt. 75,651 e 652 c.p.c.: la corte d’appello avrebbe cioè omesso di considerare che D.G. era stato assolto, con sentenza passata in giudicato, dal reato di bancarotta fraudolenta, sicchè la sentenza di assoluzione, ai sensi dell’art. 652 c.p.p. e art. 2909 c.c., doveva far stato fra le parti della causa risarcitoria;

col terzo motivo sono stati dedotti l’omessa motivazione e il mancato esame delle questioni di costituzionalità sollevate con riferimento alla L. Fall., art. 67, per un presunto contrasto con gli artt. 3,24 e 111 Cost.;

col quarto motivo è stato denunziato un analogo vizio di motivazione rispetto alla questione di costituzionalità che era stata paventata in relazione alla L. Fall., artt. 25,35 e 146, ancora per un presunto contrasto con gli artt. 3,24 e 111 Cost.;

infine col quinto motivo i ricorrenti hanno sostenuto esser mancato l’esame delle questioni di merito che erano state sollevate da De.Gi. con riguardo all’azione revocatoria, in ragione dell’avvenuta assoluzione dal reato di bancarotta fraudolenta e della mancanza del presupposto del danno cagionato alla massa dei creditori;

il fallimento ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

il primo motivo è fondato;

la corte d’appello ha ritenuto inammissibile per tardività il gravame di De.Gi.;

questi, da un lato, era stato ritenuto dal tribunale socialmente responsabile, ai sensi della L. Fall., art. 146, nei confronti della massa, nella qualità di amministratore della fallita, per omessa tenuta delle scritture contabili, e condannato al risarcimento dei danni pari alla differenza tra l’attivo e il passivo fallimentare; dall’altro, era stato attinto dalla declaratoria di inefficacia relativa dell’atto di donazione che aveva stipulato in favore della figlia;

i ricorrenti sostengono – e in proposito non v’è contrasto nelle difese del fallimento – che l’appello era stato proposto da entrambi con unico atto e che, essendo la sentenza un unicum inscindibile, il termine breve decorreva dall’ultima notifica della sentenza medesima, perfezionatasi il 20-3-2006 con la ricezione dell’atto da parte di D.G.;

il principio al quale i ricorrenti alludono è corretto, visto che, nel processo con più parti soccombenti, l’impugnazione è possibile fino a quando a favore di uno dei litisconsorti sia ancora aperto il termine, a lui proprio, per proporre impugnazione, sicchè l’impugnazione tempestivamente proposta da alcuni dei litisconsorti ha l’effetto di rimettere in termini anche gli altri;

tale principio invero rileva nelle ipotesi di litisconsorzio necessario tra i soccombenti;

la conseguente ammissibilità delle impugnazioni proposte tardivamente da questi ultimi viene infatti associata all’esigenza della formazione unitaria del giudicato, in uno stesso momento nei confronti di tutte le parti interessate, posto che, appunto, in caso di litisconsorzio necessario, la causa è inscindibile (cfr. Cass. n. 194081; Cass. n. 3039-82; Cass. n. 1574-91);

si tratta di un principio di portata generale, replicato dall’affermazione che, nel litisconsorzio necessario, l’impugnazione è ammissibile nei confronti di tutte le parti, anche se la notificazione nei termini di legge è stata effettuata solo nei confronti di alcune, poichè in tale ipotesi l’impugnazione proposta fuori termine vale come notificazione, a norma dell’art. 331 c.p.c., per l’integrazione del contraddittorio (per tutte Cass. n. 3078-98 e a seguire Cass. 392600; Cass. n. 15023-00; Cass. n. 1512-03; Cass. n. 19963-05; Cass. n. 13753-09);

ora, come questa Corte ha precisato, l’anzidetta regola viene in considerazione sia nel caso di litisconsorzio sostanziale sia nel caso di litisconsorzio solo processuale (v. per tutte Cass. n. 3071-11);

