Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22593 del 10/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 10/09/2019, (ud. 28/05/2019, dep. 10/09/2019), n.22593

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10765-2018 proposto da:

A.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO N.

38, presso lo studio dell’avvocato MARCO LANZILAO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INT.LE DI ROMA;

– intimato –

avverso il decreto n. R.G. 59507/2017 del TRIBUNALE di ROMA,

depositato il 27/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 28/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO DI

MARZIO.

Fatto

RILEVATO

Che:

1. – A.D. ricorre, per due mezzi, nei confronti del Ministero dell’Interno, contro il decreto del 2 marzo 2018 con cui il Tribunale di Roma ha respinto l’opposizione dal medesimo proposta avverso il provvedimento della competente commissione territoriale di rigetto della sua domanda di protezione internazionale o umanitaria.

2. L’amministrazione intimata non spiega difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

3. – Il primo motivo denuncia violazione di legge per mancata concessione della protezione sussidiaria in ragione delle attuali condizioni sociopolitiche del paese di origine.

Il secondo motivo denuncia violazione di legge per mancato riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Ritenuto che:

4. – Il Collegio ha disposto la redazione del provvedimento in forma semplificata.

5. – Il ricorso è inammissibile.

5.1. – E’ inammissibile il primo motivo.

Il Tribunale ha fatto espressa menzione delle fonti, giudicate maggiormente accreditate, dalle quali risultava che i disordini narrati dal ricorrente avevano avuto luogo non nel settembre 2015, bensì nell’ottobre 2015, ed avevano determinato la morte di due persone, e non già le conseguenze narrate da A.D., il quale aveva sostenuto che nell’occasione avessero perso la vita il padre, i suoi fratelli e altri numerosi civili. Sulla base di tale osservazione il giudice di merito ha ritenuto inficiata la credibilità del ricorrente, con conseguente esclusione che le ragioni che lo avevano indotto a lasciare il paese di origine fossero da ricondurre a motivazioni connesse con il rischio di subire un’effettiva persecuzione individuale, determinata da ragioni politiche, secondo quanto stabilisce il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8.

Dopodichè il Tribunale ha aggiunto, riferendosi alle condizioni complessive del paese di provenienza del ricorrente, la Guinea, citando anche in questo caso le fonti, tra cui i rapporti Amnesty e Human Right Waich, che emergeva una tendenziale normalizzazione di detto paese, di guisa che doveva escludersi la sussistenza di un conflitto armato in corso e di una situazione di violenza indiscriminata tale da mettere a rischio la vita della popolazione.

A fronte di tale motivazione il ricorrente cita un rapporto, che peraltro neppure risulta acquisito agli atti del giudizio, del Ministero degli affari esteri del febbraio 2018 dal quale emergerebbe una situazione di segno diverso: con il che risulta del tutto evidente l’intento del ricorrente, il quale, lungi dal mettere in discussione il significato e la portata applicativa della normativa concernente il riconoscimento della protezione richiesta, mira a ribaltare l’accertamento insindacabilmente svolto dal giudice di merito nel compulsare la documentazione ritenuta attendibile per pervenire alla conclusione dell’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione in discorso.

5.2. – E’ inammissibile il secondo motivo.

E’ superfluo dire che la protezione umanitaria presuppone una situazione di vulnerabilità individuale, che il Tribunale ha escluso.

Orbene detto motivo, svolto da pag. 10 a pag. 18, si diffonde in considerazioni di ordine generale sulla situazione della Guinea, ma non contiene neppure una parola riferibile alla individuale condizione di vulnerabilità di A.D..

6. – Nulla per le spese. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso, dando atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 28 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2019

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