Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22587 del 16/10/2020

Cassazione civile sez. II, 16/10/2020, (ud. 22/07/2020, dep. 16/10/2020), n.22587

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso (iscritto al N.R-G- 388/2016) proposto da:

D.N.A., (C.F.: (OMISSIS)) e G.R. (C.F.:

(OMISSIS)), rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale

apposta in calce al ricorso, dall’Avv. Maria Pina Benedetti, ed

elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv. Raffaella

Antrilli, in Roma, L.go Trionfale, n. 7;

– ricorrenti –

contro

D.V.C., (C.F.: (OMISSIS)), rappresentata e difesa,

in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso,

dall’Avv. Fiorenzo Cieri ed elettivamente domiciliata presso lo

studio dell’Avv. Giovanni Bonaccio, in Roma, piazzale Clodio, n. 56;

– controricorrente –

avverso la sentenza del Tribunale di Vasto n. 451/2014 (depositata

l’11 novembre 2014 e non notificata);

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22 luglio 2020 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;

lette le memorie depositate dai difensori di entrambe le parti ai

sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c..

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

1. I sigg. D.N.A. e G.R. proponevano appello, dinanzi al Tribunale di Vasto, avverso la sentenza n. 189/2008 del Giudice di pace di Vasto con la quale quest’ultimo aveva illegittimamente dichiarato – secondo essi appellanti – la nullità dell’opposizione al decreto ingiuntivo n. 445/2005, confermando detto decreto.

Nella costituzione dell’appellata avv. D.V.C., l’adito Tribunale di Vasto, con sentenza n. 451/2014 (depositata l’11 novembre 2014), accoglieva il gravame con riferimento all’erronea dichiarazione di nullità della proposta opposizione al decreto monitorio e, decidendo sul merito della stessa, dichiarava parzialmente fondata l’opposizione stessa, revocando il decreto ingiuntivo, e, previa determinazione (in considerazione delle tariffe forensi applicabili e della natura ed entità delle prestazioni svolte) dell’importo complessivo dovuto alla professionista per l’attività svolta dedotta in causa nella misura di Euro 2.502,46 e detratti gli acconti versati in suo favore (per Euro 1.766,00), condannava gli appellanti al pagamento della differenza corrispondente alla somma di Euro 800,46, oltre che alla rifusione delle spese di entrambi i giudizi.

2. Avverso la citata sentenza di appello del Tribunale di Vasto hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a nove motivi, D.N.A. e G.R., resistito con controricorso dall’avv. D.V.C..

I difensori di ambedue le parti hanno depositato memoria illustrativa ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo i ricorrenti hanno dedotto – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – la nullità della sentenza per asserita violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 3) e art. 112 c.p.c., per omissione del richiamo nel testo della sentenza delle loro conclusioni dirette alla declaratoria dell’illegittimità dell’immediata esecuzione del decreto opposto.

2. Con la seconda doglianza i ricorrenti hanno denunciato – in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – la nullità dell’impugnata sentenza per difetto assoluto di motivazione con riguardo all’art. 132 c.p.c. e art. 111 Cost. in relazione al rigetto della domanda di declaratoria di illegittimità dell’immediata esecuzione del decreto opposto.

3. Con il terzo motivo i ricorrenti hanno prospettato – in ordine all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la supposta violazione dell’art. 642 c.p.c., poichè la mera parcella delle competenze legali vidimata dal competente Consiglio dell’Ordine non legittimava la concessione da parte del Giudice di pace dell’immediata esecutività dell’emesso decreto ingiuntivo.

4. Con la quarta doglianza i ricorrenti hanno dedotto – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – la nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione circa il rigetto della domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. per l’esecuzione intrapresa con la notifica del precetto e la successiva notificazione di pignoramento presso terzi, in forza dell’illegittima immediata esecuzione del decreto opposto.

5. Con il quinto motivo i ricorrenti hanno denunciato – in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – la nullità della sentenza per asserito difetto assoluto di motivazione in violazione dell’art. 132 c.p.c. e art. 111 Cost. con riferimento al rigetto della domanda di condanna alla restituzione della somma di Euro 1.790,00 versata alla controparte in pagamento delle spese di lite di primo grado.

6. Con la sesta censura i ricorrenti hanno prospettato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione dell’art. 112 c.p.c. quanto alla pronuncia della loro condanna al pagamento della somma di Euro 800,46, oltre iva e cap, se dovute, in favore dell’avv. D.V..

7. Con il settimo motivo i ricorrenti hanno dedotto – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – la violazione dell’art. 132 c.p.c. e art. 111 Cost., avuto riguardo alla pronuncia della loro condanna al pagamento della somma di Euro 800,46, oltre iva e cap, se dovute, in favore dell’avv. D.V..

