Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22595 del 07/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 07/11/2016, (ud. 29/09/2016, dep. 07/11/2016), n.22595

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 334-2013 proposto da:

D.S. ((OMISSIS)X) elettivamente domiciliato in ROMA,

LARGO SOMALIA 67, presso lo studio dell’avvocato RITA GRADARA,

rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO TESAURO giusta

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 50/13/2012 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di MILANO del 22/02/2012, depositata il 04/05/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CONTI ROBERTO GIOVANNI;

udito l’Avvocato Rita Gradara (delega avvocato Francesco Tesauro)

difensore del ricorrente che si riporta agli scritti.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

D.S., esercente la professione di commercialista, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a 4 motivi, contro la sentenza resa dalla CTR della Lombardia n. 50/13/12, depositata il 22.2.2012 che, in accoglimento dell’appello proposto dall’ufficio, ha ritenuto la legittimità del diniego di rimborso opposto al contribuente per IRAP relativa agi anni 2006 e 2007, riformando la decisione di primo grado.

L’Agenzia delle entrate ha depositato controricorso.

Il primo motivo con il quale si prospetta la violazione del principio di non contestazione è infondato. Non vi è stata, infatti, una non contestazione dell’Ufficio sugli elementi di fatto valorizzati dal giudice di merito per ritenere sussistente il requisito dell’autonoma organizzazione, poichè il contribuente aveva prospettato in primo grado l’esistenza di elementi diversi da quelli sui quali il giudice ha fondato la propria decisione e che, peraltro, l’Ufficio aveva contestato nelle controdeduzioni innanzi alla CTP – v. pag. 4 controricorso.

Il secondo motivo, che prospetta il vizio di omessa o insufficiente motivazione della sentenza in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, è inammissibile. Le censure che il contribuente muove all’operato della CTR attengono alla valorizzazione, ai fini del riconoscimento della debenza del tributo, dei canoni per locazioni e delle spese per compensi a terzi. Secondo la parte ricorrente si tratterebbe di spese che non rilevano ai fini dell’autonoma organizzazione, in quanto relative a canoni locativi e a compensi per difese personali del contribuente in vari giudizi. Si comprende, r! pertanto, che la censura non riguarda in realtà il vizio di motivazione, ma l’errore in diritto in cui i sarebbe in corsa la CTR nel prenderle in considerazione. Analogamente inammissibile risulta il vizio di motivazione prospettato con riferimento all’assenza del carattere di gravità, precisione e concordanza degli elementi presuntivi utilizzati dalla CTR, che non può in alcun modo rientrare nel paradigma del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – nella nuova formulazione applicabile alla fattispecie ratione temporis – dovendosi semmai ricondurre al vizio di falsa applicazione di legge, esattamente assunta nella enunciazione della “fattispecie astratta”, ma erroneamente applicata alla “fattispecie concreta” -cfr. Cass. S.U. n. 8053/2014.

Il terzo motivo di ricorso è fondato nei termini di cui in seguito specificati.

Giova ricordare che è soggetto passivo dell’IRAP colui che si avvalga, nell’esercizio dell’attività di lavoro autonomo, di una struttura organizzata in un complesso di fattori che, per numero, importanza e valore economico, sono suscettibili di creare un valore aggiunto rispetto alla mera attività intellettuale supportata dagli strumenti indispensabili e di corredo al suo know-how, potendosi escludere il presupposto di imposta quando il risultato economico trovi ragione esclusivamente nell’autoorganizzazione del professionista o, comunque, quando l’organizzazione da lui predisposta abbia un’incidenza marginale e non richieda necessità di coordinamento. Nel giudizio instaurato per il rimborso dell’imposta, che si assume indebitamente pagata, grava sul contribuente l’onere dimostrativo del fatto costitutivo della sua pretesa, e cioè dalla mancanza del presupposto alla base del prelievo fiscale, spettando al giudice del merito ricercare gli opposti dati di riscontro (del presupposto impositivo) attraverso l’esame della dichiarazione del contribuente, in particolare, soffermandosi sul dettaglio riportato nelle pertinenti sezioni del quadro RE (riguardante la determinazione del reddito di lavoro autonomo ai fini Irpef), che specifica la composizione dei costi – cfr. Cass. n. 27213/2013.

Orbene, la CTR, per individuare il requisito dell’autonoma organizzazione, ha valorizzato i costi sostenuti dal contribuente nelle diverse annualità, i ricavi percepiti dal contribuente e le spese per l’utilizzo di servizi di terzi unitamente ai canoni locatizi relativi all’anno 2006. Orbene, sicuramente erroneo risulta il rilievo offerto ai ricavi che non giocano alcun ruolo ai fini dell’anzidetto requisito – v., ex plurimis, Cass. n. 10026/2012.

Anche il riferimento alla pluralità delle linee telefoniche è irrilevante, se non correlato all’esistenza di una struttura organizzativa di sopporto che possa fare desumere da siffatto elemento l’esistenza di una complessa organizzazione alle spalle del professionista che, per parte sua, aveva dedotto l’esigenza di mantenere i numeri di vecchie utenze per non disperdere la clientela, correlato all’esiguo importo dei costi per le medesime.

Non corretto, nei termini esposto in motivazione, risulta poi il riferimento ai costi per prestazioni a terzi. Il giudice di merito avrebbe, infatti, dovuto mettere in evidenza la tipologia delle spese per verificarne l’effettiva incidenza in ordine al requisito dell’autonoma organizzazione, potendo detti costi anche ricollegarsi all’esercizio dell’attività professionale senza alcuna effettiva organizzazione di capitali e lavoro altrui – si pensi ai costi sostenuti dal professionista per la compilazione delle dichiarazioni dei redditi (Cass. n. 27000/2014 ove si è escluso che, ai fini della ricorrenza del presupposto dell’autonoma organizzazione del contribuente di cui al D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, possano assumere rilevanza i compensi corrisposti al commercialista non dipendente per la tenuta della contabilità, in quanto l’attività remunerata dal professionista per attività diversa da quella nella quale opera non può incidere sul requisito dell’autonoma organizzazione, semmai qualificandosi come necessaria alla gestione minimale di qualunque attività professionale). E’ dunque evidente che le spese per difese processuali del contribuente in giudizio innanzi all’autorità giudiziaria non possono integrare il requisito anzidetto.

Sulla base di tali considerazioni, in accoglimento del terzo motivo, rigettati gli altri, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della CTR della Lombardia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Accoglie il terzo motivo, rigettando gli altri. Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR della Lombardia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della sesta sezione civile, il 29 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2016

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