Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2259 del 30/01/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 2259 Anno 2018
Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI
Relatore: ABETE LUIGI

ORDINANZA
sul ricorso n. 27535 – 2010 R.G. proposto da:
AGENZIA delle ENTRATE – c.f. 06363391001 – in persona del direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i
cui uffici, in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domicilia per legge.
RICORRENTE
contro
ARCTURUS s.p.a. – c.f. 04104900156 – (già “Sambonet Pademo Industrie” s.p.a.

e quale incorporante “Sambonet” s.p.a.), in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, al viale delle Milizie, n. 106,
presso lo studio dell’avvocato Guido Valori che congiuntamente e disgiuntamente
all’avvocato Oreste Giambellini la rappresenta e difende in virtù di procura
speciale in calce al controricorso.
CONTRORICORRENTE – RICORRENTE INCIDENTALE
avverso la sentenza n. 43/34/10 del 17.6.2010 della commissione tributaria
regionale del Piemonte,

1

Data pubblicazione: 30/01/2018

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 ottobre 2017 dal
consigliere dott. Luigi Abete,
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore
generale dott.ssa Luisa De Renzis, che ha chiesto rigettarsi il ricorso principale
ed accogliersi il ricorso incidentale con ogni conseguente provvedimento,

Con ricorso alla commissione tributaria provinciale di Vercelli la “Sambonet
Paderno Industrie” s.p.a. (ora “Arcturus” s.p.a.) impugnava l’avviso con cui,
relativamente all’anno d’imposta 2003, si era accertato un maggior reddito ai fini
i.r.pe.g. di euro 43.252,40 con maggiorazione d’imposta per euro 14.706,00, un
maggior imponibile ai fini i.r.a.p. di euro 23.186,74 con maggiorazione d’imposta
per euro 985,00, una maggiorazione di i.v.a. per euro 46.788,00 derivante
dall’asserita mancata prova dell’avvenuta esportazione di cui all’art. 8, 10 co., del
d.p.r. n. 633/1972.
Resisteva l’ufficio di Vercelli dell’Agenzia delle Entrate.
Con sentenza n. 16/04/09 l’adita c.t.p. accoglieva parzialmente il ricorso e
compensava le spese di lite.
Proponeva appello l’ufficio di Vercelli.
Resisteva la “Arcturus” s.p.a. (già “Sambonet Paderno Industrie” s.p.a.).
Con sentenza n. 43/34/10 del 17.6.2010 la commissione tributaria regionale
del Piemonte accoglieva parzialmente l’appello e compensava le spese.
Con riferimento al motivo di gravame con cui l’ufficio aveva censurato il primo
dictum nella parte in cui la c.t.p. aveva ritenuto corretta la contabilizzazione ad

opera della “Arcturus” nell’anno 2003 della perdita sul credito di euro 20.065,66
vantato nei confronti della fallita “Axel” s.p.a., reputava la c.t.r. che, quantunque
l’art. 101, 5° co., t.u.i.r. non fissi ai fini della detrazione un limite massimo

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

temporale, doveva escludersi nella fattispecie che la perdita sul credito potesse
essere detratta nell’anno 2003; che oltretutto la “Arcturus” era a conoscenza
dello stato di insolvenza della “Axel” s.p.a. sin dall’8.2.2001, avendo in tale data
ricevuto comunicazione a mezzo mai!.
La c.t.r. dunque opinava per la correttezza della “ripresa dell’Ufficio per

Con riferimento al motivo di gravame con cui l’ufficio aveva censurato il primo
dictum per erronea applicazione del regime di non imponibilità di cui all’art. 8 dei
d.p.r. n. 633/1972, nella parte in cui la c.t.p. aveva, ai fini del riscontro di
operazioni di esportazione di cui a trentatre fatture per euro 231.394,61, ritenuto
idonea la documentazione allegata dalla “Arcturus” ed annullato la maggiorazione
di i.v.a. per euro 46.278,93, reputava la c.t.r. che, nel quadro della disciplina di
cui all’art. 346 del d.p.r. n. 43/1973 (“legge doganale’) e di talune circolari del
Ministero delle Finanze, le fatture esibite dalla società appellata inidonee a dar
riscontro dell’uscita di merci dal territorio doganale erano le undici “con allegati
solamente i documenti bancari per pagamenti provenienti dall’estero”

