Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22588 del 27/09/2017


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Cassazione civile, sez. I, 27/09/2017, (ud. 24/05/2017, dep.27/09/2017),  n. 22588

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10876/2012 proposto da:

Grassetto Costruzioni S.p.a., in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Lungotevere Marzio

n.3, presso l’avvocato Vaiano Diego, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati Artale Sebastiano, Zecchini Annapaola,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Comune di Cerreto Sannita, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, Via Panama n.74, presso

l’avvocato Iacobelli Gianni Emilio, che lo rappresenta e difende,

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

Fallimento (OMISSIS) S.r.l. (OMISSIS), Fallimento (OMISSIS) S.a.s.,

Fallimento (OMISSIS) S.c.a.r.l.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 913/2C11 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 16/03/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/05/2017 dal cons. VALITUTTI ANTONIO.

Fatto

RILEVATO

che:

la Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 913/2011, depositata il 16 maggio 2011, ha confermato la decisione n. 111/2005, con la quale il Tribunale di Benevento aveva rigettato la domanda della Grassetto Costruzioni s.p.a. di condanna del Comune di Cerreto Sannita al pagamento delle somme dovutele in forza di mandato irrevocabile all’incasso in data 31 maggio 1994, conferitole da (OMISSIS) s.a.s., in qualità di capogruppo dell’ATI alla quale erano stati affidati dall’ente pubblico, con contratto di appalto del 30 agosto 1991, i lavori di realizzazione della bretella di collegamento tra le autostrade (OMISSIS);

parte di tali lavori, in particolare la realizzazione delle (OMISSIS) erano stati, invero, successivamente concessi – dalla socetà consortile (OMISSIS) costituita dalle imprese riunite nell’ATI – in subappalto alla Grassetto Costruzioni s.p.a., con contratto del 5 agosto 1993;

avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione la Grassetto Costruzioni s.p.a., nei confronti del Comune di Cerreto Sannita e delle procedure fallimentari della (OMISSIS) s.r.l., della (OMISSIS) s.c. a r.l. e della (OMISSIS) di (OMISSIS) s.a.s., affidato a tre motivi;

il resistente Comune di Cerreto Sannita ha replicato con controricorso e con memoria ex art. 378 cod. proc. civ.;

gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo di ricorso – denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 1250,1362 e ss. e 1703 e ss. cod. civ. e art. 345 cod. proc. civ., nonchè l’omessa o insufficiente motivazione su un fatto decisivo della controversa, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 – la istante si duole del fatto che la Corte territoriale abbia erroneamente dichiarato inammissibile, poichè nuova, e comunque disattesa nel merito, la domanda della Grassetto Costruzioni, cori la quale la medesima deduceva che il contratto del 31 maggio 1994 era da qualificarsi come cessione di credito, e non come mandato irrevocabile all’incasso.

Ritenuto che:

non costituisca domanda nuova, ai sensi dell’art. 345 cod. proc. civ., la prospettazione, in appello, di una qualificazione giuridica del contratto oggetto del giudizio diversa da quella effettuata dalla parte in primo grado, ove basata sui medesimi fatti (Cass. 07/03/2016, n, 4384; Cass. 25/09/2008, n. 24055);

tuttavia, la doglianza fatta valere dall’appellante Grassetto Costruzioni sia stata ritenuta correttamente infondata dal giudice di appello, atteso che la cessione di credito ed il mandato irrevocabile all’incasso, pur potendo essere utilizzati per raggiungere le medesime finalità solutorie o di garanzia, si differenziano sostanzialmente e sono incompatibili, poichè la cessione produce l’immediato trasferimento del credito ad altro soggetto, che diviene titolare della legittimazione esclusiva a pretendere la prestazione del debitore, mentre il mandato “in rem propriam” conferisce al mandatario solo la legittimazione a riscuotere il credito in nome e per conto del mandante, che ne conserva la titolarità esclusiva (Cass. 12/12/2003, n. 19054; Cass. 03/12/2302, n. 17162);

nel caso concreto – come si desume dalla stessa clausola del contratto del 31 maggio 1994, trascritta nel ricorso (p. 9), la (OMISSIS) s.a.s. abbia semplicemente autorizzato il Comune di Cerreto Sannita a pagare i mandati e gli ordinativi di pagamento concernenti i lavori eseguiti dalla Grassetto Costruzioni direttamente a quest’ultima, che veniva espressamente autorizzata ad incassarli, apponendovi la relativa “firma e quietanza”, senza che venisse operato, dunque, trasferimento alcuno dei crediti della mandante alla mandataria;

per tali ragioni, la censura debba, pertanto, essere rigettata.

Considerato che:

con il secondo e terzo motivo di ricorso – denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 1396 e 1723 cod. civ., nonchè l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1 nn. 3 e 5 – la Grassetto Costruzioni lamenta che il giudice di appello abbia erroneamente ritenuto che la revoca del mandato all’incasso, rilasciato a favore della ricorrente, con atto del 31 maggio 1994, dalla (OMISSIS) S.a.S., fosse sindacabile dal mandatario solo nel rapporto interro con il mandante, facendone valere l’irrevocabilita ex art. 1723 c.c., comma 2, in quanto mandato in rem propriam, mentre le ragioni di tale revoca non fossero opponibili al debitore Comune di Cerreto Sannita, per essere il medesimo terzo rispetto alla pattuizione intercorsa tra le parti, sicchè l’ente non sarebbe stato più tenuto, una volta venuto a conoscenza della revoca, a corrispondere il pagamento al mandatario;

