Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22594 del 31/10/2011

Cassazione civile sez. trib., 31/10/2011, (ud. 28/09/2011, dep. 31/10/2011), n.22594

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – rel. Consigliere –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

V.G., residente in

(OMISSIS) ed elettivamente domiciliato in Roma alla Via Premuda

n. 6 presso l’avv. GRAZIANO Alessandro che lo rappresenta e difende,

insieme con l’avv. Massimo ROSSI (del Foro di Milano), in forza della

procura speciale rilasciata in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

L’Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12

presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 166/15/05 depositata il 31 gennaio 2006 dalla

Commissione Tributaria Regionale della Lombardia.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 28 settembre

2011 dal Cons. dr. Michele D’ALONZO;

sentite le difese delle parti, svolte dall’avv. Alessandro ORAZIANI,

per il ricorrente, e dall’avv. Fabrizio NERI URBANI, dell’Avvocatura

Generale dello Stato, per l’Agenzia;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dr.

GAMBARDELLA Vincenzo il quale ha concluso per l’accoglimento del

ricorso “p.q.r.”.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

V.G., in base a quattro motivi, chiede di cassare la sentenza indicata in epigrafe con la quale (in parziale riforma di quella di primo grado che aveva riconosciuto le spese incrementative e ridotto il valore finale dell’immobile trasferito accertato dall’Ufficio ai fini dell’INVIM al 31 dicembre 1992), su appello dell’ente impositore, la Commissione Tributaria Regionale ha confermato detto valore finale ritenendo che l'”Ufficio … abbia agito correttamente”.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Il ricorrente depositava, altresì, memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo di ricorso (“nullità della sentenza … per totale mancanza della succinta esposizione dei motivi in fatto e in diritto … con riferimento al capo avente ad oggetto la valutazione del valore finale del bene”) si palesa fondato atteso che tutto l’iter logico giuridico della motivazione – in presenza, peraltro, di uno “svolgimento del processo” nel quale si riferisce solo che “l’Ufficio … elevava il valore finale” – si riduce all’apodittica affermazione “in merito al valore finale determinato dall’Ufficio questa Commissione ritiene che lo stesso abbia agito correttamente”, senza nessuna ulteriore indicazione delle ragioni giustificanti la affermata correttezza dell’operato.

L’oggettiva evidenza del vizio non è esclusa dalle considerazioni svolte dall’Agenzia atteso che nella decisione gravata non vi è traccia di una qualche “stima UTE”, pur se evocata dall’ente impositore, per cui è impossibile ritenere che il giudice di appello abbia inteso, quand’anche implicitamente, far riferimento a tale atto.

Il fondamento del primo motivo assorbe l’esame degli altri tre, perchè con gli stessi si denunziano violazioni di norme e/o vizi motivazionali, cioè errori che suppongono di necessità una pronuncia (nel caso del tutto mancante) quand’anche tacita sul punto concernente il controllo della determinazione del valore del bene al 31 dicembre 1992.

In definitiva la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata ad altra sezione della stessa Commissione Tributaria Regionale che ha emesso la pronuncia annullata affinchè (1) esami il (solo) punto dell’appello dell’Ufficio concernente la determinazione del valore finale (al 31 dicembre 1992) dell’immobile trasferito e (2) provveda a regolare anche le spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2011

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