Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22591 del 07/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 07/11/2016, (ud. 29/09/2016, dep. 07/11/2016), n.22591

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24485-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS),in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

D.M.T., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO

D’ANGELO giusta mandato in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 146/33/2012 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI del 28/02/2012, depositata il 26/07/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CONTI ROBERTO GIOVANNI;

udito l’Avvocato Francesco D’Angelo difensore del controricorrente

che si riporta agli scritti.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro la sentenza resa dalla CTR Campania n. 146/33/2012, depositata il 26.7.2012, che aveva rigettato l’appello dell’Ufficio contro la sentenza di primo grado con il quale era stato accolto il ricorso di D.M.T., esercente l’attività di medico convenzionato contro il diniego dell’istanza di rimborso di IRAP corrisposta dalla contribuente negli anni dal 2001 al 2004.

Secondo il giudice di appello non sussisteva il presupposto dell’autonoma organizzazione.

La parte intimata ha depositato controricorso.

L’Agenzia delle entrate contesta con il primo motivo, sotto il profilo della violazione di legge – D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2 – l’erroneità della decisione impugnata la quale aveva erroneamente escluso la valenza ai fini del requisito dell’autonoma organizzazione dei compensi per lavoro dipendente dai quali, per costante giurisprudenza di questa Corte, era possibile inferire l’esistenza di un’autonoma organizzazione. Prospetta poi,, con il secondo motivo/ il vizio di motivazione della sentenza impugnata.

La parte contribuente ha depositato controricorso.

Il primo motivo, ammissibile in rito, è infondato e determina l’assorbimento del secondo.

Le Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. Un., n. 9451/2016) hanno di recente chiarito la irrilevanza, ai fini della configurazione del requisito dell’autonoma organizzazione richiesta per la debenza dell’IRAP di una collaborazione fornita da un soggetto adibito a mansioni di segretaria ovvero meramente esecutive, affermando il seguente principio di diritto: “A norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, art. 2, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio delle attività di lavoro autonomo di cui all’art. art. 49, comma 1 (nella versione vigente fino al 31/12/2003), ovvero all’art. 53, comma 1, (nella versione vigente dal 1/1/2004), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, è escluso dall’applicazione dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) solo qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata. Il requisito della autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell’assenza delle condizioni sopraelencate”.

Nell’affermare tale principio le S.U. hanno precisato che nessuna rilevanza può avere ai fini del requisito dell’autonoma organizzazione “…l’avvalersi in modo non occasionale di lavoro altrui quando questo si concreti nell’espletamento di mansioni di segreteria o generiche o meramente esecutive, che rechino all’attività svolta dal contribuente un apporto del tutto mediato o, appunto, generico”. Ciò perchè “…Lo stesso limite segnato in relazione ai beni strumentali – “eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione” – non può che valere, armonicamente, per il fattore lavoro, la cui soglia minimale si arresta all’impiego di un collaboratore”.

Ora, l’elemento che la parte ricorrente evoca a sostegno del prospettato errore in diritto è rappresentato dal compenso corrisposto dal professionista all’unico dipendente che non ha superato mai, nel corso degli anni, l’ammontare complessivo di Euro 2.700,00 per anno.

Ora, appare evidente che la CTR, nell’escludere la rilevanza di siffatti compensi, si è uniformata ai principi espressi dalle S.U. che non considerano rilevanti le collaborazioni per mansioni esecutive quali non potevano che essere quelle remunerate in maniera tanto esigua dal medico convenzionato.

Il ricorso va quindi rigettato con la compensazione delle spese fra le parti in ragione dell’intervento chiarificatore delle S.U. di questa Corte.

P.Q.M.

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della sesta sezione civile, il 29 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2016

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