Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22592 del 07/11/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 07/11/2016, (ud. 29/09/2016, dep. 07/11/2016), n.22592

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25886-2012 proposto da:

L. DI L.D. ((OMISSIS)) elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZA MAZZINI 27, presso lo studio dell’avvocato GIOVAN

CANDIDO DI GIOIA, rappresentata e difesa dall’avvocato PAOLO MARIA

CAPE’ giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 50/12/2012 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di MILANO del 12/03/2012, depositata il 20/04/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CONTI ROBERTO GIOVANNI;

udito l’Avvocato Paolo Maria Capè difensore della ricorrente che si

riporta agli scritti.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

L. di L.D., esercente l’attività di revisore dei conti, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi contro la sentenza resa dalla CTR Lombardia n. 50/12/12, depositata il 20.4.2012 che, in accoglimento dell’appello proposto dall’ufficio, ha confermato la legittimità della cartella emessa per IRAP, relativa all’anno 2006, a carico del professionista. Secondo la CIR la professionista risultava dotata del requisito dell’autonoma organizzazione. L’Agenzia delle entrate ha depositato controricorso.

Il primo motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza. La ricorrente, nel ritenere l’erroneità della decisione che aveva escluso la rilevanza del giudicato formatosi su annualità diverse/non ha riportato gli elementi dai quali sarebbe emersa l’identità della situazione tenuta a base degli accertamenti relativi ad annualità pregresse con quella correlata all’anno 2006.

Il secondo motivo è manifestamente fondato, posto che la sentenza non ha in alcun modo esplicitato gli elementi dai quali desumere l’esistenza del solo postulato requisito dell’autonoma organizzazione a carico della contribuente.

In accoglimento del secondo motivo di ricorso, inammissibile il primo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della CTR della Lombardia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis.

Accoglie il secondo motivo, inammissibile il primo. Cassa la sentenza impugnata e rin ia ad altra sezione della CTR della Lombardia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della sesta sezione civile, il 29 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA