Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22590 del 31/10/2011
Cassazione civile sez. trib., 31/10/2011, (ud. 13/10/2011, dep. 31/10/2011), n.22590
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. BERNARDI Sergio – rel. Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 15988-2007 proposto da:
C.M. in persona di legale rappresentante dello studio
MARIO CASELLI E ASSOCIATI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
CICERONE 44, presso lo studio dell’avvocato POMPONIO AMEDEO,
rappresentato e difeso dall’avvocato CIPRIANI ALFONSO, giusta delega
in calce;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLE FINANZE;
– intimato –
e contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope
legis;
– resistente con atto di costituzione –
avverso la sentenza n. 9/2006 della COMM. TRIB. REG. di FIRENZE,
depositata il 11/04/2006;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
13/10/2011 dal Consigliere Dott. SERGIO BERNARDI;
preso atto che il P.G. non ha formulato osservazioni sulla relazione
ex art. 380 bis c.p.c. notificatagli.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Il consigliere relatore designato in base agli artt. 377 e 380 c.p.c. ha depositato la seguente relazione, notificata alle parti e comunicata al P.M., che non hanno fatto pervenire osservazioni:
“A seguito della sentenza n. 156/2001 della Corte Costituzionale, C.M., quale legale rappresentante dello Studio dr. Caselli Mario e associati, operante nel settore degli studi di mercato e sondaggi di opinione, domandava il rimborso dell’imposta Irap versata per l’anno 2000, assumendo che difettava, nei confronti dell’associazione, il presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione eccedente il minimo indispensabile all’esercizio della attività professionale. L’Agenzia delle Entrate rigettava l’istanza.
Il contribuente ricorreva alla CTP di Siena, che accoglieva il ricorso, e l’Ufficio alla CTR di Firenze, che accoglieva l’appello.
Lo Studio Caselli ricorre per la cassazione di tale decisione.
L’Agenzia delle entrate non si difende.
Il ricorso può decidersi con ordinanza pronunciata in camera di consiglio, ex art. 380 c.p.c., in quanto manifestamente inammissibile oltrechè infondato (art. 375 c.p.c., n. 5).
Ratione temporis (la sentenza impugnata è stata pubblicata il 9 maggio 2006) il ricorso – col quale si deduce “errata e falsa applicazione della norma istitutiva dell’irap” – avrebbe dovuto concludersi con la formulazione di un quesito di diritto riflettente il contrasto fra l’interpretazione che si assume corretta e quella che si sostiene erroneamente applicata dal giudice impugnato.
L’omissione comporta l’inammissibilità del ricorso (art. 366 bis c.p.c.).
La questione dedotta è stata peraltro già decisa da questa corte in senso contrario a quello sostenuto dal ricorrente. Il quale lamenta che la CTR abbia ravvisato il presupposto impositivo dell’irap nel solo fatto che, nell’anno in contestazione, l’attività dello studio fosse esercitata da due professionisti costituiti in una associazione professionale. Mentre la decisione criticata è in linea con un indirizzo che gli argomenti sviluppati col ricorso non inducono a riconsiderare (“L’esercizio in forma associata di una professione liberale è circostanza di per sè idonea a far presumere l’esistenza di una autonoma organizzazione di strutture e mezzi, ancorchè non di particolare onere economico, nonchè dell’intento di avvalersi della reciproca collaborazione e competenza, ovvero della sostituibilità nell’espletamento di alcune incombenze, si da potersi ritenere che il reddito prodotto non sia frutto esclusivamente della professionalità di ciascun componente dello studio. Ne consegue che legittimamente il reddito dello studio associato viene assoggettato all’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), a meno che il contribuente non dimostri che tale reddito è derivato dal solo lavoro professionale dei singoli associati: 24058 del 13/11/2009 13570 del 11/06/2007)”.
Il collegio condivide la relazione. La causa va decisa in conformità, col rigetto del ricorso. Senza decisione in punto spese perchè parte intimata non si è difesa.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2011