Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22592 del 10/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 10/09/2019, (ud. 28/05/2019, dep. 10/09/2019), n.22592

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9697-2018 proposto da:

A.U., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE d CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato AMERICA MARIA PETRUCCI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 452/2017 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata il 18/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 28/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO DI

MARZIO.

Fatto

RILEVATO

Che:

1. – A.U. ricorre per tre mezzi nei confronti del Ministero dell’interno contro la sentenza del 18 settembre 2017 con cui la Corte d’appello di Potenza ha respinto l’appello dal medesimo proposto avverso la decisione del locale Tribunale di rigetto della sua domanda di protezione internazionale o umanitaria.

2. – L’amministrazione resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

3. – Il primo motivo lamenta il diniego dello status di rifugiato in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, sostenendo che la Corte d’appello sarebbe incorsa in omessa pronuncia in punto di impugnazione per il mancato riconoscimento di detto status ed in ogni caso avrebbe offerto una motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, violando altresì la legge per non aver compiuto alcun accertamento officioso ai fini di una appagante valutazione della situazione socio – politica del paese di provenienza.

Il secondo motivo lamenta il diniego della protezione sussidiaria in violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, sostenendo che la Corte d’appello avrebbe anche in questo caso offerto una motivazione apparente, perplessa ed obiettivamente incomprensibile, ma anche resa in violazione di legge.

Il terzo motivo lamenta il diniego della protezione umanitaria in violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, sostenendo che la Corte d’appello avrebbe anche in questo caso offerto una motivazione apparente, perplessa ed obiettivamente incomprensibile, ma anche resa in violazione di legge.

Ritenuto che:

4. – Il collegio ha autorizzato la redazione del provvedimento in forma semplificata.

5. – Il ricorso è inammissibile.

La Corte d’appello, riassunti gli argomenti spesi dal Tribunale a fondamento del rigetto della domanda, nonchè i motivi di appello, ha osservato:

-) quanto alla pretesa di riconoscimento dello status di rifugiato, che il ricorrente non aveva indicato in che cosa consistesse la grave violazione dei diritti umani fondamentali perpetratasi in suo danno, nè aveva indicato in che cosa si fossero materializzati gli atti di persecuzione nei suoi riguardi, essendosi limitato a riferire che la comunità da cui proveniva gli chiedeva di succedere a suo padre nella veste di santone;

-) quanto alla pretesa di riconoscimento della protezione sussidiaria, che le c.o.i. disponibili, debitamente citate, portavano ad escludere che nella parte meridionale della Nigeria, zona di provenienza del richiedente, potesse dirsi in atto una situazione di violenza indiscriminata nonchè di conflitto tale da comportare minaccia grave o individuale alla vita o alla persona;

-) sempre con riguardo alla pretesa di riconoscimento della protezione sussidiaria, che non sussistevano i presupposti per l’applicazione del principio del non refoulement, non sussistendo nel paese di provenienza una situazione di conflitto armato interno o internazionale;

-) ancora con riguardo alla pretesa di riconoscimento della medesima protezione, che il racconto del ricorrente, concernente la questione della minaccia proveniente da una setta religiosa, non potesse essere ritenuto credibile, considerato che egli non aveva riferito alcunchè circa l’organizzazione della setta, i suoi segni distintivi, le modalità di cooptazione degli adepti, i riti di iniziazione, il nome completo e i simboli;

-) con riguardo al riconoscimento della protezione umanitaria, che non era ravvisabile alcuna situazione di vulnerabilità e che, in ogni caso, il racconto del ricorrente era privo di credibilità.

Ne discende, dunque:

-) l’inammissibilità delle censure svolte in relazione al numero 3 dell’art. 360 c.p.c., dal momento che le censure non pongono in discussione il significato e la portata applicativa delle norme invocate, bensì il governo del materiale probatorio operato dal giudice di merito nell’escludere il riconoscimento della protezione richiesta sotto tutti i profili coinvolti;

-) l’inammissibilità delle censure svolte in relazione al numero 4 dell’art. 360 c.p.c., dal momento che la sentenza impugnata è dotata di una motivazione ben chiara e comprensibile;

-) l’inammissibilità delle censure svolte in relazione al numero 5 dell’art. 360 c.p.c., non solo perchè dette censure, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, sono inammissibili ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., u.c., ma, in ogni caso, perchè il ricorso non individua specifici fatti controversi e decisivi non considerati dal giudice di merito, ma attacca, per l’appunto inammissibilmente, la valutazione da esso compiuta delle circostanze addotte a sostegno della domanda.

6. – Le spese seguono la soccombenza. Non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 2.100,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 28 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2019

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