tra le posizioni dei convenuti De.Gi. e G. sussisteva un’ ipotesi di inscindibilità: segnatamente, una inscindibilità motivata da ragioni sostanziali, quanto alla revocatoria dell’atto intercorso tra i predetti (v. per utili riferimenti Cass. n. 23068-11; Cass. n. 1100502) e un’inscindibilità motivata da ragioni di ordine processuale rispetto al correlato oggetto dell’azione sociale di responsabilità, sebbene ovviamente proposta, questa, solo nei riguardi dell’amministratore della fallita;

difatti si sarebbe dovuto in tal caso prestare attenzione al rapporto oggettivo di dipendenza che era stato dal curatore impresso tra la causa di revocatoria (di cui erano parti convenute De.Gi. e G.) e la causa attinente all’azione sociale di responsabilità (proposta contro il donante De.Gi.);

il rapporto di dipendenza derivava da ciò: che il debito risarcitorio del donante era stato dal fallimento correlato al positivo esercizio di quell’azione di responsabilità (e v. del resto Cass. n. 9855-14 in ordine alla mera eventualità del credito quale condizione della susseguente azione revocatoria), e la sentenza di primo grado, dopo che i giudizi erano stati riuniti, aveva deciso su entrambi i rapporti, quello risarcitorio e quello attinente alla sorte della donazione;

pertanto i profili soggettivi del giudizio erano conseguenza di quelli oggettivi;

è errato, oltre che irrilevante al fine di apprezzare l’inscindibilità delle cause, sostenere che D.G. non avesse interesse alla soluzione della questione relativa al debito risarcitorio del donante;

l’affermazione, così esplicitata nell’impugnata sentenza, è errata poichè la D. aveva a sua volta partecipato al giudizio riunito avente per oggetto il credito risarcitorio, per cui ella sarebbe stata comunque infine vincolata dalla sentenza nella parte afferente all’esistenza del credito posto a base della revocatoria, esattamente come sarebbe accaduto se fosse intervenuta volontariamente nel giudizio; per altro verso, l’affermazione del giudice a quo in ordine all’interesse di D.G. è comunque ininfluente a proposito della declaratoria di inammissibilità dell’appello di De.Gi., giacchè per costui l’impugnazione avrebbe dovuto considerarsi ancora possibile in base alla data di perfezionamento della notifica della sentenza alla figlia, giustappunto in coincidenza col termine per la proposizione del di lei gravame, trattandosi di cause inscindibili perchè caratterizzate da litisconsorzio processuale;

per tale complesso di ragioni, dunque, il primo motivo di ricorso va accolto;

il secondo motivo è inammissibile per difetto di specificità;

nella sostanza viene dedotta dai ricorrenti una preclusione derivante dal passaggio in giudicato della sentenza penale del tribunale di Arezzo richiamata nella decisione impugnata;

tale sentenza penale, previa distinta qualificazione dei fatti, aveva condannato il D. per bancarotta semplice documentale anzichè per bancarotta fraudolenta, e lo aveva assolto dal reato di bancarotta per distrazione di un autoveicolo;

tuttavia, per quanto risulti documentato il passaggio in giudicato della sentenza, non è spiegato nel ricorso in qual senso dalle suddette circostanze sarebbe da arguire un effetto preclusivo in ordine all’azione di danni, visto che la corte d’appello, e prima ancora il tribunale, hanno rapportato i danni risarcibili al profilo documentale della mancata o irregolare tenuta delle scritture contabili, al punto da liquidarli secondo il criterio della differenza tra attivo e passivo fallimentare;

i restanti motivi restano tutti assorbiti, atteso l’accoglimento del primo mezzo e la conseguente necessità del giudizio di rinvio per l’esame delle ragioni di gravame a suo prospettate da De.Gi.;

il giudice di rinvio, che si designa in altra sezione della medesima corte d’appello, provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità.

PQM

 

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il secondo e dichiara assorbiti gli altri; cassa l’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla corte d’appello di Firenze.

Così deciso in Roma, su relazione del Cons. Dott. Terrusi (est.), il 21 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2017

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