Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22588 del 07/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 07/11/2016, (ud. 13/09/2016, dep. 07/11/2016), n.22588

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARIENZO Rosa – Presidente –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27954/2014 proposto da:

POSTE ITALIANE SPA, (OMISSIS), Società con socio unico, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, V.LE EUROPA 190, presso lo studio dell’avvocato ANNA TERESA

LAURORA, rappresentata e difesa dall’avvocato MARIA LINA GALANTE

come da procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

B.M., elettivamente domiciliata in ROMA, V. GERMANICO 172,

presso lo studio dell’avvocato SERGIO NATALE EDOARDO GALLEANO, che

la rappresenta e difende come da procura in calce al controricorso;

avverso la sentenza n. 405/2014 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, del

15/05/2014 e depositata il 27/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA MANCINO;

udito l’Avvocato della Società ricorrente Avv. Dora De Rosa (delega

verbale Avv. Maria Lina Galante) che chiede sia dichiarata la

cessata la materia del contendere per conciliazione tra le parti,

come da verbale del 30/10/2015;

udito l’Avvocato della controricorrente Avv. Sergio Natale Edoardo

Galleano che chiede sia dichiarata la cessata materia del contende

per conciliazione tra le parti, come da verbale del 30/10/2015.

Fatto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Nelle more del giudizio di cassazione è stato depositato, nella cancelleria della Corte, verbale di conciliazione intervenuto fra le parti in sede sindacale in data (OMISSIS), cui è seguito atto di rinuncia al giudizio.

Dal suddetto verbale di conciliazione, debitamente sottoscritto, risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge.

Tale verbale di conciliazione si appalesa idoneo a dimostrare l’intervenuta cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo.

In tal senso va emessa la corrispondente declaratoria.

Le spese del presente giudizio di legittimità sono compensate tenuto conto del comportamento delle parti, che sono addivenute alla complessiva definizione transattiva della controversia.

Non sussistono i presupposti, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, per il versamento, a carico della parte ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato.

PQM

La Corte dichiara cessata la materia del contendere; spese compensate. Non sussistono i presupposti, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato.

Così deciso in Roma, il 13 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2016

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