(così

sentenza impugnata, pag. 7).
La c.t.r. dunque opinava nel senso che “la ripresa dell’Ufficio a titolo di i.v.a.
di C 46.278,93 [anda]va rettificata a C 5.158,79” (così sentenza impugnata, pag.
7).
Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso; ne ha
chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni conseguente
statuizione in ordine alle spese.
La “Arcturus” s.p.a. (già “Sambonet Paderno Industrie” s.p.a.) ha depositato
controricorso contenente ricorso incidentale articolato in un unico motivo; ha
chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso ed in accoglimento

violazione del principio della competenza” (così sentenza impugnata, pag. 5).

del ricorso incidentale ha chiesto cassarsi la sentenza della c.t.r. nella parte in cui
ha recuperato a tassazione l’importo di euro 20.065,66; in ogni caso con il favore
delle spese.
Il P.M. ha depositato conclusioni scritte.
Con l’unico motivo la ricorrente principale denuncia la violazione dell’art. 8,

Deduce che è tassativa l’elencazione dei documenti sulla cui scorta, ai sensi
dell’art. 8, 1° co., d.p.r. n. 633/1972, è possibile dar prova dell’esportazione di
beni destinati al consumo al di fuori della Comunità europea; che invero il
legislatore non ha ammesso alcuna possibilità di deroga pur nell’evenienza in cui
il contribuente abbia avuto oggettiva difficoltà a munirsi di adeguata prova
dell’avvenuta esportazione.
Deduce pertanto che illegittimamente la c.t.r. ha riconosciuto valenza
probatoria ai documenti ex adverso prodotti, allorché ha inteso rettificare la
ripresa dell’ufficio a titolo d’i.v.a. per il minor importo di euro 5.158,79.

Il motivo è destituito di fondamento.
Contrariamente all’assunto dell’ “Agenzia delle Entrate” la c.t.r., ai fini del
riscontro delle operazioni di esportazione in regime di non imponibilità di cui
all’art. 8 del d.p.r. n. 633/1972, ha vagliato adeguatamente i documenti prodotti,
in particolare ha legittimamente considerato idonee le fatture – in numero di
dodici – munite del visto doganale, le fatture – in numero di cinque – con allegati
i documenti di trasporto internazionale, le fatture – in numero di cinque – con
allegati i manifesti di carico della nave per la quale la merce esportata costituiva
dotazione di bordo.
Difatti, in tema di recupero di i.v.a. per esportazioni al di fuori dei confini
comunitari, la prova della destinazione della merce all’esportazione, nelle cessioni
4

1° co., del d.p.r. n. 633/1972.

di cui all’art. 8, 1° co., lett. a), del d.p.r. n. 633/1972, il cui onere incombe sul
primo cedente in caso di operazioni triangolari, deve essere fornita tramite la
documentazione doganale e, quindi, se la dichiarazione di esportazione è
effettuata sulla base del Documento Unico Amministrativo (D.A.U.), a mezzo
dell’esemplare 3 DAU, munito di timbro e visto dell’ufficio doganale di uscita, ai

applicabile “ratione temporis”; tuttavia, in assenza di tale documentazione, non
potendosi addebitare all’esportatore la mancata esibizione di un documento di cui
egli non ha la disponibilità, la prova può essere fornita con ogni mezzo che abbia
il requisito della certezza ed incontrovertibilità, quale l’attestazione di pubbliche
amministrazioni del Paese di destinazione dell’avvenuta presentazione delle merci
in dogana, mentre sono inidonei documenti di origine privata, quali le fatture o la
documentazione bancaria attestante il pagamento (cfr. Cass. 18.2.2015, n.
3193; Cass. 6.9.2013, n. 20487).
In questi termini si evidenzia che, al di là delle (dodici) fatture “munite del
visto doganale” – senza dubbio idonee – sono parimenti idonee, siccome
suffragate da documentazione assistita dai requisiti della certezza e della
incontrovertibilità, le cinque fatture supportate dai documenti di trasporto
internazionale e le cinque fatture supportate dai manifesti di carico sulla nave cui
le merci esportate erano destinate.
Con l’unico motivo la ricorrente incidentale denuncia ai sensi dell’art. 360,
10 co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 101, 5° co.,
t.u.i.r.; l’omessa o insufficiente motivazione su punto decisivo.
Deduce che non ha a tempo debito avuto alcuna notizia della dichiarazione di
fallimento della “Axel” s.p.a.; che infatti, così come aveva con fax del 12.7.2007
riferito il curatore del fallimento della medesima s.p.a., al momento della

