Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22587 del 31/10/2011
Cassazione civile sez. trib., 31/10/2011, (ud. 13/10/2011, dep. 31/10/2011), n.22587
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
Comune di Roma, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente
domiciliato in Roma, via del Tempio di Giove 21, presso l’Avvocatura
comunale, rappresentato e difeso dall’avv. Avenati Fabrizio, giusta
delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
Ettore Sibilla Pubblicità ed Affissioni S.r.l., in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma,
via Casperia 30, presso l’avv. Rinaldi Guido che la rappresenta e
difende, giusta delega a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio
(Roma), Sez. 29^, n. 115/29/07 del 22 maggio 2007, depositata il 14
novembre 2007, non notificata;
Vista la relazione ex art. 380-bis c.p.c. della causa svolta nella
Camera di Consiglio del 13 ottobre 2011 dal Relatore Cons. Raffaele
Botta;
Preso atto che nessuno è presente per le parti;
Preso atto che il P.G. ha dichiarato di aderire alla relazione ex
art. 380-bis c.p.c. notificatagli.
Fatto
FATTO E DIRITTO
rilevato che il Comune di Roma – Ufficio contenzioso, con lettera del 7 giugno 2011 prot. Generale n. 42057 ha comunicato che, in relazione alla controversia in oggetto, la società Ettore Sibilia Pubblicità ed Affissioni S.r.l. si è avvalsa della definizione agevolata delle liti pendenti relative a tributi comunali aboliti, sulla base della Delib. Consiglio comunale n. 31 del 2009, con la conseguente cessazione della materia del contendere;
ritenuto che trattandosi di definizione per condono debbano essere compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara cessata la materia del contendere. Compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2011