la ricorrente osserva, per contro, che il Comune di Cerreto Sannita, non solo era a conoscenza del mandato, notificatogli il 2 giugno 1994, ma era stato parte attiva degli accordi formalizzati tra mandante e mandatario – raggiunti nella riunione del 26 maggio 1994, convocata proprio dal Sindaco per individuare la soluzione delle difficolà insorte tra le parti in ordine ai pagamenti dovuti alla Grassetto Costruzioni – impegnandosi, a sua volta, ad osservarne il contenuto, con la Delib. Giunta 8 giugno 1994, n. 300;

ad avviso della istante, ne conseguirebbe, pertanto, che il Comune di Cerreto Sannita sarebbe stato tutt’altro che terzo rispetto agli accordi intercorsi tra mandante e mandataria, avendo per contro, partecipato attivamente alla conclusione degli stessi ed essendosi espressamente impegnato ad osservarne il contenuto, sic che il medesimo sarebbe stato obbligato a continuare adempiere esclusivamente a mani del mandatario”, secondo il principio affermato in giurisprudenza dalla stessa sentenza di questa Corte n. 10819/1996, citata dal giudice di appello, che, tuttavia, avrebbe del tutto trascurato di applicare nella fattispecie il principio suesposto;

l’impugnata sentenza sarebbe comunque erronea, a parere della ricorrente, per avere ritenuto che gli effetti della revoca del mandato, nei confronti del terzo debitore, si applicassero anche per erediti della Grassetto Costruzioni già maturati prima della revoca e non adempiuti dal Comune di Cerreto Sannita, che avrebbe dovuto, invece, provvedere ai relativi pagamenti, poichè dovuti prima della revoca del mandato;

Ritenuto che:

effettivamente, come dedotto dalla ricorrente, il principio – richiamato dalla sentenza impugnata – secondo cui, nel mandato conferito nell’interesse del mandatario, in presenza di procura, l’irrevocabilità prevista dall’art. 1723 c.c., comma 2, si esaurisce nel rapporto interno fra il mandante e il mandatario e non è opponibile al terzo debitore, il quale, nell’ipotesi di mandato all’incasso, avuta comunicazione della revoca della procura (sempre possibile in base alla relativa disciplina, in quanto la procura è atto unilaterale recettizio ed astratto, assolutamente autonomo rispetto al negozio gestorio sottostante), non è tenuto a corrispondere il pagamento al mandatario non più legittimato ad agire in nome del mandante, non si attagli al caso in cui il terzo abbia assunto uno specifico ed espresso impegno al pagare al mandatario, non rimanendo estraneo agli accordi fra mandante e mandatario;

in siffatta ipotesi invero, come affermato in motivazione dalla stessa decisione citata dalla Corte territoriale – “il terzo è tenuto ad adempiere necessariamente al mandatario l’obbligazione di pagamento” (Cassa 04/12/1996, n. 10819);

tuttavia, debba trovare applicazione, nella specie, il principio secondo cui il ricorrente che intenda censurare in cassazione la violazione o falsa applicazione di norme di diritto deve indicare, e trascrivere nel ricorso, anche i riferimenti di carattere fattuale in concreto condizionanti gli ambiti di operatività della violazione denunciata (cfr. Cass. 28/07/2005, n. 15910; Cass. 04/04/2006, n. 7846; Cass. 20/12/2006, n. 27197; Cass. 13/05/2016 Euro, n. 9888);

Considerato che:

nel caso concreto, dall’esame dell’impugnata sentenza si evince esclusivamente che, con il secondo motivo di appello, la Grassetto Costruzioni aveva censurato la decisione emessa in prime cure reputandola erronea in considerazione del fatto che, anche a voler qualificare l’atto del 31 maggio 1994 come un mandato in rem propriam all’incasso, “l’ammissione di (OMISSIS) alla procedura di concordato preventivo non poteva legittimare la revoca del mandato”, in quanto mandato irrevocabile all’incasso ex art. 1723 c.c., comma 2, e la identica prospettazione dei fatti oggetto del motivo di appello in questione si desume dallo stesso ricorso per cassazione della Grassetto Costruzioni s.p.a. (p. 12);

nessun riferimento ala partecipazione del debitore Comune di Cerreto Sannita agii accordi intercorsi tra la (OMISSIS) s.a.s. e la Grassetto Costruzioni s.p.a., sfociati nel conferimento a quest’ultima del mandato all’incasso del 31 maggio 1994, e tanto meno – all’impegno dell’ente di osservarne il contenuto, espresso nella Delib. n. 300 del 1994, risulta, pertanto, operato dall’odierna ricorrente nel giudizio di appello, sì da consentire a questa Corta di affermare che l’ambito di operatività delle violazioni denunciate – al fine di delibarne l’eventuale fondamento nel merito – fosse stato esteso anche a tali elementi di fatto della vicenda processuale;

è del tutto evidente, poi, che – come dianzi detto l’intervenuta revoca della procura ad incassare ha privato, nella specie, il mandatario Grassetto Costruzioni della legittimazione ad agire in nome del mandante (OMISSIS) s.a.s., indistintamente sia per i crediti già maturati, ma non ancora riscossi al momento della revoca, sia per i crediti maturati successivamente alla revoca, non essendo il terzo debitore Comune di Cerreto Sannita – al quale è inopponibile la irrevocabilità del mandato ex art. 1723 c.c., comma 2, – più tenuto a corrispondere alcun pagamento al mandatario;

le doglianze debbono, pertanto, essere rigettate;

Ritenuto che:

per le ragioni suesposte, il ricorso debba, di conseguenza, essere integralmente rigettato, con condanna della ricorrente soccombente alle spese del presente giudizio.

PQM

 

rigetta li ricorso. Condanna la ricorrente, in favore del controricorrente, alle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2017

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