Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22585 del 16/10/2020

Cassazione civile sez. II, 16/10/2020, (ud. 22/07/2020, dep. 16/10/2020), n.22585

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso (iscritto al N.R.G. 5031/16) proposto da:

M.O., (C.F.: (OMISSIS)), T.G., (C.F.:

(OMISSIS)), rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale

apposta a margine del ricorso, dall’Avv. Alessandro Crescioli, e

Alberto Boer, ed elettivamente domiciliati presso lo studio

dell’Avv. Alberto Boer, in Roma, piazza Cola Di Rienzo, n. 69;

– ricorrenti –

contro

P.P., (C.F.: (OMISSIS)), rappresentato e difeso, in virtù di

procura speciale apposta in calce al controricorso, dagli Avv.ti

Alessandra Capuano Branca, e Guido Francesco Romanelli, ed

elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo, in Roma, v.

Cosseria, n. 5;

– controricorrente –

nonchè

S.C., MA.DA., D.L., A.M.,

MI.EN., MI.LI., C.F., C.S.,

C.M. e C.L.;

– intimati –

avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia n. 81/2015

(depositata il 19 gennaio 2015 e non notificata);

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22 luglio 2020 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;

letta la memoria depositata dal difensore dei ricorrenti ai sensi

dell’art. 380-bis.1. c.p.c..

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

1. Con atto di citazione notificato il 6 febbraio 1996 il sig. P.P. conveniva in giudizio, dinanzi all’allora Pretore di Vicenza, i sigg. M.O. e T.G. al fine di far accertare e, quindi, dichiarare che il fondo identificato con i dati catastali del Comune di (OMISSIS) foglio (OMISSIS), mappale (OMISSIS), attuale n. (OMISSIS): – non godeva di alcuna servitù di passaggio nè di alcun altro diritto reale in danno del fondo identificato con i dati catastali del Comune di (OMISSIS), foglio (OMISSIS) (attuale foglio (OMISSIS)), mappale n. (OMISSIS); inibire, conseguentemente, ogni forma di passaggio dei convenuti e dei loro aventi causa sulla stradella di accesso alla proprietà del mappale n. (OMISSIS); ordinare il ripristino dei termini di confine tra le proprietà di cui ai mappali n. (OMISSIS) foglio (OMISSIS) e n. (OMISSIS) foglio (OMISSIS) del citato Comune; – ordinare ai predetti convenuti la rimozione del collegamento abusivo alla rete di erogazione del gas metano da loro eseguito nella proprietà di cui al mappale n. (OMISSIS), foglio (OMISSIS); ordinare ai convenuti l’installazione di gronde e canali e condannarli al risarcimento dei danni per l’illegittimo passaggio sul loro fondo di mezzi di trasporto.

Si costituivano i convenuti, i quali eccepivano l’incompetenza per valore dell’adito Pretore, che, con provvedimento dell’8 ottobre 1996, l’accoglieva, rimettendo le parti dinanzi al Tribunale di Vicenza.

L’attore riassumeva tempestivamente il giudizio reiterando le richieste già formulate con l’originario atto di citazione.

I convenuti si costituivano nuovamente in giudizio e, oltre ad instare per il rigetto della domanda, chiedevano in via riconvenzionale accertarsi e dichiararsi l’esistenza di una servitù di passaggio della larghezza di metri 3 sul fondo cui ai mappali n. (OMISSIS) di proprietà di P.P. e di C. – B. a favore del mappale (OMISSIS) di proprietà di essi convenuti per destinazione del padre di famiglia o, in subordine, per maturata usucapione ventennale; in via gradata, chiedevano la costituzione di una servitù di passaggio coincidente, essendo il loro fondo intercluso, senza alcuna indennità, con l’autorizzazione a chiamare in causa i comproprietari dei mappali (OMISSIS) ( C.F., C.L., C.M., C.S. e B.N.). Chiedevano, altresì, la condanna dell’attore a rifondere loro le spese sostenute per la sistemazione della strada di accesso al suo fondo e per altri vantaggi ricevuti, con l’ordine di cancellazione della trascrizione della domanda effettuata il 16 ottobre 1996.

Intanto, in data 1 febbraio 1997, i sigg. M.O., T.G., A.M., Ma.Da., Mi.En. e Mi.Li., nonchè D.L. convenivano in giudizio, dinanzi allo stesso Tribunale, P.P. e S.C. per sentir accertare e dichiarare l’esistenza di una servitù di passaggio carraio e pedonale per intervenuta usucapione con riferimento alla porzione di proprietà del P. a carico del fondo di cui al mappale (OMISSIS) ed a favore dei mappali (OMISSIS) (ex mapp. (OMISSIS)), (OMISSIS) di proprietà di essi attori; in linea subordinata, gli stessi chiedevano la costituzione di una coincidente servitù di passaggio, senza alcuna indennità, unitamente all’accoglimento di ulteriori istanze accessorie.

In data 28 maggio 1997 si costituivano in questo secondo giudizio i convenuti P.P. e S.C., i quali, oltre ad insistere per il rigetto dell’avversa domanda, chiedevano, a titolo riconvenzionale, la condanna degli attori comproprietari del fondo e dell’immobile insistente sul mappale (OMISSIS) a risarcire i danni causati dallo stillicidio a sfavore dei mappali confinanti, di proprietà del P. (mappali (OMISSIS)); accertarsi e dichiararsi la proprietà in capo allo stesso P. della porzione di terreno dei mappali (OMISSIS) confinanti al lato sud con il mappale n. (OMISSIS), con il conseguente ordine di restituzione; condannare, inoltre, i proprietari del fondo da identificarsi con i sigg. M.O., T.G., A.M., Ma.Da. e D.L. al ripristino del termine di confine là dove preesisteva; condannare, infine, questi ultimi in solido al risarcimento dei danni causati al P. per lo spoglio subito.

Con comparsa di intervento volontario del 12 giugno 1997 si costituivano in giudizio i sigg. C.F., S., M. e L., i quali invocavano l’accoglimento delle conclusioni rassegnate dagli attori M., T., Ma., Mi. e D. nei confronti dei sigg. P. e S..

Previa riunione dei due giudizi, all’esito della svolta istruzione probatoria nel corso della quale veniva esperita anche c.t.u., con sentenza n. 1710/2010, il Tribunale di Vicenza così provvedeva:

– accertava e dichiarava l’esistenza di servitù di passaggio a favore dei mappali (OMISSIS) foglio (OMISSIS) del Comune di (OMISSIS) e a carico del mappale (OMISSIS) dello stesso Comune e foglio (OMISSIS) per usucapione ultraventennale;

– rigettava la domanda di usucapione della servitù di passaggio a favore del mappale (OMISSIS) (già mapp. (OMISSIS)) e a carico del mappale (OMISSIS) foglio (OMISSIS) del citato Comune;

– accertava l’inesistenza di servitù di passaggio o di altro diritto reale a favore del mappale (OMISSIS) (già mapp. (OMISSIS)) e a carico del mappale (OMISSIS);

– costituiva servitù coattiva di passaggio pedonale e carraio a favore del mappale (OMISSIS) (già mapp. (OMISSIS)) e a carico del mappale (OMISSIS) foglio (OMISSIS) del medesimo Comune, limitatamente alla parte sud per un’estensione di mt. 3 di larghezza e di mt. 7 di lunghezza, partendo dalla via pubblica;

– inibiva ogni forma di passaggio con automezzi dei convenuti M. – T. e dei loro aventi causa sulla dedotta porzione del mappale (OMISSIS) non interessata dalla imposizione di servitù coattiva di passaggio;

– condannava, tra l’altro, i convenuti M. – T. a rimuovere l’allacciamento abusivo alle condotte del gas metano a servizio del mappale (OMISSIS) foglio (OMISSIS) del citato Comune, limitatamente alla parte insistente sul mappale (OMISSIS) foglio (OMISSIS) dello stesso Comune;

– provvedeva, altresì, sulle domande relative all’esecuzione degli scoli e al risarcimento dei danni, da parte dei convenuti M. – T., per l’esercizio abusivo del passaggio;

– rigettava ogni altra domanda e regolava le complessive spese processuali.

