Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22590 del 27/09/2017

Cassazione civile, sez. I, 27/09/2017, (ud. 28/04/2017, dep.27/09/2017),  n. 22590

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI PALMA Salvatore – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 29944/2015 R.G. proposto da:

B.P. e P.V.V., rappresentati e difesi

dall’Avv. Giuliana Martinelli, con domicilio eletto presso lo studio

della medesima in L’Aquila, Via Francesco Jovine n. 15;

– ricorrenti –

contro

AVV. S.C., quale curatore speciale dei minori

P.G.V. e P.M.V., rappresentata e difesa

dall’Avv. Carla Lettere, con domicilio eletto in Roma, Via Palumbo,

n. 3, presso lo studio dell’Avv. Alessia Lombardi;

– controricorrente –

e contro

PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI

L’AQUILA;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte d’appello di L’Aquila n. 34/2015

depositata il 3 novembre 2015.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 28 aprile 2017

dal Consigliere Carlo DE CHIARA;

udita l’Avv. Giuliana MARTINELLI per i ricorrenti;

udita l’Avv. Carla LETTERE per la controricorrente;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale Dott. CERONI Francesca, che ha concluso per la

inammissibilità o in subordine il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di L’Aquila, respingendo il gravame della sig.ra B.P. e del sig. P.V.V., genitori dei minori P.G.V., nata il (OMISSIS), e P.M.V., nato l'(OMISSIS), ha confermato la sentenza con cui il Tribunale per i minorenni aveva dichiarato lo stato di adottabilità dei predetti minori, affidati ai servizi sociali e collocati presso una casa famiglia dopo che i genitori erano stati sospesi dalla responsabilità genitoriale.

La procedura di adottabilità era stata iniziata perchè il piccolo V. presentava alla nascita un elevato tasso alcolemico e i servizi sociali avevano rilevato che la situazione familiare era del tutto inadeguata ad assicurare ai bambini un minimo di assistenza e accudimento. Lo svolgimento della procedura aveva rivelato lo stato di totale abbandono materiale e morale dei minori, nessuno dei quali era mai stato neppure vaccinato o sottoposto a visita pediatrica, sicchè non era stata monitorata una cardiopatia (stenosi) di cui era affetto V..

La Corte, rispondendo ai motivi di gravame, ha escluso la necessità di sentire i parenti dei minori, non essendone emersi significativi rapporti con questi ultimi; ha escluso, altresì, la necessità dell’ascolto dei bambini perchè di tenera età e privi di un grado adeguato di maturità e capacità di discernimento, e perchè l’ascolto ne avrebbe sicuramente turbato la serenità; ha escluso, infine, la sussistenza di adeguate capacità genitoriali degli appellanti. La sig.ra B., infatti, non aveva superato i suoi problemi di dipendenza dall’alcool, nè le sue vicende giudiziarie per reati contro il patrimonio; il sig. P., invece, non aveva mostrato alcun interesse reale per i figli, cui non aveva mai fatto visita presso la casa famiglia che li ospitava, adducendo a giustificazione impegni di lavoro senza, tuttavia, aver mai chiesto di modificare l’orario programmato delle visite onde conciliarlo con tali impegni. Entrambi i genitori, infine, dimostravano una totale incapacità di accudimento dei figli e, anzi, non erano in grado neppure di curare la propria igiene personale.

I sig.ri B. e P. hanno proposto ricorso per cassazione con otto motivi, cui ha resistito il curatore speciale dei minori con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con i primi quattro motivi di ricorso – da esaminare congiuntamente data la loro stretta connessione – denunciando sia vizio di motivazione, sia violazione di norme di diritto, sia nullità del procedimento e della sentenza si lamenta:

la mancata risposta della Corte d’appello alla censura rivolta dagli appellanti alla sentenza di primo grado – che aveva valorizzato, ai fini della valutazione dello stato di abbandono dei minori, la circostanza che i genitori non si fossero presentati in giudizio – facendo presente che non era stato loro possibile presentarsi in quanto non avevano compreso il significato del decreto di comparizione loro notificato, non conoscendo la lingua italiana;

la nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa a causa della notifica di un decreto di citazione redatto in lingua italiana, ignota ai destinatari, e comunque la violazione della L. 4 maggio 1983, n. 184, art. 15, lett. a), non potendosi ritenere ingiustificata, in tal caso, la mancata presentazione dei genitori in giudizio.

1.1. Dette censure non possono essere accolte.

La prima, infatti, è inammissibile, vertendo su questione priva di rilievo, dato che la Corte d’appello non si è basata sulla mancata partecipazione dei genitori al giudizio di primo grado per motivare lo stato di abbandono dei minori.

La seconda è infondata, non essendo prevista dalla legge la traduzione dell’avviso di apertura del giudizio di adottabilità e, in genere, degli atti introduttivi dei giudizi civili notificati a persone residenti in Italia; nè violando ciò il diritto di difesa costituzionalmente garantito, essendo ragionevole che su chi riceve comunicazioni redatte nella lingua ufficiale del luogo gravi l’onere di attivarsi per comprenderete il significato. Conseguentemente neppure può dirsi giustificata la mancata presentazione degli attuali ricorrenti davanti al Tribunale per i minorenni.

2. Con il quinto e il sesto motivo di ricorso si lamenta, denunciando rispettivamente violazione della L. n. 184 del 1983, art. 12 e vizio di motivazione, che la Corte d’appello non si sia data carico del fatto che il Tribunale per i minorenni non aveva neppure svolto indagini per accertare la presenza di parenti prossimi dei minori, indicata soltanto dagli appellanti in sede di gravame.

2.1. Entrambi i motivi sono inammissibili perchè non rilevano, nel giudizio di impugnazione della sentenza di appello, critiche rivolte alla sentenza di primo grado, mentre la Corte d’appello, dal canto suo, nell’esercizio dei poteri sostitutivi del giudice di primo grado ha preso in considerazione l’indicazione proveniente dagli appellanti, accertando tuttavia la mancanza di rapporti significativi dei parenti indicati con i minori.

3. Con il settimo e l’ottavo motivo, denunciando rispettivamente violazione di legge e vizio di motivazione, si censura l’accertamento dello stato di abbandono dei minori.

3.1. Tali motivi sono inammissibili sostanziandosi, a dispetto delle rispettive rubriche, in pure e semplici censure di merito.

4. Il ricorso va in conclusione respinto.

Le spese processuali seguono la soccombenza dei ricorrenti, ma essendo la controricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato, questa Corte deve limitarsi a condannare la parte soccombente a versare l’importo delle spese all’Amministrazione Finanziaria dello Stato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 133,senza procedere ad alcuna liquidazione, spettante invece, ai sensi della corretta lettura degli artt. 82 e 83 D.P.R. cit., al giudice di merito (cfr., da ult., Cass. Sez. Un. 22792/2012), individuato, nell’ipotesi di rigetto del ricorso, nel giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, ossia nella specie nella Corte d’appello di L’Aquila.

Poichè dagli atti il processo risulta esente dal contributo unificato, non trova applicazione il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese processuali in favore dell’Amministrazione Finanziaria dello Stato, da liquidarsi a cura della Corte d’appello di L’Aquila.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2017

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