Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22592 del 07/11/2016
Cassazione civile sez. VI, 07/11/2016, (ud. 29/09/2016, dep. 07/11/2016), n.22592
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 25886-2012 proposto da:
L. DI L.D. ((OMISSIS)) elettivamente domiciliata in
ROMA, PIAZZA MAZZINI 27, presso lo studio dell’avvocato GIOVAN
CANDIDO DI GIOIA, rappresentata e difesa dall’avvocato PAOLO MARIA
CAPE’ giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 50/12/2012 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di MILANO del 12/03/2012, depositata il 20/04/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
29/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CONTI ROBERTO GIOVANNI;
udito l’Avvocato Paolo Maria Capè difensore della ricorrente che si
riporta agli scritti.
Fatto
IN FATTO E IN DIRITTO
L. di L.D., esercente l’attività di revisore dei conti, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi contro la sentenza resa dalla CTR Lombardia n. 50/12/12, depositata il 20.4.2012 che, in accoglimento dell’appello proposto dall’ufficio, ha confermato la legittimità della cartella emessa per IRAP, relativa all’anno 2006, a carico del professionista. Secondo la CIR la professionista risultava dotata del requisito dell’autonoma organizzazione. L’Agenzia delle entrate ha depositato controricorso.
Il primo motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza. La ricorrente, nel ritenere l’erroneità della decisione che aveva escluso la rilevanza del giudicato formatosi su annualità diverse/non ha riportato gli elementi dai quali sarebbe emersa l’identità della situazione tenuta a base degli accertamenti relativi ad annualità pregresse con quella correlata all’anno 2006.
Il secondo motivo è manifestamente fondato, posto che la sentenza non ha in alcun modo esplicitato gli elementi dai quali desumere l’esistenza del solo postulato requisito dell’autonoma organizzazione a carico della contribuente.
In accoglimento del secondo motivo di ricorso, inammissibile il primo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della CTR della Lombardia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis.
Accoglie il secondo motivo, inammissibile il primo. Cassa la sentenza impugnata e rin ia ad altra sezione della CTR della Lombardia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della sesta sezione civile, il 29 settembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2016