Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22584 del 27/09/2017


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Cassazione civile, sez. I, 27/09/2017, (ud. 19/04/2017, dep.27/09/2017),  n. 22584

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13569/2013 proposto da:

Sirital CSC S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile

della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato

Giovanni Battista Bertocchi, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS) S.r.l., in persona del curatore fallimentare

Dott. C.A., elettivamente domiciliato in Roma, Via Tacito

n. 10, presso l’avvocato Dante Enrico, rappresentato e difeso

dall’avvocato Romanelli Sergio, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di LA SPEZIA, depositato il

23/11/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/04/2017 dal Cons. Dott. ACIERNO MARIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELAL DECISIONE

Con la pronuncia impugnata il Tribunale della Spezia ha rigettato l’opposizione allo stato passivo proposta dalla Sirital CSC s.r.l. avverso il provvedimento del giudice delegato che aveva escluso l’ammissione al passivo fallimentare, in via prededucibile, del credito complessivo di Euro 200.000,00 quale controvalore

del macchinario consegnato alla società (OMISSIS) s.r.l. in bonis in conto lavorazione per aggiornamento software e sottratto da ignoti dal sito presso cui era custodito in attesa della concordata restituzione alla stessa Sirital CSC s.r.l..

A sostegno della propria decisione il Tribunale ha affermato che:

– la disposizione della L. Fall., art. 103, non comportasse eccezione alla regola generale sulla responsabilità per il danno da cose in custodia ex art. 2051 c.c.;

– la curatela avesse fatto quanto in suo potere per assicurare il bene in custodia, collocato in luogo adeguato e chiuso da serratura;

– il furto perpetrato da ignoti avesse caratteristiche di eccezionalità tali da configurare in concreto un caso fortuito ove si consideri che oggetto della custodia del curatore era un bene di cui era impossibile la sottrazione se non da parte di organizzazione criminale;

– doveva essere esclusa la responsabilità in capo al custode, alla curatela e, di conseguenza, giudicata corretta la decisione del giudice delegato.

Avverso il decreto del Tribunale della Spezia ha proposto ricorso per cassazione la Sirital CSC s.r.l. affidandosi ai seguenti motivi:

– Violazione della L. Fall., art. 103. A parere del ricorrente, il Tribunale ha operato un raffronto tra la citata disposizione e l’art. 2051 c.c., del tutto inconferente, ove si consideri che la regola codicistica disciplina l’ipotesi di danno a terzi cagionato da cose in custodia e non la diversa ipotesi di danno “alle” cose in custodia”;

– Violazione della L. Fall., art. 111, per non avere il Tribunale considerato il credito vantato da parte ricorrente come ricompreso tra quelli “sorti in occasione di procedure concorsuali” che, appunto, nedeterminerebbe la prededucibilità;

– Violazione della L. Fall., art. 38, comma 1 e art. 30, per avere il Tribunale ritenuto che il curatore abbia obblighi di custodia più affievoliti rispetto all’imprenditore, da ritenere, al contrario rafforzati in ragione della funzione pubblicistica svolta da tale organo in vista degli interessi del fallimento stesso;

– Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione del decreto circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti, per avere il Tribunale ritenuto l’imprevedibilità del furto, nonostante il macchinario fosse stato già spostato ad opera di ignoti e ad insaputa del curatore in un momento antecedente.

Ha Resistito con controricorso Fallimento (OMISSIS) s.r.l., deducendo in via preliminare la tardività del ricorso per cassazione ai sensi della L. Fall., art. 99, u.c..

La causa è stata rimessa alla Pubblica Udienza nell’adunanza camerale della sesta sezione svoltasi il 24 novembre 2015.

L’eccezione preliminare merita di essere esaminata prioritariamente. Si deve rilevare che con provvedimento interlocutorio del giorno 8/10/2014 è stata richiesta l’acquisizione del fascicolo d’ufficio del procedimento in oggetto al fine dello specifico esame dell’eccezione preliminare che attenendo all’ammissibilità del ricorso per cassazione consente l’indagine officiosa sugli atti processuali.

Il decreto del Tribunale del Spezia risulta depositato in Cancelleria in data 23.11.2012. In pari data la cancelleria ha notificato mediante P.E.C. (Posta elettronica certificata) la comunicazione del deposito agli avvocati E. Podestà e G. B. Bertocchi. (verifica eseguita sull’originale del decreto impugnato mdiante annotazione a cura della Cancelleria dell’eseguita comunicazione a mezzo P.E.C.).

Dalla ricevuta telematica emerge inoltre che la consegna è avvenuta in data 23/11/2012, come da attestazione di cancelleria depositata in atti.

Successivamente copia del provvedimento del Tribunale di La Spezia è stata notificata in forma cartacea in data 22/2/2013.

Il ricorso in esame risulta notificato il 14.05.2013.

La L. Fall., art. 99, u.c., stabilisce che il termine per proporre ricorso per cassazione è di 30 giorni dalla comunicazione del decreto alle parti da parte della Cancelleria. La notificazione ad opera della curatela fallimentare determina incontestatamente il dies a quo dal quale computare il termine di 30 giorni per la proposizione del ricorso per cassazione così come stabilito dalla L. Fall., art. 99, u.c..

Tale termine risulta ampiamente decorso alla data di notificazione del ricorsos stesso intervenuta il 14/5/2013.

Il ricorso deve, in conclusione, essere dichiarato inammissibile con applicazione della soccombenza in ordine alle spese processuali del presente giudizio.

PQM

 

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali del presente giudizio da liquidarsi in Euro 7000 per compensi ed Euro 200 per esborsi oltre accessori di legge. Ricorrono le condizione per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2017

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