Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22589 del 10/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 10/09/2019, (ud. 21/05/2019, dep. 10/09/2019), n.22589

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21664-2018 proposto da:

D.D., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso

la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato DANIELA GASPARIN;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 253/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 18/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 21/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MASSIMO

FALABELLA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – E’ impugnata per cassazione la sentenza della Corte di appello di Milano, pubblicata il 18 gennaio 2018, con cui è stata respinto il gravarne proposto da D.D. nei confronti del Tribunale del capoluogo lombardo. Con quest’ultima pronuncia era stato negato che al ricorrente potesse essere riconosciuto lo status di rifugiato e si era altresì escluso che lo stesso potesse essere ammesso alla protezione sussidiaria e a quella umanitaria.

2. – Il ricorso per cassazione si fonda su tre motivi. Il Ministero dell’interno, intimato, non ha svolto difese.

Il Collegio ha autorizzato la redazione del provvedimento in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Col primo motivo è lamentata la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 231 del 2007, artt. 2, 3, 4,5,6,7, del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27, degli artt. 2, e 3 CEDU e “omesso esame di fatti decisivi e assenza di motivazione, nonchè violazione dei parametri normativi relativi agli atti di persecuzione subiti”.

Il secondo mezzo denuncia la violazione del D.Lgs. n. 351 del 2007, art. 3, comma 5, lett. c), per violazione degli obblighi di cooperazione istruttoria, la violazione o falsa applicazione degli D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3 e 14, del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27, degli artt. 2, 3, 6 e 13 CEDU, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, art. 47, della dir. 2013/32/UE, art. 46.

Col terzo motivo è lamentata la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, art. 10, comma 3 e art. 19, motivazione apparente in relazione alla domanda di protezione umanitaria e all’apprezzamento della vulnerabilità, omesso esame di fatti decisivi circa la sussistenza delle condizioni per l’accesso a questa forma di protezione, nonchè, ancora, violazione del D.Lgs. n. 231 del 2007, artt. 3, 4, 7,14,16 e 17, del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8,10,32, dell’art. 10 Cost.; è pure lamentato l’omesso esame di un fatto decisivo e la mancanza o apparenza della motivazione, nonchè la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 132 Cost. e dell’art. 156 Cost., comma 2 e dell’art. 11 Cost., comma 6.

2. – Gli esposti motivi non hanno fondamento.

La Corte di merito ha ritenuto che le domande proposte non potessero trovare accoglimento rilevando, tra l’altro, che la vicenda personale del ricorrente – incentrata sulle pressioni esercitate su di lui dallo zio, che avrebbe inteso fargli prendere in moglie la figlia disabile e che avrebbe pure minacciato di farlo arrestare dalla polizia in caso di rifiuto (ciò che secondo l’istante sarebbe stato ben possibile, in considerazione della corruttibilità delle forze dell’ordine) era connotata da assenza di specificità (è stata rimarcata, in particolare, la “genericità con la quale i contrasti di natura familiare sono stati riferiti”); lo stesso giudice del gravame ha evidenziato che l’istanza di protezione internazionale risultava essere stata proposta solo un anno dopo l’arrivo del richiedente in Italia. In tal modo, la Corte di appello ha fatto corretta applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5. Infanti, questa Corte ha precisato che in tema di protezione internazionale, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, le lacune probatorie del racconto del richiedente asilo non comportano necessariamente inottemperanza al regime dell’onere della prova, potendo essere superate dalla valutazione che il giudice del merito è tenuto a compiere delle circostanze indicate alle lettere da a) ad e) della citata norma (Cass. 10 luglio 2014, n. 15782, e in precedenza Cass. 18 febbraio 2011, n. 4138, secondo cui ove il richiedente non abbia fornito prova di alcuni elementi rilevanti ai fini della decisione, le allegazioni dei fatti non suffragati da prova devono essere ritenuti comunque veritieri se ricorrano le richiamate condizioni). Nondimeno, ciò che è mancato, nella fattispecie in esame, è il positivo riscontro di alcune delle condizioni contemplate dal cit. art. 3, comma 5: segnatamente quelle di cui alla lett. a) e alla lett. d). Per un verso, infatti, l’attenuazione dell’onere probatorio a carico del richiedente non esclude l’onere di compiere ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5 lett. a), essendo possibile solo in tal caso considerare “veritieri” i fatti narrati: infatti, al giudice del merito compete bensì di valutare se le dichiarazioni del richiedente siano coerenti e plausibili, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5 lett. c), ma pur sempre a fronte di dichiarazioni sufficientemente specifiche e circostanziate (Cass. 30 ottobre 2018, n. 27503). Per altro verso, è evidente il rilievo che assuma, sul piano della presunzione di veridicità dei fatti narrati, il ritardo di un anno nella presentazione della domanda di protezione internazionale, dovendosi per certo negare, nell’evenienza descritta, che lo straniero abbia “presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile”.

Esclusa, per le ragioni anzidette, la genuinità del racconto, la Corte di merito non aveva alcun motivo per riconoscere al ricorrente lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria di cui alle prime due lettere del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14. Si rileva, in proposito, che la prima forma di tutela esige che si dia conto di una personalizzazione del pericolo di essere fatto oggetto di persecuzione per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica: ciò che nel caso in esame deve evidentemente escludersi. Con riguardo alle fattispecie tipizzate dall’art. 14, lett. a) e lett. b), è necessario invece osservare che l’esposizione dello straniero al rischio di morte o a trattamenti inumani e degradanti deve pur sempre rivestire un certo grado di individualizzazione (cfr.: Cass. 20 giugno 2018, n. 16275; Cass. 20 marzo 2014, n. 6503): il che, nel caso in esame va negato proprio in ragione della mancanza di riscontri quanto a una vicenda personale che conferisca specificità e concretezza a un tale rischio.

L’ipotesi di cui all’art. 14, lett. c), che si configura anche in mancanza di un diretto coinvolgimento individuale dello straniero nella situazione di pericolo, è stata, poi, motivatamente esclusa dalla Corte distrettuale, la quale, basandosi su fonti di informazione internazionale, ha appurato che il paese di provenienza dell’odierno istante non è teatro di un “conflitto diffuso” e di una “violenza generalizzata”: Tale apprezzamento, che sfugge al sindacato di legittimità, porta ovviamente a disconoscere che nel presente giudizio di cassazione si possa far questione della “minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”.

Quanto, infine, alla protezione umanitaria, la Corte di appello ha negato l’esistenza di speciali condizioni di vulnerabilità e tale conclusione non può essere sovvertita richiamando la situazione del paese di origine del ricorrente. Infatti, la condizione di vulnerabilità deve essere sempre correlata a elementi legati alla vicenda personale del richiedente, apprezzata nella sua individualità e concretezza (Cass. 23 febbraio 2018, n. 4455).

3. – Nulla deve disporsi in punto di spese processuali, stante la mancata resistenza del Ministero.

L’ammissione della parte ricorrente al gratuito patrocinio determina l’insussistenza dei presupposti per il versamento dell’importo previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, stante la prenotazione a debito in ragione dell’ammissione al predetto beneficio (Cass. 22 marzo 2017, n. 7368).

P.Q.M.

La Corte:

rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6^ Sezione Civile, il 21 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2019

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