Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22585 del 04/11/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 22585 Anno 2015
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 10126-2014 proposto da:

C. u .

COMUNE di MARCIANISE, in persona del Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TUSCOLANA 16, presso lo
studio CARAVELLA, rappresentato e difeso dall’avvocato PAOLO
CENTORE, giusta delibera di G.C. N. 53 del 17/03/2014 e
Determina Dirigenziale Ufficio di Staff Affari Legali n. 443 del
19/03/2014 e giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente contro
DELL’AVERSANO EUGENIO, IL TARI’ SCPA;

intimati

avverso la sentenza n. 232/44/2013 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI del 17/10%2013,
depositata il 07/11/2013;

Data pubblicazione: 04/11/2015

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
17/09/2015 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI
CONTI;
udito l’Avvocato Paolo Centore difensore del ricorrente che si riporta

In fatto e in diritto.
Dell’Aversano Eugenio , esercente attività commerciale all’interno del centro
orafo ‘Il Tari” sito in territorio del comune di Marcianise, ha impugnato la
cartella di pagamento relativa a TARSU per l’anno 2010 deducendone sotto
diversi profili l’illegittimità.
Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso con sentenza impugnata dal
comune di Marcianise innanzi alla CTR della Campania la quale, con la
pronunzia indicata in epigrafe, in parziale accoglimento dell’impugnazione,
dichiarava dovuta dalla società appellata la TARSU in misura pari all’80 %
rispetto all’importo richiesto dal comune.
Rilevava, per quel che qui ancora rileva, che pur non applicandosi l’esenzione
di cui all’art.62 c.3 d.lgs.n.507/1993, la contribuente aveva diritto alla riduzione
del carico in relazione a quanto previsto dal regolamento comunale, risultando
che lo smaltimento dei rifiuti speciali non pericolosi – fra i quali rientravano
pacificamente quelli prodotti dalla contribuente- era stato operato a mezzo
società privata. Non ostava al riconoscimento di tale riduzione la mancata
allegazione, all’istanza tempestivamente presentata, della documentazione,
risultando l’affidamento a ditta privata un fatto conosciuto dal comune, peraltro
dotato di poteri di verifica. Aggiungeva che a fronte della misura massima
dell’85% di riduzione prevista dal regolamento la circostanza, provata dalla
perizia giurata prodotta in giudizio, circa la raccolta a mezzo di società privata
dei rifiuti speciali non pericolosi prodotti dalla contribuente, poteva riconoscersi
una percentuale di riduzione dell’80%.
Il comune di Marcianise ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro
motivi al quale ha resistito la società contribuente con controricorso. Nessuna
difesa ha spiegato l’altra parte intimata-Il Tari’ s.c.p.a.-.
Con il primo motivo di ricorso il comune di Marcianise prospetta la nullità della
sentenza impugnata, in relazione agli artt.156 e 360 c.1 n.4 c.p.c. Deduce il
contrasto fra motivazione e dispositivo della sentenza che, pur avendo accolto i
motivi di appello esposti da detto comune in ordine all’assenza di un diritto
all’esenzione dal tributo TARSU, aveva escluso l’illegittimità delle delibere
comunali che il giudice di primo grado aveva disapplicato, parimenti
riconoscendo la natura di rifiuti non pericolosi del materiale prodotto dalla
società contribuente. Evidenzia, ancora, che la CTR, pur avendo qualificato i
rifiuti prodotti dalle imprese come speciali non pericolosi, aveva poi disposto la
riduzione della TARSU nella misura dell’80 per cento.
Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art.9 bis
del regolamento TARSU del comune di Marcianise e del principio di
insindacabilità della scelta discrezionale della pubblica amministrazione nonché
l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra
Ric. 2014 n. 10126 sez. MT – ud. 17-09-2015
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al ricorso.

le parti. Il giudice di appello non avrebbe potuto sindacare la scelta, di natura
discrezionale, del comune di applicare la riduzione del 24 % del tributo dovuto,
documentata nel corso del giudizio.
Con il terzo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione
dell’art.9 bis del ricordato regolamento TARSU del comune di Marcianise. La
CTR aveva tralasciato di considerare che la riduzione fino all’85% del tributo
TARSU prevista dal cennato Regolamento poteva riconoscersi unicamente ai
soggetti che avessero dimostrato di avere avviato effettivamente a recupero i
rifiuti urbani e assimilati sulla scorta della documentazione ivi indicata. Il
giudice di appello aveva riconosciuto la riduzione in misura pari all’80% sul
mero presupposto che la raccolta e smaltirnento dei rifiuti avvenisse con
l’ausilio di un’impresa privata.
Con il quarto motivo si deduce la violazione dell’art.67 d.lgs.n.50711993 in
relazione all’art.9 bis del regolamento TARSU del comune di Marcianise. La
riduzione prevista dal ricordato art. 9 bis del regolamento era di natura
discrezionale, come tale insindacabile in sede giurisdizionale, essendo peraltro
la TARSU una tassa il cui importo va calcolato a prescindere dalla reale
quantità di rifiuti prodotta.
La società contribuente, costituitasi con controricorso, ha dedotto
l’inammissibilità delle censure esposte dalla parte ricorrente deducendo
gradatamente: a) l’inammissibilità dell’appello proposto dal comune e non
notificato a Equitalia sud SPA, già parte del giudizio di primo grado; b)
l’inammissibilità del primo motivo di ricorso ove non erano indicati i capi di
sentenza impugnato; c) l’inammissibilità del secondo e del terzo motivo di
ricorso, riguardando la censura una violazione di un regolamento comunale; d)
la novità della censura esposta con il quarto motivo, mai formulata nel corso del
giudizio di merito e comunque non ritualmente formulato; e) il quarto motivo
era comunque infondato avendo lo stesso comune dato atto di avere provveduto
a disporre il discarico parziale della tassa iscritta a ruolo nella misura del 24 %
circa. Dava ancora atto di non avere proposto ricorso incidentale rispetto alle
statuizioni della CTR in ordine alla ritenuta legittimità delle delibere comunali
che avevano prorogato l’entrata in vigore dell’art.17 del regolamento comunale
in tema di non assimilabilità dei rifiuti speciali a quelli urbani per quantità
superiori ai 24 mq solo per economia processuale.
Ciò posto, risulta depositato un atto con il quale il Comune di Marcianise e la
società contribuente unitamente alla società II Tari’ s.c.p.a. hanno raggiunto un
accordo transattivo concernente, tra l’altro, il presente procedimento,
dichiarando di rinunziare agli atti del giudizio.
Il giudizio va pertanto dichiarato estinto—Cass.n.3971/2015- con
compensazione delle spese fra le parti costituite.
P.Q.M.
La Corte,
Dichiara estinto il giudizio e compensa le spese fra
arti costituite.
Così deciso nella camera di consiglio della sesta sez me civile in Roma il 17
bre 2015.
se

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