Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2259 del 30/01/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 30/01/2017, (ud. 22/11/2016, dep.30/01/2017),  n. 2259

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29743/2011 proposto da:

F.M., c.f. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, SALITA DI SAN NICOLA DA TOLENTINO 1/B, presso lo studio

dell’avvocato DOMENICO NASO, che lo rappresenta e difende, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI, C.F. (OMISSIS), in persona

del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA,

ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 725/2011 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 21/09/2011 R.G.N. 1194/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/11/2016 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELENTANO Carmelo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

Con sentenza depositata il 21.9.2011, la Corte d’appello di Ancona confermava la statuizione di primo grado che aveva rigettato la domanda di F.M. volta alla corresponsione delle differenze fra la retribuzione percepita e quella corrispondente al profilo proprio di responsabile reggente dell’Area Cooperative della Direzione provinciale del Lavoro di Pesaro, maturate dal 1.7.1998 al 28.3.2004, data in cui egli aveva conseguito il profilo C2, invocato quale parametro.

La Corte, per quanto qui rileva, riteneva di dover valorizzare la circostanza che il D.Dirett. 21 maggio 2001, art. 5, aveva attribuito ai responsabili delle aree operative il profilo professionale C, senza specificare alcuna posizione stipendiale se non per l’incarico di responsabile di settori o servizi, e aggiungeva che l’appellante non aveva provato (e prima ancora dedotto) che i compiti disimpegnati implicassero una prevalente o comunque significativa attività a rilevanza esterna, necessaria per la configurabilità di mansioni proprie del profilo C2.

Contro tali statuizioni ricorre F.M. con otto motivi, che deducono vizi di violazione di legge, omessa e/o insufficiente motivazione circa fatti controversi e decisivi ed errores in procedendo. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali resiste con controricorso. Il Collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

Con il primo, il terzo e l’ottavo motivo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 312 del 1980, artt. 2-3, nonchè delle tabelle concernenti la riclassificazione del personale e delle disposizioni contrattuali collettive recanti la declaratoria relativa al profilo professionale C2, allegate al CCNL 31.5.2000, ed altresì degli artt. 3, 35 e 36 Cost., artt. 2103 e 2126 c.c., del T.U. n. 165 del 2001, art. 52 e dell’art. 24 CCNL 16.2.1999, per avere la Corte territoriale ritenuto, per un verso, che la declaratoria del profilo C2 richiedesse il coordinamento di unità organiche a rilevanza esterna e, per un altro verso, che il diritto alle differenze retributive andasse comunque escluso in virtù della portata retroattiva implicitamente riconosciuta al D.Dirett. 21 maggio 2001, art. 5, che aveva attribuito ai responsabili delle aree operative il profilo professionale C, senza specificare alcuna posizione stipendiale se non per l’incarico di responsabile di settori o servizi.

Con il secondo, il quarto, il quinto e il settimo motivo, il ricorrente denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa fatti controversi e decisivi, per non avere la Corte di merito valutato i documenti presenti in atti, attestanti tra l’altro come lo svolgimento della vigilanza sulle cooperative costituisse attività anche a rilevanza esterna, e per aver fatto malgoverno delle risultanze delle prove testimoniali e dei principi in materia di presunzioni.

Con il secondo e il sesto motivo, il ricorrente deduce violazione degli artt. 112, 115, 420, 421 e 437 c.p.c., per non avere la sentenza pronunciato sul capo di domanda relativo alle differenze retributive in ipotesi maturate anteriormente al D.Dirig. 21 maggio 2001, cit., e per non avere dato corso all’ulteriore istruttoria richiesta per il caso in cui la prova fosse stata valutata insufficiente.

Ciò premesso, le censure di violazione di legge di cui al primo, al terzo e all’ottavo motivo sono infondate.

Al riguardo, va premesso che non può trovare ingresso alcuna pretesa di utilizzare la classificazione del personale in base alle qualifiche funzionali di cui alla L. n. 312 del 1980, per argomentare a favore dell’attribuzione di un profilo professionale istituito dalla contrattazione collettiva intervenuta posteriormente alla c.d. privatizzazione del pubblico impiego, essendo ormai consolidato il principio secondo cui le scelte della contrattazione collettiva in materia di inquadramento del personale e di corrispondenza tra le vecchie qualifiche e le nuove aree sono sottratte al sindacato giurisdizionale, che non può interferirvi nemmeno in relazione al parametro di non discriminazione di cui al T.U. n. 165 del 2001, art. 45 (Cass. S.U. n. 16038 del 2010).

Tanto chiarito, nessuna censura merita la sentenza impugnata in ordine all’interpretazione della declaratoria relativa al profilo C2, dal momento che l’impiego della locuzione “anche di rilevanza esterna”, specie se confrontata con la declaratoria relativa al profilo C1 (ove sono inquadrati coloro che coordinano o dirigono unità “senza rilevanza esterna”), palesa la volontà dei contraenti di considerare la direzione di unità organiche di rilevanza esterna come uno (ancorchè non l’unico: cfr. al riguardo le precisazioni di Cass. n. 485 del 2016) dei tratti caratterizzanti del profilo professionale C2.

Egualmente infondate sono le censure relative all’interpretazione che la sentenza ha dato del D.Dirett. 21 maggio 2001: lungi dall’attribuirgli efficacia preclusiva (e perfino con valore retroattivo) del riconoscimento di eventuali differenze retributive, la Corte di merito ha ritenuto che l’individuazione di funzionari appartenenti all’area C quali destinatari di incarichi di direzione di unità operative non potesse essere di per sè sintomatica dell’attribuzione di un particolare profilo professionale, quest’ultimo potendo dipendere esclusivamente dalla tipologia di attività svolte dal funzionario, oltre che dalla natura dell’attività imputabile all’unità operativa stessa.

Parimenti infondate sono le censure di vizio di motivazione di cui al secondo e al settimo motivo: è sufficiente sul punto rilevare che parte ricorrente si duole dell’omessa considerazione di circolari ministeriali della cui decisività ai fini del decidere non offre alcun elemento che non sia collegato al tentativo (già negativamente scrutinato a proposito delle censure di violazione di legge) di attribuire alle funzioni di direttore dell’Area cooperative un inquadramento contrattuale analogo a quello che aveva nel vigore del sistema classificatorio delle qualifiche funzionali.

Sono invece fondate le censure di vizio di motivazione di cui al quarto e quinto motivo: è sufficiente sul punto rilevare che nulla ha detto la sentenza impugnata circa la copiosa documentazione indicata a pagg. 17-20 del ricorso per cassazione, nè tampoco in merito alla deposizione testimoniale riportata alle successive pagg. 21-22, e, trattandosi di prove astrattamente in grado di offrire riscontri all’allegazione di aver svolto le mansioni proprie del profilo rivendicato quale parametro, non v’ha dubbio che, al riguardo, la sentenza merita le critiche rivoltele.

Pertanto, assorbite le censure in procedendo, il ricorso va accolto per quanto di ragione e la causa rinviata per nuovo esame alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie per quanto di ragione il quarto e quinto motivo, assorbiti il secondo e il sesto e rigettati gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia la causa alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2017

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