Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22591 del 10/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 10/09/2019, (ud. 21/05/2019, dep. 10/09/2019), n.22591

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26729-2018 proposto da:

E.E., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato MASSIMO GILARDONI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

contro

PROCURA GENERALE presso la CORTE di CASSAZIONE;

– intimata –

avverso il decreto n. R.G. 1898/2018 del TRIBUNALE di BRESCIA,

depositato il 30/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 21/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MASSIMO

FALABELLA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – E.E. proponeva domanda di protezione internazionale avanti alla competente Commissione territoriale: domanda che veniva respinta.

Era proposto successivo ricorso avanti al Tribunale di Brescia il quale negava al richiedente asilo lo status di rifugiato e affermava inoltre non ricorressero le condizioni per il riconoscimento della protezione sussidiaria e di quella umanitaria.

2. – Il decreto del Tribunale bresciano è stato impugnato per cassazione con un ricorso articolato in quattro motivi. Il Ministero resiste con controricorso.

Il Collegio ha autorizzato la redazione del provvedimento in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Col primo motivo viene sollevata una questione di legittimità costituzionale del D.L. n. 13 del 2017, art. 21, comma 1, convertito nella L. n. 46 del 2017, per violazione dell’art. 3 Cost., comma 1 e dell’art. 77 Cost., comma 2: ciò avendo riguardo alla mancanza dei presupposti di necessità e urgenza nell’emanazione del decreto-legge, tenuto conto del fatto che il legislatore aveva differito nel tempo l’operatività della disciplina giuridica in esso contenuta.

Col secondo mezzo è proposta altra questione di legittimità costituzionale con riguardo, questa volta, al disposto del D.L. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, come modificato dalla L. n. 46 del 2017, art. 6, comma 1, lett. g), per violazione dell’art. 3 Cost., comma 1, dell’art. 24Cost., commi 1 e 2, dell’art. 111 Cost., commi 1, 2 e 7, in relazione alla previsione del termine di trenta giorni per la proposizione del ricorso per cassazione.

Il terzo motivo prospetta ulteriore questione di legittimità costituzionale del D.L. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, come modificato dalla L. n. 46 del 2017, art. 6, comma 1, n. 3 septies, per violazione dell’art. 3 Cost., comma 1, dell’art. 24Cost., commi 1 e 2, dell’art. 111 Cost., commi 1, 2 e 7, nella parte in cui stabilisce che il procedimento avanti al tribunale è definito con decreto non reclamabile: la questione investe, dunque, l’esclusione dell’appellabilità del suddetto provvedimento.

Il quarto motivo denuncia la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 2. La censura ha ad oggetto il denegato riconoscimento della protezione umanitaria. L’istante si duole che il Tribunale abbia mancato di accertarsi delle condizioni di vulnerabilità rilevanti ai fini del riconoscimento della suddetta forma di protezione. Assume, in particolare, che avrebbe dovuto verificarsi se egli avesse rischiato di vedere sacrificati i propri diritti fondamentali in caso di rimpatrio; ad avviso del ricorrente, poi, il giudice del merito era tenuto a valutare il percorso di inserimento sociale da lui avviato nel nostro paese.

2. – Il ricorso non merita accoglimento.

Le questioni di legittimità costituzionale vanno tutte disattese. Infatti, la disposizione transitoria, che differisce di 180 giorni dall’emanazione del decreto l’entrata in vigore del nuovo rito, è connaturata all’esigenza di predisporre un congruo intervallo temporale per consentire alla complessa riforma processuale di entrare a regime (Cass. 5 luglio 2018, n. 17717). La questione vertente sull’esiguità del termine di trenta giorni prescritto per proporre ricorso per cassazione avverso il decreto del tribunale è, oltre che irrilevante (giacchè l’impugnazione è stata spiegata tempestivamente, avendo riguardo alla nuova disciplina) pure manifestamente infondata, poichè la previsione di tale termine è espressione della discrezionalità del legislatore e trova fondamento nelle esigenze di speditezza del procedimento (Cass. 5 luglio 2018, n. 17717 cit.). Il tema dell’asserita incostituzionalità della disciplina relativa all’abolizione dell’appello è egualmente manifestamente infondata, a fronte del rilievo per cui, come è noto, la garanzia del doppio grado non gode, di per sè, di copertura costituzionale (per tutte: Corte Cost. sent. n. 199 del 14 luglio 2017); nè la scelta del legislatore può dirsi viziata da irragionevolezza, in quanto essa risponde a un’istanza di valorizzazione dell’esigenza di rapida definizione di un procedimento che, involgendo questioni di status, merita di essere modulato secondo criteri di speditezza. Va pure considerato, al riguardo, che il procedimento giurisdizionale, pur essendo articolato in un unico grado di merito, è nondimeno preceduto da una fase amministrativa che si svolge davanti alle commissioni territoriali deputate ad acquisire, attraverso il colloquio con l’istante, l’elemento istruttorio centrale ai fini della valutazione della domanda di protezione (Cass. 30 ottobre 2018, n. 27700).

Per quanto attiene al quarto motivo, si osserva quanto segue.

Il Tribunale ha osservato che non poteva essere affermata una condizione di particolare vulnerabilità in capo al ricorrente. Ora, l’accertamento della vulnerabilità, rilevante per il riconoscimento della protezione umanitaria, va condotto prendendo in considerazione elementi legati alla vicenda personale del richiedente, apprezzata nella sua individualità e concretezza: diversamente si finirebbe per valorizzare la situazione del paese d’origine di detto soggetto in termini del tutto generali ed astratti, in contrasto col parametro normativo di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 (Cass. 23 febbraio 2018, n. 4455). Contrariamente a quanto affermato in ricorso, poi, il Tribuni le non ha affatto mancato di prendere in considerazione il grado di inserimento sociale del ricorrente in Italia, ma ha nella sostanza escluso che tale dato potesse risultare decisivo a fronte della circostanza per cui allo stesso istante non erano riferibili situazioni di vulnerabilità. In tal senso, la censura svolta non coglie la ratio decidendi ed è da ritenere perciò inammissibile.

3. – Le spese di giudizio seguono la soccombenza.

L’ammissione della parte ricorrente al gratuito patrocinio determina l’insussistenza dei presupposti per il versamento dell’importo previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, stante la prenotazione a debito in ragione dell’ammissione al predetto beneficio (Cass. 22 marzo 2017, n. 7368).

P.Q.M.

La Corte:

rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.100,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6a Sezione Civile, il 21 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA