Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22585 del 10/09/2019

Cassazione civile sez. II, 10/09/2019, (ud. 27/05/2019, dep. 10/09/2019), n.22585

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16985/2015 proposto da:

D.V., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA PIO XI 13,

presso lo studio dell’avvocato VINCENZO CROCE, rappresentato e

difeso dall’avvocato IGNAZIO PARIS;

– ricorrente –

contro

S.A., SI.RO., SP.CE.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 343/2015 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 16/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27/05/2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE TEDESCO.

Fatto

RITENUTO

che:

S.A. chiamava in giudizio davanti al Tribunale di Brescia Sp.Ce. e Si.Ro., esponendo: a) che con atto del 30 aprile 2007 aveva venduto a Sp.Ce., falsamente qualificatosi come tale A.M., un’autovettura tipo Ferrari, dietro il pagamento della somma di Euro 96.500,00 in assegni circolari, poi risultati contraffatti; b) che l’acquirente Sp.Ce. aveva poi successivamente venduto il veicolo a Si.Ro., il quale aveva poi a sua volta rivenduto a D.V., presso il quale il mezzo era stato infine posto sotto sequestro.

Ciò posto l’attore chiedeva dichiararsi la nullità della compravendita intercorsa con lo Sp. e accertarsi la simulazione di ogni successivo negozio riguardante la vettura, della quale rivendicava la proprietà.

Si.Ro., costituendosi, chiedeva riconoscersi la propria buona fede al tempo della vendita intercorsa con il S. e, conseguentemente, riconoscersi la validità ed efficacia del proprio acquisto.

Interveniva nel giudizio in corso il successivo acquirente D.V. al fine di fare dichiarare la legittimità del proprio acquisto dal Si..

Il Tribunale di Brescia, dichiarata la contumacia dello Sp. ed eseguita l’istruzione mediante acquisizione degli atti relativi ai procedimento penale avanti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Macerata, disponeva l’annullamento della vendita del 30 aprile 2007, intercorsa fra il S. e lo Sp., dichiarando contestualmente l’opponibilità della pronuncia nei confronti dei sub acquirenti Si. e D., condannati al risarcimento del danno.

D.V. impugnava la sentenza davanti alla Corte d’appello di Brescia, la quale, nel contraddittorio con il solo S. (contumaci lo Sp. e il Si.), confermava la decisione di primo grado. Essa rigettava innanzitutto il motivo con il quale il D. aveva rimproverato al tribunale di avere dato per scontata l’esistenza della truffa in danno del S., nonostante non fosse intervenuta alcuna pronuncia da parte del tribunale competente. Al riguardo la corte di merito rilevava che l’esistenza della truffa e dunque, per quanto di interesse nel giudizio sulla validità del contratto, del dolo determinante era resa palese dal rapporto della Questura di Macerata. Al fine di giustificare tale conclusione la sentenza poneva l’accento sull’utilizzo di assegni falsificati e sulla anomala rapidità dei successivi passaggi.

La corte d’appello, nel decidere sul secondo motivo di impugnazione proposto dal D., rilevava che non c’era alcuna anomalia nel fatto che il S. avesse posto all’incasso gli assegni non il medesimo giorno della vendita, ma il giorno lavorativo successivo, aggiungendo che l’avvenuta negoziazione degli assegni falsificati costituiva circostanza pacifica fin dal primo grado di giudizio, oltre che comprovata dal rapporto della Squadra Mobile di Macerata.

La corte rilevava ancora che, seppure il D. non avesse precedenti in Italia, nondimeno, in base al doc. 16 prodotto dall’appellato, egli risultava imputato in un procedimento penale in Germania, con l’accusa di essersi fraudolentemente procurato il possesso di varie autovetture immatricolate in Italia per poi trasferirle e venderle all’estero.

In ogni caso, secondo la corte di merito, ricorrevano nella specie plurimi indizi che portavano ad escludere la buona fede del D. al momento dell’acquisto. In primo luogo perchè mancava al P.R.A. l’annotazione di un titolo di proprietà del veicolo in nome del D.. E’ vero, proseguiva la corte, che il D. aveva esibito un certificato che riportava la menzione della “annotata cessazione della circolazione per esportazione”. Tuttavia la prenotazione risaliva al 31 luglio 2008, decorsi oltre un anno e due mesi dall’acquisto. In secondo luogo la corte di merito poneva l’accento sulla anomala rapidità dei successivi passaggi della proprietà della vettura, circostanza, quest’ultima, tanto più significativa perchè il contratto concluso fra il Si. e il D., da qualificarsi secondo la corte come contratto con effetti traslativi immediati e non come preliminare, era stato concluso l’8 maggio 2007, ancora prima di quello in base al quale il venditore Si. si era reso acquirente del veicolo, concluso l’11 maggio 2018: dal confronto fra le date risultava che, nel momento in cui il D. aveva acquistato la vettura, il venditore non era in possesso di alcun documento che ne attestasse la proprietà. In terzo luogo la corte evidenziava che il D. aveva acquistato per prezzo inferiore al prezzo a sua volta pagato dal Si., pur essendo i due acquisti distanziati di solo pochi giorni. Sempre con riguardo al prezzo la corte evidenziava che, a fronte del prezzo dichiarato di Euro 85.000,00, c’era prova documentale del pagamento, da parte del D., della minore somma di Euro 77.000,00.

Insomma, concludeva la corte di merito, sussistevano una serie di circostanze che avrebbero dovuto quanto meno porre in allarme il D. e renderlo più vigile.

Per la cassazione della sentenza D.V. ha proposto ricorso, affidato a tre motivi.

S., Si. e Sp. sono rimasti intimati.

Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo di ricorso il D. lamenta che la corte d’appello ha dato per scontata l’esistenza di una truffa pur in assenza di una pronuncia penale al riguardo. Non ha inoltre considerato che dai documenti acquisiti presso la Procura della Repubblica di Macerata risultava che il ricorrente non aveva avuto nulla a che fare nè con le indagini nè con gli indagati coinvolti (art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4).

Il secondo motivo, sempre in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, denuncia la sentenza perchè la corte d’appello ha acriticamente aderito alla tesi del S., senza dare di ciò motivazione.

In particolare il difetto di motivazione è ravvisato nella parte della sentenza dove si nega la rilevanza della mancata produzione degli assegni, avendo la corte riconosciuto che la loro negoziazione fosse circostanza pacifica. Si rimprovera al giudice d’appello di non avere considerato che l’esistenza degli assegni circolari costituiva circostanza “oltre modo rilevante ai fini di definire la posizione contrattuale delle parti”.

Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1337 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Il motivo propone le seguenti censure:

a) la corte d’appello ha malamente inteso il significato del doc. 16 prodotto dalla controparte: questo non comprovava l’esistenza di precedenti penali a carico del D. in Germania, trattandosi di una citazione a comparire come testimone. Bastava la semplice disamina di tale documento e, soprattutto, della sentenza poi emessa dalla Pretura di Esslinger il 18 giugno 2014, prodotta in sede di precisazione delle conclusioni, per avere conferma della totale estraneità dell’attuale ricorrente ai fatti addebitatigli. Con tale sentenza, infatti egli era stato assolto da ogni imputazione;

c) nel momento in cui la corte di merito ha posto in luce che mancava l’annotazione del titolo di provenienza del veicolo in capo all’appellante (attuale ricorrente), non aveva considerato che la cessazione della circolazione per l’esportazione comporta che la documentazione rilasciata in Italia venga annullata e sostituita dalla nuova documentazione estera;

d) l’atto dell’8 maggio 2007, intercorso con il Si., non era un contratto di vendita, ma un preliminare, essendosi l’acquisto perfezionato il successivo 15 maggio 2007, dopo l’acquisto da parte del Si. e dietro il rilascio, da parte del venditore, dell’adesivo attestante il relativo trasferimento;

d) la corte di merito non ha infine considerato che il prezzo di vendita di Euro 85.000,00 era stato interamente corrisposto dal compratore (attuale ricorrente), per Euro 8.000,00 in contanti, a seguito di prelievo operato dal ricorrente sul proprio conto, e per il residuo di Euro 77.000,00 con bonifico bancario. Occorreva poi aggiungere ulteriori Euro 3.000,00 per spese di riparazioni, da computare nel prezzo e anche queste comprovate dai documenti prodotti.

2. Il primo motivo è infondato.

In linea di principio il giudice civile può accertare autonomamente ed incidenter tantum una fattispecie di reato e lo può fare con gli strumenti e i criteri propri del relativo processo (Cass. n. 2350/2018; n. 24988/2014). D’altronde la corte di merito, nel momento in cui ha posto l’attenzione sul rapporto della Questura di Macerata, ha esattamente considerato gli esiti probatori delle indagini penali esclusivamente nella prospettiva della prova del dolo determinante, richiesto ai fini dell’annullamento del contratto (art. 1439 c.c.). Compete al giudice del merito accertare, sulla base delle risultanze

probatorie, se la fattispecie concreta integri un’ipotesi di dolo determinante e tale valutazione è sindacabile in sede di legittimità solo per vizio di motivazione, nei limiti previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. n. 5734/2019; n. 21074/2009).

Nemmeno il ricorrente ha ragione di dolersi che il vizio del consenso sia stato accertato sulla base del rapporto della Questura di Macerata. E’ stato chiarito che “nei poteri del giudice in tema di disponibilità e valutazione delle prove rientra quello di fondare il proprio convincimento su accertamenti compiuti in altri giudizi fra le stesse od anche fra altre parti, quando i risultati siano acquisiti nel giudizio della cui cognizione egli è investito, potendo chi vi abbia interesse contestare quelle risultanze ovvero allegare prove contrarie” (Cass. n. 8603/2917; n. 8023/2003; n. 3102/2002).

L’ulteriore argomento proposto con il motivo in esame (e cioè che l’attuale ricorrente era estraneo alla vicenda oggetto del procedimento penale) è irrilevante. Il D. subisce gli effetti della pronuncia non in quanto contraente della stipulazione originaria oggetto di annullamento per dolo in danno del venditore, ma perchè i giudici di merito hanno riconosciuto che, in difetto di buona fede, l’annullamento era opponibile al terzo acquirente, pregiudicandone l’acquisto. In questi termini la corte d’appello, pur non menzionandolo, ha fatto corretta applicazione dell’art. 1445 c.c., che, escludendo gli effetti dell’annullamento nei confronti dei terzi di buona fede che abbiano acquistato a titolo oneroso, sancisce implicitamente l’efficacia dell’annullamento nei confronti degli acquirenti rispetto ai quali non ricorra tale requisito soggettivo (Cass. n. 318/1965). Al solito il giudizio sulla sussistenza o meno della buona fede importa un apprezzamento di fatto, che si sottrae al sindacato di legittimità, ove sorretto da esauriente motivazione ed ispirato ad esatti criteri giuridici (Cass. n. 1570/1967; n. 1098/1970).

Il secondo motivo è infondato.

La corte ha motivato in modo puntuale tanto in ordine alla ritardata negoziazione degli assegni, quanto in merito alla loro mancata produzione. Posto che le ragioni indicate dalla sentenza rendono perfettamente percepibili le ragioni del decisum (Cass. n. 20112/2009), è pertanto evidente che, sotto la veste del vizio di motivazione, ciò che costituisce oggetto di censura è l’apprezzamento compiuto dal giudice di merito in quanto tale: ciò in cassazione non è consentito (Cass. n. 9234/2006; n. 29404/2017).

Il terzo motivo è infondato in tutte le sue articolazioni.

a) In quanto alla mancata considerazione della sentenza dell’autorità giudiziaria tedesca, che si assume prodotta in sede di precisazioni delle conclusioni, il ricorrente non indica se e in che termini la relativa circostanza fu sottoposta all’esame della corte d’appello (Cass. S.U., n. 8053/2014).

In ogni caso si censura una affermazione priva di effettiva incidenza sulla decisione, che si regge sulla valutazione globale e sintetica degli altri elementi. Si sa che le argomentazioni ultronee, che non hanno lo scopo di sorreggere la decisione già basata su altre decisive ragioni, sono improduttive di effetti giuridici e, come tali, non sono suscettibili di censura in sede di legittimità (Cass. n. 10420/2005).

b) Le censure riferite alla questione della “annotata cessazione della circolazione per avvenuta esportazione” non colgono la ratio decidendi. La corte ha posto l’accento sul fatto che la prenotazione per la cancellazione è stata presentata decorsi oltre un anno e due mesi dall’acquisto. Quindi ciò che la corte ha valorizzato, quale elemento sfavorevole per l’acquirente, non è la mancanza attuale di una iscrizione al PRA in favore del D., ma la mancata annotazione in suo favore dell’acquisto precedente all’esportazione. Il fatto che l’esportazione poteva, al limite, essere richiesta dall’acquirente pure in assenza di annotazione a suo favore dell’acquisto non inficia dal punto di vista logico le considerazioni della corte di merito, fondate sul distacco temporale fra l’acquisto e la prenotazione.

c) Quanto alle censure sulla qualificazione del contratto fra il Si. e il D. quale definitivo e non preliminare, è sufficiente ricordare che “stabilire se le parti abbiano inteso stipulare un contratto definitivo ovvero un contratto preliminare di compravendita, rimettendo l’effetto traslativo ad una successiva manifestazione di consenso, si risolve in un accertamento di fatto riservato al giudice di merito; tale accertamento è incensurabile in Cassazione se è sorretto da una motivazione sufficiente ed esente da vizi logici o da errori giuridici e sia il risultato di un’interpretazione condotta nel rispetto delle regole di ermeneutica contrattuale dettate dagli artt. 1362 c.c. e segg.” (Cass. n. 24150/2007). Nello stesso tempo deve ricordarsi che “in tema di ermeneutica contrattuale, l’accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto del negozio si traduce in una indagine di fatto, affidata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità solo nell’ipotesi di violazione dei canoni legali d’interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 c.c. e segg.. Ne consegue che il ricorrente per cassazione deve non solo fare esplicito riferimento alle regole legali d’interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamene violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai richiamati canoni legali” (Cass. n. 27136/2017; n. 873/2019).

In palese contrasto con questi principi il ricorrente si duole della valutazione compiuta dal giudice di merito, in assenza di qualsiasi indicazione dei canoni interpretativi che la corte di merito non avrebbe correttamente applicato.

d) Quanto ai rilievi riferiti al pagamento del prezzo si osserva infine che la corte ha avuto presente che la somma pattuita con il Si. ammontava a Euro 85.000,00, ma ha rilevato che, a fronte di tale maggior prezzo convenuto, c’era riscontro documentale del pagamento di Euro 77.000,00.

In questo senso, pertanto, la censura attiene alla ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito, che è attualmente censurabile in cassazione esclusivamente sotto il profilo dell’omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, con i relativi oneri a carico del ricorrente come identificati da questa Suprema Corte (Cass., S.U., n. 8053/2014). A tali oneri il ricorrente non si è attenuto: egli si duole della mancata considerazione del parziale pagamento in contanti in relazione a un concomitate prelievo dal proprio conto della somma di Euro 8.000,00, ma non precisa se e in che termini il fatto fu sottoposto all’attenzione della corte d’appello. E’ poi palese la non decisività del fatto: il prelievo costituisce al limite mero indizio, da valutare nel complesso degli elementi di fatto acquisiti alla causa, mentre, in tema di ricorso per cassazione, costituisce fatto (o punto) decisivo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, quello la cui differente considerazione è idonea a comportare, con certezza, una decisione diversa (Cass. n. 18368/2013).

In ultima analisi il ricorrente, sotto diversi profili e sotto l’impropria e unica rubrica di violazione dell’art. 1337 c.c., ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ha censurato l’apprezzamento della corte di merito circa la mancanza di buona fede, laddove tale apprezzamento, qualora congruamente motivato, è insindacabile in cassazione (supra).

In conclusione il ricorso va rigettato.

Nulla sulle spese.

Ci sono le condizioni per dare atto della sussistenza dei presupposti dell’obbligo del versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

rigetta il ricorso; dichiara ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 24 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2019.

Sommario

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