Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22593 del 07/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 07/11/2016, (ud. 29/09/2016, dep. 07/11/2016), n.22593

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26677-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

F.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PORTUENSE

104, presso lo studio dell’avvocato ANTONIA DE ANGELIS,

rappresentato e difeso dall’avvocato MICHELE GAETA giusta procura

speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 498/12/2011 della. COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI SEZIONE DISTACCATA di SALERNO del 17/10/2011,

depositata l’08/11/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CONTI ROBERTO GIOVANNI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro la sentenza resa dalla CTR Campania n. 498/2011/12, depositata l’8.11.2011, che aveva accolto l’appello proposto da F.A., medico pediatra, contro la sentenza di primo grado con la quale vera stata rigettata la richiesta di annullamento del diniego dell’istanza di rimborso di IRAP corrisposta dalla contribuente negli anni dal 2003 al 2006.

Secondo il giudice di appello non era sussistente il requisito dell’autonoma organizzazione, non rilevando i compensi per lavoro dipendente erogati dal professionista a “donna delle pulizie”, svolgendo questi l’attività con non rilevanti mezzi strumentali e senza l’impiego di altri dipendenti o collaboratori.

L’Agenzia delle entrate contesta, con il primo motivo, sotto il profilo della violazione di legge – D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2 – l’erroneità della decisione impugnata, la quale aveva erroneamente escluso la valenza, ai fini del requisito dell’autonoma organizzazione, dei compensi per lavoro dipendente dai quali, per costante giurisprudenza di questa Corte, era possibile inferire l’esistenza di un’autonoma organizzazione. Prospetta poi con il secondo motivo il vizio di motivazione della sentenza impugnata.

La parte contribuente ha depositato controricorso.

Il primo motivo, ammissibile in rito, è infondato e determina l’assorbimento del secondo.

Le Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. Un., n. 9451/2016) hanno di recente chiarito la irrilevanza, ai fini della configurazione del requisito dell’autonoma organizzazione richiesta per la debenza dell’IRAP di una collaborazione fornita da un soggetto adibito a mansioni di segretaria ovvero meramente esecutive, affermando il seguente principio di diritto: “A norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio delle attività di lavoro autonomo di cui all’art. 49, comma 1 (nella versione vigente fino al 31/12/2003), ovvero all’art. 53, comma 1, (nella versione vigente dal 1/1/2004), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, è escluso dall’applicazione dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) solo qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata. Il requisito della autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell’assenza delle condizioni sopraelencate”.

Nell’affermare tale principio le S.U. hanno precisato che nessuna rilevanza può avere ai fini del requisito dell’autonoma organizzazione “…l’avvalersi in modo non occasionale di lavoro altrui quando questo si concreti nell’espletamento di mansioni di segreteria o generiche o meramente esecutive, che rechino all’attività svolta dal contribuente un apporto del tutto mediato o, appunto, generico.” Ciò perchè “…Lo stesso limite segnato in relazione ai beni strumentali – “eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione” – non può che valere, armonicamente, per il fattore lavoro, la cui soglia minimale si arresta all’impiego di un collaboratore. Alla luce di tali principi corretta è la decisione laddove la CTR ha escluso la rilevanza dei compensi versati dal contribuente a persona addetta alle pulizie.

Il ricorso va quindi rigettato con la compensazione delle spese fra le parti in ragione dell’intervento chiarificatore delle S.U. di questa Corte.

PQM

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della sesta sezione civile, il 29 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2016

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