8. Con l’ottava doglianza i ricorrenti hanno denunciato – con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – la nullità della sentenza per ritenuto difetto assoluto di motivazione in violazione dell’art. 132 c.p.c. e art. 111 Cost., in relazione al rigetto della domanda di condanna alla restituzione della differenza tra la somma di Euro 4.302,50 – pagata da essi ricorrenti in seguito alla notifica del decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo e pedissequo precetto e quella minore dovuta.

9. Con il nono ed ultimo motivo i ricorrenti hanno dedotto – in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione dell’art. 336 c.p.c., affermando che il rigetto delle espresse domande di restituzione delle somme in eccesso pagate in forza del decreto ingiuntivo revocato, nonchè di restituzione delle somme per spese di lite pagate in virtù della sentenza di primo grado, riformata interamente dal giudice di appello, si porrebbe in contrasto con la citata norma che sancisce il principio del ripristino della situazione patrimoniale anteriore alla pronuncia riformata.

10. Rileva il collegio che, in primo luogo, occorre farsi carico dell’eccezione proposta, in via pregiudiziale, dalla controricorrente di inammissibilità del ricorso per asserita violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3).

L’eccezione è infondata perchè i motivi risultano esposti in modo adeguatamente chiaro e, perciò, non incorrono nella sanzione di inammissibilità con riferimento alla mancata osservanza dei requisiti stabiliti dall’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 4) del essendo, in particolare, sufficientemente illustrato in modo sommario lo svolgimento del processo e risultando congruamente correlate le formulate censure al percorso logico-giuridico tracciato con la motivazione della sentenza qui impugnata.

11. Ciò posto, il collegio osserva che il primo motivo è del tutto privo di fondamento perchè la mancata o parziale riproduzione delle conclusioni precisate dalle parti nella sentenza (nella fattispecie, oltretutto, emessa ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c. e conformatasi ai criteri da tale norma previsti) non implica nullità della stessa allorquando esse siano state comunque esaminate con la motivazione della pronuncia, come incontestatamente avvenuto nel caso di specie attraverso il percorso logico-giuridico svolto dal Tribunale di Vasto con riferimento a tutte le censure formulate in sede di gravame.

Va, al riguardo, riaffermato il principio secondo cui l’omessa trascrizione delle conclusioni delle parti nella sentenza importa nullità della sentenza soltanto quando le suddette conclusioni non siano state esaminate, di guisa che sia mancata in concreto una decisione sulle domande ed eccezioni ritualmente proposte, mentre quando dalla motivazione risulta che le conclusioni sono state effettivamente esaminate, il vizio si risolve in una semplice imperfezione formale, irrilevante ai fini della validità della sentenza (cfr. Cass. SU n. 20469/2005 e, più di recente, Cass. n. 2237/2016).

12. Il secondo e terzo motivo sono esaminabili congiuntamente, siccome tra loro connessi.

Essi sono destituiti di fondamento dal momento che la sentenza emessa all’esito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, con la quale si decide sul merito della domanda monitoria anche nell’eventualità in cui si pervenga ad un accoglimento parziale della pretesa del ricorrente per decreto ingiuntivo, con conseguente revoca di quest’ultimo, supera ogni altra pronuncia “endoprocessuale”, come quella inerente la concessione della provvisoria esecuzione ai sensi dell’art. 642 c.p.c. (sulla cui base è, in quanto titolo esecutivo, legittimamente esercitabile l’azione esecutiva, salva l’incidenza del futuro esito di merito).

La dichiarazione di rigetto di ogni ulteriore domanda proposta dagli odierni ricorrenti quali appellanti (come indicata in dispositivo) è legittima avuto riguardo al complesso delle richieste da essi formulate, essendo stata accolta solo quella principale che ha comportato il ridimensionamento del credito professionale dell’avv. D.V..

13. Il quarto motivo è chiaramente infondato avendo il Tribunale di Vasto espressamente motivato sul rigetto dell’istanza di condanna ex art. 96 c.p.c., non ritenendone ricorrenti i presupposti (v. pagg. 7-8 dell’impugnata sentenza, paragrafo 8), avuto riguardo all’insussistenza della prova evidente che l’appellata avesse agito in sede monitoria con mala fede o colpa grave.

14. Anche la quinta censura non coglie nel segno e va respinta.

E’ pur vero – e la controricorrente non lo contesta – che gli appellanti (ora ricorrenti) avevano chiesto (come da conclusioni richiamate) dichiararsi la restituzione di quanto pagato (e documentato) per l’importo di Euro 1.790,00, corrispondente al “quantum” delle spese a cui erano stati condannati con la sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, ma, tuttavia, tale omissione non vizia la sentenza, conseguendo per legge (art. 336 c.p.c.) l’effetto restitutorio alla riforma totale o parziale pronunciata in appello della decisione di primo grado (che i ricorrenti hanno diritto a richiedere con separata azione giudiziale).

Va, oltretutto, considerato che gli odierni ricorrenti, quali appellanti, risultano essere stati condannati con la sentenza di appello, in base al criterio dell’esito finale della controversia, al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

In ogni caso, come già posto in risalto, la mancata pronuncia al riguardo non inficia l’impugnata sentenza proprio per effetto dell’operatività dell’effetto restitutorio “ipso iure” di dette spese (il cui diritto può essere fatto valere in autonomo giudizio).

Non incorre, pertanto, nel vizio di omessa pronuncia o, comunque, in un vizio importante la nullità della sentenza, il giudice di appello che, nel riformare completamente la decisione impugnata, non dispone la condanna della parte vittoriosa in primo grado a restituire gli importi ricevuti in forza dell’esecuzione della sentenza appellata, atteso che tale obbligo sorge automaticamente, quale effetto consequenziale, dalla riforma della sentenza e la sua eventuale violazione può essere fatta accertare con separata domanda successiva diretta a far valere il riconoscimento del contrapposto diritto ad istanza della parte avente titolo alla restituzione.

15. Il sesto e settimo motivo sono esaminabili unitariamente siccome all’evidenza connessi e riguardanti la medesima questione.

Anch’essi sono privi di fondamento giuridico e vanno rigettati.

In primo luogo, occorre osservare che non può ravvisarsi una violazione dell’art. 112 c.p.c. nel caso in cui vi sia stata la condanna degli appellanti al pagamento della minor somma riconosciuta come dovuta, perchè quando l’opposto resiste alla richiesta di revoca del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo da lui ottenuto deve considerarsi implicita la sua domanda di condanna dell’opponente a pagare la minor somma eventualmente a lui spettante (cfr., ad es., Cass. n. 9021/2005 e Cass. n. 28660/2013), come verificatosi nel caso di specie, pur rimanendo salvo – come correttamente affermato nell’impugnata sentenza – il diritto degli opponenti-appellanti di ripetere, con autonoma domanda (perchè gli stessi appellanti non avevano offerto al riguardo i necessari puntuali conteggi per procedere ad un’eventuale compensazione giudiziale), dalla D.V. quanto versato in eccedenza rispetto all’importo del debito pecuniario ritenuto effettivamente dovuto all’esito del giudizio di opposizione, previo conteggio di tutti gli oneri accessori sulla differenza della sorte capitale.

Per altro verso – proprio in virtù di quanto sopra e della chiara posizione espressa nell’impugnata sentenza sul punto appena esaminato – non può dirsi affatto sussistente il denunciato vizio di difetto assoluto di motivazione.

16. Pure l’ottavo motivo non è meritevole di accoglimento.

Per quanto appena detto con riferimento ai due precedenti motivi, il giudice di appello non ha affatto omesso di pronunciarsi nè di motivare sulla richiesta restitutoria in favore degli appellanti di quanto da essi già antecedentemente pagato alla D.V. (la cui somma, peraltro, atteneva anche a fasi successive relative al preannuncio dell’esecuzione in forza del titolo esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo), ma ha riconosciuto espressamente la sussistenza di tale diritto a vantaggio degli appellanti, chiarendo di non poter decidere sulla relativa domanda stante l’impossibilità di procedere ad un computo esatto della somma da ripetere per effetto della mancata predisposizione di un apposito ed esatto conteggio della stessa, in dipendenza dell’imputazione di alcuni importi alla fase esecutiva e di altri ad oneri accessori, il tutto in una misura non agevolmente definibile. In ogni caso, però, lo stesso giudice di appello – come già rimarcato – ha esplicitamente riconosciuto, come è giuridicamente corretto, il diritto degli opponenti-appellanti di ripetere, con autonoma domanda, la somma effettivamente loro spettante a titolo restitutorio.

17. Il nono ed ultimo motivo è anch’esso destituito di fondamento, non configurandosi la violazione dell’art. 336 c.p.c. per le stesse ragioni espresse con riferimento al precedente motivo, perchè, in ogni caso, è rimasto intatto e, in quanto tale, il giudice di appello ne ha dato atto – il diritto degli appellanti ad ottenere la restituzione di quanto a loro effettivamente dovuto in dipendenza dell’esito finale del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, tenuto contro dei limiti in cui era stata accolta la loro opposizione e di tutti gli altri pagamenti connessi, nonchè, comunque, della legittimità dell’esecuzione intrapresa nei limiti del ridotto credito riconosciuto in via definitiva nella sede di merito.

18. In definitiva, alla stregua delle ragioni complessivamente esposte, il ricorso deve essere integralmente respinto, con la conseguente condanna dei ricorrenti, in solido fra loro, al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo.

Infine, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli stessi ricorrenti, sempre con vincolo solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e cap nella misura e sulle voci come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, in via solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile, il 22 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2020

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA