Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22593 del 27/09/2017


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Cassazione civile, sez. I, 27/09/2017, (ud. 14/06/2017, dep.27/09/2017),  n. 22593

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2629/2014 proposto da:

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Largo

Toniolo n. 6, presso lo studio dell’avvocato Morera Umberto, che la

rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Z.V., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avvocato Domenico Romito, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1311/2012 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 12/12/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/06/2017 dal cons. LAMORGESE ANTONIO PIETRO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Bari ha rigettato l’opposizione della Banca Monte dei Paschi di Siena al decreto ingiuntivo emesso in favore di Z.V., rilevando la nullità degli ordini di acquisto di bond argentini e obbligazioni Cirio, per mancanza di forma scritta, e ordinando il rimborso degli importi investiti.

Con sentenza del 12 dicembre 2012, la Corte d’appello di Bari, adita dalla banca, da un lato, ha ritenuto insussistente la nullità degli ordini per mancanza di forma scritta e, dall’altro, ha affermato di doversi pronunciare sull’ulteriore causa petendi posta dall’attore a fondamento della domanda, in ordine all’inadeguatezza delle informazioni date al cliente; ha riconosciuto, a tal fine, la responsabilità della banca ed ha dichiarato dovuto il rimborso costituente oggetto del decreto ingiuntivo, rigettando il gravame.

Avverso questa sentenza la Banca Monte dei Paschi di Siena ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, illustrati da memoria; Z. ha resistito con controricorso e momoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 132 c.p.c., per insanabile contrasto tra la motivazione e il dispositivo, risultando incerti il contenuto e la portata della decisione, avendo la Corte di merito nella motivazione dichiarato di accogliere il gravame, ritenendo insussistente la nullità degli ordini per mancanza della forma scritta, e nel dispositivo respinto lo stesso gravame.

Il motivo è infondato. La sentenza impugnata ha accolto il gravame della banca sulla questione della forma scritta degli ordini, ma poi si è pronunciata sulla domanda subordinata, considerata assorbita dal primo giudice e plausibilmente interpretata dalla Corte d’appello, con la quale l’attore aveva dedotto la responsabilità della banca per inadempimento degli obblighi informativi a suo carico, non sussistendo quindi il lamentato contrasto tra motivazione e dispositivo.

Con il secondo motivo è denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 1418 c.c. e art. 113 c.p.c., per avere ritenuto infondata la domanda di nullità degli ordini per vizio di forma, ma fondata quella per violazione degli obblighi informativi, in contrasto con il principio di diritto secondo cui detta violazione non è causa di nullità del contratto (Cass., sez. un., n. 26725/2007).

Il motivo è inammissibile perchè non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata, con la quale la Corte di merito non ha dichiarato la nullità degli ordini di acquisto ma, utilizzando la formula della “neutralizzazione degli effetti giuridici (…) nei confronti del cliente”, ha inteso evidenziarne l’incapacità di produrre gli effetti tipici, in conseguenza dell’accertato inadempimento della banca agli obblighi informativi, e correttamente ha valutato quegli effetti sub specie damni.

Il ricorso è rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 3200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi. Doppio contributo a carico del ricorrente, come per legge.

Così deciso in Roma, il 14 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2017

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