2. Contro la predetta sentenza interponevano congiuntamente appello M.O., T.G., A.M., Ma.Da., D.L., Mi.En. e Li., C.F., S., M. e L..

Si costituivano gli appellati P.P. e S.C., i quali, oltre ad insistere per il rigetto dell’appello, proponevano, a loro volta, appello incidentale.

L’adita Corte di appello di Venezia, con sentenza n. 81/2015 (depositata il 19 gennaio 2015), rigettava entrambi i gravami, confermando “in toto” l’impugnata decisione e dichiarando interamente compensate tra le parti le spese del grado.

3. Avverso l’indicata sentenza di appello hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, i soli appellanti principali M.O. e T.G., resistito con controricorso da P.P..

Tutte le altre parti intimate non hanno svolto attività difensiva in questa sede. La difesa dei ricorrenti ha anche depositato memoria difensiva ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo i ricorrenti hanno dedotto – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 – la violazione e falsa applicazione degli artt. 922,1100,1102 e 2697 c.c., in relazione al mancato esame della natura della strada privata e della sua costituita “ex collatio agrorum privatorum”.

In particolare, essi hanno inteso censurare l’impugnata sentenza nella parte in cui non aveva preso in considerazione che la strada oggetto di causa, l’unica per accedere ai fondi dei frontisti, fosse il frutto di una collatio agrorum privato-rum sull’errato presupposto della mancanza di prova di possesso ad usucapionem per i frontisti proprietari del mapp. (OMISSIS) ex (OMISSIS), ed aveva conseguentemente confermato solo nei loro confronti la negatoria servitutis presentata da P.P. negando loro il passaggio.

2. Con la seconda censura i ricorrenti hanno denunciato il mancato esame di un punto decisivo della controversia, costituito dai titoli di proprietà prodotti e dalle risultanze della c.t.u. riportanti la costituzione da tempo immemorabile della stradina oggetto di causa.

In altri termini, i ricorrenti si dolgono dell’omesso esame della circostanza che la sentenza di primo grado si poneva in contrasto con i documenti (titoli di proprietà e riferimenti catastali agli atti) e con le risultanze della c.t.u. e che le complete dichiarazioni testimoniali assunte, oltre a riportare la comproprietà della strada tra tutti i frontisti ne documentavano e riportavano il suo uso da tempo immemorabile, non modificato a seguito della cessione nel 1971 anche al P.P. della comproprietà del mapp. (OMISSIS), giungendo a confermare il diniego ad un comproprietario di utilizzare tale stradina.

3. Con il terzo motivo i ricorrenti hanno prospettato – in ordine all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – l’omesso esame di un fatto decisivo del giudizio relativamente allo stato di comproprietà di tale mappale, sia in merito alla strada oggetto di causa sia sullo stato dei luoghi e del loro utilizzo.

In sostanza, con tale doglianza i ricorrenti hanno lamentato l’omesso esame del regime di comproprietà del mapp. (OMISSIS), i cui comproprietari avevano rilasciato dichiarazioni di natura confessoria sull’esistenza della strada nell’atto notarile del 2 gennaio 1997 ed erano intervenuti in causa chiedendo la reiezione della negatoria servitutis e, conseguentemente, aveva erroneamente omesso l’esame del terzo motivo di appello.

4. Con la quarta doglianza i ricorrenti hanno dedotto – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – l’omesso esame di un ulteriore fatto ritenuto decisivo per il giudizio riguardante l’estensione della servitù coattivamente disposta per soli 7 mt. e la relativa limitazione ordinata ai capi 4 e 5 della sentenza di primo grado e la loro incompatibilità con le necessità di accesso al fondo che aveva dato origine alla stessa costituzione coattiva in quanto aveva confuso la doglianza relativa alla lunghezza della servitù con la larghezza della strada, con la conseguente mancata considerazione del terzo motivo di appello, poi respinto.

5. Con il quinto ed ultimo motivo i ricorrenti hanno denunciato, per un verso, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio relativamente alla proprietà di terzi delle tubature del gas metano, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e, per altro verso, la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dell’art. 102 c.p.c. e art. 1411 c.c., per aver la Corte veneta emesso la pronuncia in assenza del proprietario contraddittore necessario (identificantesi con l’azienda erogatrice del gas AIM s.p.a.) e non tenendo conto dell’impegno contrattuale prodotto in causa.

In altri termini, l’impugnata sentenza doveva considerarsi illegittima nella parte in cui aveva confermato la condanna allo spostamento delle tubature del gas installate e di proprietà dell’azienda erogatrice del gas metano (AIM s.p.a.) ed aveva, quindi, confermato una condanna da ritenersi emessa in violazione dell’art. 102 c.p.c., in mancanza del proprietario contraddittore necessario ed affermando che la previsione contrattuale stipulata anche dal P.P. – e che espressamente autorizzava detta azienda ad utilizzare le condutture posate anche a servizio di altri utenti (art. 1141 c.c.) – non comprendeva la fornitura del gas metano a favore di essi ricorrenti.

6. Previa verifica della ritualità di tutte le notificazioni del ricorso, rileva il collegio che il primo motivo dello stesso è infondato.

Contrariamente a quanto con esso dedotto la Corte veneta ha, nell’impugnata sentenza, specificamente statuito che, nel caso in oggetto e alla luce delle risultanze fattuali e cronologiche acquisite, non potevano ritenersi configurate le condizioni affinchè la strada per cui era stata instaurata la controversia potesse considerarsi quale frutto di una collatio privatorum agrorum.

In via generale, si osserva che la “communio incidens” di una strada agraria privata sorge per il solo fatto che essa sia stata costituita con il conferimento di sedime dei fondi latistanti, sicchè, in tal caso, il diritto di proprietà “pro indiviso” dell’intera strada e la facoltà di utilizzarla per tutto il percorso e in tutte le direzioni spetta a tutti i comunisti.

Senonchè, nella fattispecie qui affrontata, con valutazione di merito (insindacabile nella presente sede) esperita sulla scorta di tutti i riscontri probatori documentali ed orali ritenuti pertinenti, la Corte territoriale ha accertato (v. pagg. 22 e 23 dell’impugnata sentenza) che fino al 1991 il fondo dei ricorrenti non faceva parte dell’area di sedime della strada (siccome da essa separata da una recinzione) e, quindi, non poteva formarsi a suo vantaggio una servitù quale effetto di collatio privatorum agrorum.

In alti termini il giudice di appello ha adeguatamente verificato che il passaggio – anche, se del caso, collettivo – si era venuto a realizzare solo in epoca più recente rispetto al necessario possesso ultraventennale, poichè il transito aveva avuto inizio, sul mappale (OMISSIS), solo a far data dal 1991, per l’avvenuto arretramento della recinzione. Ciò perchè le deposizioni testimoniali rese sull’utilizzo del sedime avevano consentito di escludere che esso si fosse protratto pacificamente ed univocamente per almeno venti anni, in presenza di una recinzione continua che, per l’appunto, ne aveva inibito il transito e che era stata rimossa solo nel 1992.

7. Il secondo motivo si prospetta inammissibile e, comunque, privo di fondamento.

Esso, in effetti, investe tutte valutazioni di merito e involge il riapprezzamento di risultanze probatorie che la Corte di appello ha congruamente svolto senza omettere l’esame di fatti decisivi, avendo essa preso in considerazione tutti i documenti rilevanti sul piano petitorio e le risultanze della svolta della c.t.u., adottando a tal proposito un’esauriente e logica motivazione che, valorizzando quanto già rilevato nella sentenza di primo grado, aveva escluso – sulla base della conformazione dei luoghi, dei documenti acquisiti, degli esiti della c.t.u., oltre che in virtù delle conferenti prove orali e di quanto già evidenziato in risposta al primo motivo – che M.O. e T.G. avessero diritto al transito sulla controversa stradina sul presupposto che fosse destinata da tempo immemorabile al pubblico transito e insistesse su diversi mappali, appartenenti ai proprietari dei fondi confinanti. E tanto perchè essi, come gli altri proprietari del mappale (OMISSIS), solo per effetto dei lavori eseguiti su detto mappale, avevano arretrato la recinzione a confine con il mappale (OMISSIS) e che soltanto a decorrere dal 1991 avevano iniziato ad esercitare – ma senza averne titolo – il passaggio sul medesimo mappale, con conseguente esclusione dei presupposti per l’accoglimento della domanda di accertamento dell’acquisto per usucapione della contestata servitù.

7. Anche la terza censura si profila inammissibile e, in ogni caso, destituita di fondamento, dovendosi – per quanto già rimarcato con riferimento ai primi due motivi – escludere che la Corte lagunare sia incorsa nel denunciato omesso esame, avendo essa, nel riconfermare la statuizione di prime cure, ribadito che, in base ai titoli di provenienza (ivi compreso l’atto di divisione del 31 maggio 1974), il terreno privato adibito ad uso stradella appartenente al mappale n. (OMISSIS) risultava essere in comproprietà ai germani P.P. e M. per metà ciascuno (e, quindi, non in comune con altri soggetti), non potendosi, peraltro, conferire alcuna valida efficacia giuridica all’atto notarile intervenuto in data 2 gennaio 1997 ai fini della configurazione di una valida costituzione di servitù, non risultando manifestata – come prescritto dall’art. 1059 c.c. – la volontà di tutte le parti comproprietarie del mappale n. (OMISSIS), e, in particolare, di quella del controricorrente P.P..

8. Pure il quarto motivo non coglie nel segno e va disatteso, non emergendo l’omesso esame del fatto dedotto relativo alla limitazione dell’estensione della servitù coattivamente disposta, dal momento che la Corte territoriale ha condiviso quanto ritenuto dal primo giudice sulla ravvisata congruità in mt. tre della larghezza dell’area di sedime coincidente con quella della stradina insistente sul mappale (OMISSIS), la quale era stata sempre utilizzata per ogni necessità di accesso alla via pubblica, anche con mezzi meccanici. Oltretutto, la richiesta dei proprietari del mappale (OMISSIS) di avere accesso al mappale (OMISSIS) per tutta la sua lunghezza si sarebbe posto in contrasto con il principio del minor aggravio per il fondo servente.

9. Il quinto ed ultimo motivo è inammissibile poichè i ricorrenti hanno denunciato la supposta violazione del litisconsorzio necessario nei confronti dell’azienda erogatrice del gas, quale proprietaria della conduttura in sede, senza, però, allegare alcun elemento sufficientemente specifico con riferimento al posizionamento della contestata tubazione. Tale indicazione sarebbe stata necessaria sulla base del principio secondo cui la tubazione esterna ai singoli appartamenti, ovvero fino all’innesto con il contatore privato o con l’abitazione privata, fa parte dell’impianto infrastrutturale di conduzione del gas che appartiene all’ente gestore del servizio, per cui, solo in tal caso, la legittimazione passiva nelle controversie sulla servitù di metanodotto riguardanti tali tubazioni è a carico di quest’ultimo, nei cui confronti va, perciò, dispiegata la domanda di “negatoria servitutis” (cfr., da ultimo, Cass. n. 22998/2019).

Peraltro, con la sentenza qui impugnata, è stato esaurientemente accertato che, sulla scorta della c.t.u., lo scavo e la posa in opera avevano interessato anche il mappale (OMISSIS) di proprietà P., ragion per cui l’allacciamento alla tubatura sarebbe stato legittimo solo previo riconoscimento (in via contrattuale o giudiziale) del relativo diritto di servitù, o quantomeno in presenza di autorizzazione da parte del terzo interessato, rimanendo irrilevante la circostanza che la tubazione appartenesse all’ente erogatore, a fronte della verificata stabile occupazione con essa di suolo altrui.

10. In definitiva, alla stregua delle ragioni complessivamente esposte, il ricorso deve essere respinto, con la conseguente condanna dei ricorrenti, in solido fra loro, al pagamento in favore delle spese del presente giudizio, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo.

Non va dichiarato alcunchè sulle spese in ordine agli altri rapporti processuali instauratisi con le ulteriori parti intimate, non avendo queste ultime svolto alcuna attività difensiva in questa sede.

Infine, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli stessi ricorrenti, sempre con vincolo solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e cap nella misura e sulle voci come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, in via solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 22 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2020

 

 

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