Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22591 del 27/09/2017


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Cassazione civile, sez. I, 27/09/2017, (ud. 13/06/2017, dep.27/09/2017),  n. 22591

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22711/2011 proposto da:

Curatela del Fallimento della (OMISSIS) S.r.l., in persona del

curatore avv. C.G., elettivamente domiciliata in Roma,

Viale G. Mazzini n.11, presso lo studio dell’avvocato De Bonis

Marco, rappresentata e difesa dall’avvocato Franco Domenico, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Intek S.p.a. (già Intekcapital S.p.a., 12 Capital S.p.a. e Fime

Leasing S.p.a.), quale incorporante la Intekcapital S.p.a., a sua

volta incorporante la Fime Leasing S.p.a., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via

Maria Adelaide n.12, presso lo studio dell’avvocato Ioannucci Maria

Claudia, rappresentata e difesa dall’avvocato Imperlino Luigi,

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 807/2010 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 15/07/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/06/2017 dal cons. GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.La Corte d’appello di Bari, decidendo in sede di rinvio (a seguito della pronuncia di questa Corte n. 9417 del 2001), ha qualificato il rapporto contrattuale intercorso tra la Fime Leasing SpA (d’ora in avanti solo Fime, società concedente incorporata da Intekcapital SpA) e (OMISSIS) srl (d’ora in poi solo (OMISSIS), società utilizzatrice fallita e, per essa anche solo: la Curatela), come leasing traslativo (qualificazione costituente la questione principale demandata dalla sede rescindente, perchè disattesa dalla pronuncia cassata) e – considerata l’avvenuta formazione del giudicato in ordine all’entità dell’equo compenso dovuto alla società concedente, che si era visto restituito il bene locato anzitempo (avendo la ricorrente curatela impugnato la sentenza di appello davanti alla SC solo in ordine alla qualificazione del rapporto), ma non anche con riferimento al calcolo delle somme percepite dalla concedente (avendo la questione formato oggetto di motivo di appello, non esaminato – perchè assorbito – nel primo giudizio di gravame), sulla base di un diverso calcolo di queste ultime, operate con l’ausilio di un CTU -, ha liquidato una differenza (tra quanto percepito e quanto detraibile a titolo di equo compenso) di circa Euro 7.000,00 in favore della curatela, compensando le spese dell’intero giudizio, in ragione di una sostanziale reciproca soccombenza delle parti in causa.

2.Avverso tale decisione la Curatela ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi di censura, contro cui ha resistito Intekcapital (ora Intek Group SpA) con controricorso e memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo del ricorso (Violazione ed errata applicazione degli artt. 392,394 e 346 cod. proc. civ., in relazione alla statuizione con la quale la Corte d’appello di Bari ha ritenuto coperta da giudicato interno la determinazione dell’equo compenso da parte del primo giudice – Tribunale di Trani -; insufficiente ed erronea motivazione su un punto decisivo della controversia) la ricorrente censura la decisione in quanto il secondo giudice di appello, con la sentenza in questa sede impugnata, avrebbe erroneamente affermato che, sulla questione della determinazione dell’equo compenso spettante alla concedente, in conseguenza della risoluzione contrattuale, si sarebbe formato un giudicato interno al giudizio.

1.1.La Curatela ha osservato che nel primo giudizio di appello Essa, in risposta agli opposti motivi di appello, aveva criticato l’eccessiva determinazione della somma liquidata dal Tribunale ed eccepito la non riducibilità ulteriore della differenza (tra quanto percepito per canoni e contributi e quanto liquidato come equo compenso), riproponendo le sue doglianze nel corso del secondo giudizio di appello.

2. Con il secondo mezzo (Violazione ed errata applicazione dell’art. 346 cod. proc. civ., in relazione alla statuizione con la quale la Corte d’appello di Bari ha ritenuto non coperta da giudicato interno la determinazione da parte del primo giudice – Tribunale di Trani – delle somme percepite da Fime; omessa ed erronea motivazione su un punto decisivo della controversia e travisamento dei dati processuali) la ricorrente lamenta che il secondo giudice di appello, con la sentenza in questa sede impugnata, avrebbe erroneamente affermato che, sulla questione della quantificazione delle somme complessivamente percepite dal concedente, rilevanti ai fini del calcolo del saldo contrattuale, non si sarebbe formato un giudicato interno al giudizio avendo la questione formato oggetto di specifico motivo d’impugnazione da parte della società Fime.

2.1.Secondo la ricorrente, invece, i due motivi di appello, avanzati da Fime con il primo dei due gravami, avrebbe riguardato esclusivamente la questione della qualificazione del contratto di leasing e nessuna domanda riduttiva della somma calcolata dal primo giudice (il Tribunale) sarebbe stata avanzata, così sarebbe sceso il giudicato sulla questione, sicchè la causa potrebbe essere decisa nel merito, riaffermando la quantificazione già data dal primo giudice.

3. Con il terzo (Violazione ed errata applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e art. 1526 cod. civ., in relazione alla erronea quantificazione della somma dovuta alla curatela, previa detrazione dell’equo compenso; omesso esame di uno specifico motivo di gravame e travisamento della prova) la ricorrente lamenta, subordinatamente al mancato accoglimento del secondo motivo, il fatto che nel calcolare le somme ricevute da Fime la Corte territoriale, nella sentenza impugnata, non abbia tenuto conto delle osservazioni svolte nella sua memoria di replica (in data 23 settembre 1998) e delle risultanze della stessa CTU.

4. Con il quarto (delle spese processuali) il ricorso censura l’operata compensazione delle spese processuali, tenuto conto della prevalenza della soccombenza di Fime e del comportamento processuale da quest’ultima tenuto, in sede di tentativo di conciliazione.

5. Il primo motivo di ricorso è sostanzialmente infondato.

5.1. La censura avente ad oggetto l’affermazione del giudice di appello circa il mancato passaggio in giudicato (interno) della decisione relativa alla determinazione dell’equo compenso spettante alla concedente, in conseguenza della risoluzione contrattuale (in forza delle eccezioni e delle difese formulate nel corso del primo giudizio di appello, date in risposta alle obiezioni contenute nell’impugnazione avversaria), è solo formalmente fondata, ma tale non è nella sostanza, come si dirà di seguito.

5.2. Infatti, pur dandosi per certo che la riforma da parte della prima pronuncia della Corte d’appello, in sede rescissoria (della statuizione data dal Giudice di primo grado, in punto di qualificazione del contratto di leasing (dalla forma “traslativa” a quella “di godimento”), dictum mantenuto dalla sentenza di appello poi cassata), non ha “lasciato in piedi” quella ad essa conseguente, in ordine alla determinazione dell’equo compenso, che però dalla prima dipendeva, la sentenza non merita di essere riformata, ma solo di essere corretta nella motivazione, ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., per le considerazioni seguenti.

5.3. E’ da ricordare che, in ragione della “natura chiusa” del giudizio di rinvio, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (da ultimo, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 16180 del 2013), le parti processuali mantengono – in esso – la medesima posizione che avevano nell’originario giudizio di appello, avendo riguardo allo stesso tenore degli atti ivi svolti, senza possibilità di un loro ripensamento o modifica, sia in termini di allegazioni che di prove, salvo eccezioni (es. esercizio di poteri ufficiosi, da parte del giudice).

5.4. Nella specie merita puntualizzare in ordine alle vicende precedenti al giudizio di rinvio: che il giudizio di primo grado si concluse con la condanna di Fime Leasing a pagare al Fallimento la somma di Lire 408.248.310 sul presupposto che si trattasse di leasing traslativo, che l’equo compenso fosse pari a Lire 700.000.000 e che le somme riscosse dalla concedente fossero pari a Lire 1.108.248.310; che la sentenza venne appellata dalla (sola) Fime Leasing, mentre la Curatela – per quanto emerge dallo stesso motivo di ricorso – si limitò, nelle eccezioni e difese formulate nel corso del primo giudizio di appello, alla sola richiesta di non riducibilità del quantum liquidato dal primo giudice (per quanto labilmente criticato nella sua determinazione quantitativa) ovvero a difese miranti a consolidare il risultato complessivamente raggiunto in termini di risultato complessivo utile (ossia a non ridurre la differenza tra le due voci quantificate dal Tribunale, che la vedevano creditrice di una somma di denaro che si chiedeva non fosse ridotta nella sua misura netta), senza tuttavia proporre (come sarebbe stato necessario, ove avesse voluto censurare l’inadeguata determinazione dell’equo compenso) appello incidentale; che, accogliendo l’appello della Fime Leasing – la C.d.a di Bari ammise al passivo fallimentare la somma di Lire 408.248.310, sul presupposto che si trattasse di leasing di godimento, risultando così travolto per l’effetto espansivo ex art. 336 c.p.c. anche – per quanto qui rileva – la determinazione quantitativa dell’equo compenso; che, infine, la cassazione della sentenza di appello e il rinvio per nuovo esame sulla natura del contratto, “cristallizzò” la posizione delle parti, nei termini in cui era rimasta definita nelle precedenti fasi processuali, posto che come recita l’ultima parte dell’art. 394 c.p.c. esse, nel giudizio di rinvio “non possono prendere conclusioni diverse da quelle prese nel giudizio nel quale fu pronunciata la sentenza cassata”.

5.5. Ne consegue che la Curatela non avrebbe potuto introdurre questioni nuove rispetto alle (generiche) deduzioni svolte nel primo giudizio, nè, in concreto (va detto) le ha proposte; anzi, esaminando le conclusioni dell’atto riassuntivo risulta che essa ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado, così mantenendo una linea difensiva di sostanziale acquiescenza alla soluzione ivi accolta, ivi inclusa la parte in cui essa aveva quantificato con precisione il compenso per l’uso del bene oggetto di contrate.

5.6. Pertanto, il primo motivo impone solo una correzione della motivazione della sentenza, ex art. 384 cod. proc. civ., essendo corretta la decisione reiettiva adottata dalla Corte territoriale, sebbene con argomentazione da emendare (così come si emenda) nella parte in cui ha affermato l’esistenza di un giudicato interno, sul punto dell’equo compenso, in luogo delle considerazioni appena svolte sulle conseguenze (concrete) imposte dalla natura chiusa del giudizio di rinvio, sicchè il giudice del rescissorio, una volta confermata la qualificazione del leasing come traslativo, non aveva lo spazio processuale per rivedere la correlata statuizione sulla domanda di modifica dell’entità dell’equo compenso.

6. Anche il secondo mezzo deve essere respinto, alla luce dell’atto di appello che la resistente – in ossequio al principio di autosufficienza riporta, per stralcio, con riferimento alle pp. 15-18 dell’atto di gravame notificato, ove risulta posto solo un motivo subordinato all’accoglimento della qualificazione contrattuale nei termini (contrastati) del leasing traslativo.

6.1. Poichè la questione agitata è rimasta assorbita dal rovesciamento operato dalla prima pronuncia della Corte territoriale ne risulta la mancata formazione del giudicato e la correttezza della seconda sentenza di appello che ha nuovamente deciso il punto controverso e dato la sua spiegazione motivata.

7. Posta la reiezione del secondo s’impone l’esame (subordinato dallo stesso ricorso) del terzo che, tuttavia, appare inammissibile perchè con esso si richiede a questa Corte una nuova considerazione, non consentita, del merito delle valutazioni sottese alle varie voci economiche considerate dai giudici e dal CTU, ai fini della decisione del caso.

8. Il quarto mezzo è del pari inammissibile risolvendosi in un riesame delle complessive valutazioni compiute in tema di esame del grado di soccombenza di ciascuna delle parti in causa.

9.In conclusione, il ricorso – complessivamente infondato – va respinto e la società ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.

PQM

 

Respinge il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali di questa fase del giudizio, che liquida in complessivi Euro 8.200,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali forfettarie, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della la sezione civile della Corte di cassazione, il 13 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2017

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