Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2259 del 01/02/2010

Cassazione civile sez. III, 01/02/2010, (ud. 16/12/2009, dep. 01/02/2010), n.2259

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 27687/2008 proposto da:

O.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RENZO DA

CERI 195, presso lo studio dell’avvocato ALBERTO PUGLIESE,

rappresentato e difeso dall’avvocato CAPUTO FRANCESCO, giusta procura

ad litem a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ENEL DISTRIBUZIONE SPA – Società con unico socio soggetta a

direzione e coordinamento di Enel Spa, in persona dell’amministratore

delegato e legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA MICHELE MERCATI 51, presso lo studio dell’avvocato BRIGUGLIO

ANTONIO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GUERRA

PIETRO, giusta procura speciale alle liti per atto notaio Nicola

Atlante di Roma, in data 16.11.2009, n. rep. 32305, che viene

allegata in atti;

– resistente –

avverso la sentenza n. 869/2008 del TRIBUNALE di COSENZA del 28.4.08,

depositata il 29/04/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/12/2009 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO SEGRETO.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. EDUARDO VITTORIO

SCARDACCIONE.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Considerato:

che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori: “Il relatore, cons. Antonio Segreto, letti gli atti depositati, osserva:

1. O.G. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunziata in grado di appello, dal tribunale di Cosenza n. 896 depositata il 29.4.2008, con cui in riforma della sentenza del giudice di pace di S.Giovanni in Fiore, pronunziata nell’anno 2005, veniva dichiarata inammissibile la domanda di risarcimento del danno da black-out elettrico del (OMISSIS), poichè proposta nella prima udienza davanti al giudice di pace in luogo di quella di indennizzo avanzata con la citazione.

Non ha svolto attività difensiva l’intimata Enel Distribuzione s.p.a..

2. Con l’unico motivo di ricorso la parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 183 e 320 c.p.c., assumendo che nella parte espositiva dell’atto di citazione vi era la richiesta risarcitoria e che solo per mero errore essa non era stata riportata nelle conclusioni, dove si chiedeva solo l’indennizzo per i danni; che tanto integrava una mera emendatio e non mutatilo libelli;

che, in ogni caso, davanti al giudice di pace è ammissibile la proposizione di nuove domande anche all’udienza di cui all’art. 320 c.p.c..

3. Il motivo è fondato.

Anzitutto deve ritenersi che la richiesta di risarcimento, specificata in sede di prima udienza davanti al giudice di pace in luogo di quella dell’indennizzo per i danni al cibo conservato nel frigorifero e per lo stress causato da black-out elettrico, addebitabile ad Enel Distribuzione s.p.a., non integri una mutatio libelli, la quale postula che la parte abbia radicalmente immutato il fatto giuridico costituito dal diritto originariamente vantato, ponendo a fondamento della pretesa fatti nuovi e diversi mai dedotti in primo grado, ed introducendo un tema di indagine e decisione completamente nuovo (Cass. 6/04/2001, n. 5152), ma costituisca esclusivamente una semplice emendatici poichè non si incide sulla causa petendi nè sul petitum, ma risulta modificata soltanto l’interpretazione o la qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto (Cass. 22/06/2007, n. 14573).

4. In ogni caso, anche a ritenere che la domanda di risarcimento del danno costituisca una domanda nuova rispetto a quella di indennizzo, va osservato che nel procedimento davanti al giudice di pace non è configurabile una distinzione tra udienza di prima comparizione e prima udienza di trattazione, per cui deve ritenersi che le parti all’udienza di cui all’art. 320 c.p.c. possano ancora allegare fatti nuovi e proporre nuove domande od eccezioni, in considerazione del fatto che esse sono ammesse a costituirsi fino a detta udienza. Il rito è tuttavia caratterizzato dal regime di preclusioni che assiste il procedimento dinanzi al tribunale, le cui disposizioni sono applicabili in mancanza di diversa disciplina; ne consegue che, dopo la prima udienza, in cui il giudice invita le parti a “precisare definitivamente i fatti”, non è più possibile proporre nuove domande o eccezioni e allegare a fondamento di esse nuovi fatti costitutivi, modificativi, impeditivi o estintivi, nè tale preclusione è disponibile dal giudice di pace mediante un rinvio della prima udienza, per consentire tali attività oramai precluse, e parimenti l’omissione da parte del giudice del predetto formale invito non impedisce la verificazione della preclusione. (Cass. 16/05/2008, n. 12454; Cass. 22/12/2004, n. 23820; Cass. 07/03/2001, n. 3339).

5. Ne consegue che nella fattispecie è errata l’impugnata sentenza che ha ritenuto inammissibile la domanda risarcitoria proposta dalla parte attrice alla prima udienza davanti al giudice di pace in luogo di quella di condanna al pagamento di indennizzo per i pretesi danni da black out.

Il ricorso va, pertanto, accolto e va cassata l’impugnata sentenza con rinvio”.

Ritenuto:

che il Collegio condivide i motivi in fatto e diritto esposti nella relazione;

che il ricorso deve, perciò, essere accolto e che vada cassata l’impugnata sentenza, con rinvio della causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, al tribunale di Cosenza, in diversa composizione;

visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

Accoglie il ricorso. Cassa l’impugnata sentenza e rinvia la causa, anche per le spese di questo giudizio di cassazione, al tribunale di Cosenza in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2010

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