sensi degli artt. 792, 793 e 795 del Regolamento CEE 2.7.1993, n. 2454,

dichiarazione di fallimento non erano state reperite le scritture contabili, sicché
non era stato possibile inviare alcuna comunicazione ai creditori della società
fallita.
Deduce che ha avuto notizia della dichiarazione di fallimento della “Axel”
soltanto in data 23.5.2003, allorché il legale incaricato per la proposizione di

stata dichiarata fallita il 16.11.2000 e che il fallimento era stato chiuso per
mancanza di attivo il 17.1.2002.
Deduce dunque che ha provveduto alla detrazione del credito nell’esercizio
2003 anziché nell’esercizio 2002 non già per ragioni di opportunità o
convenienza, sibbene giacché unicamente nel 2003 ha avuto cognizione della
perdita sul credito.
Il motivo analogamente è destituito di fondamento.
Ed invero, in tema di imposte sui redditi d’impresa, l’art. 66

(ora 101) del

d.p.r. 22.12.1986, n. 917, che prevede la deduzione delle sopravvenienze
passive, quali componenti negative dei reddito d’impresa, se risultano da
elementi certi e precisi e, in ogni caso, se il debitore è assoggettato a procedure
concorsuali, va interpretato nel senso che l’anno di competenza per operare la
deduzione stessa deve coincidere con quello in cui si acquista certezza che il
credito non può più essere soddisfatto, perché in quel momento si materializzano
gli elementi della sua irrecuperabilità, in quanto, diversamente,
si rimetterebbe all’arbitrio del contribuente la scelta del periodo d’imposta più
vantaggioso per operare la deduzione, snaturando la regola espressa dal
principio di competenza, che è criterio inderogabile ed oggettivo per determinare
il reddito d’impresa (cfr. Cass. 23.12.2014, n. 27296; Cass. 6.10.2017, n.
23330).

istanza di fallimento in danno della “Axel” ebbe a riferire che tal ultima s.p.a. era

Nei termini testé enunciati, onde, evidentemente, prestare pieno ossequio al
principio di competenza, criterio inderogabile e oggettivo per determinare il
reddito d’impresa, la proiezione che imprescindibilmente si impone, è, appunto,
rigorosamente “oggettiva”.
Ed in siffatta proiezione si osserva quanto segue.

secondo cui, “se può ammettersi che la detrazione possa essere posticipata alla
chiusura del fallimento, per ragioni di certezza e di obiettiva determinabilità, si
deve escludere che essa possa essere detratta in anni successivi” (così sentenza
impugnata, pag. 5); cosicché la ricorrente incidentale avrebbe senz’altro dovuto

imputare la perdita correlata al fallimento della debitrice “Axel” s.p.a. al conto
economico dell’esercizio 2002, ossia al conto economico dell’anno in cui il
fallimento della “Axel” è stato chiuso per mancanza di attivo.
In secondo luogo, che per nulla si giustifica l’assunto della stessa “Arcturus”
secondo cui “nessuna normativa prevede un obbligo di diligenza a carico del
creditore consistente nel monitoraggio delle vicende di un’impresa, soprattutto,
nella fase patologica della procedura concorsuale” (così controricorso, pag. 20).
In terzo luogo, che la surriferita proiezione “oggettiva” esplica significato al di
là dell’aggiuntivo rilievo (“oltretutto”) della c.t.r. secondo cui la incidentale
ricorrente era a conoscenza dello stato di insolvenza della “Axel” s.p.a. sin
dall’8.2.2001; cosicché non riveste valenza il vizio motivazionale che, a giudizio
della “Arcturus”, pur inficerebbe,

in parte qua,

il

dictum

in questa sede

impugnato.
La reciproca soccombenza, correlata al rigetto e del ricorso principale e del
ricorso incidentale, giustifica l’integrale compensazione delle spese del presente
giudizio di legittimità.

In primo luogo, che va condivisa e recepita l’affermazione della c.t.r.,

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale, rigetta il ricorso incidentale, compensa
integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della V sez. civ. – Tributaria
della Corte Suprema di Cassazione, il 23 ottobre 2017.

dott. Ernestino Luigi Bruschetta

Il presidente

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