Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22584 del 16/10/2020

Cassazione civile sez. II, 16/10/2020, (ud. 22/07/2020, dep. 16/10/2020), n.22584

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2732/2016 proposto da:

P.S., PROCURATORE IN PROPRIO, rappresentato e difeso da se

stesso;

– ricorrente –

contro

V.V., V.M.;

– intimati –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di ROVIGO, depositata il

20/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/07/2020 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO.

 

Fatto

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

L’avv. P.S. ha proposto ricorso, sulla scorta di quattro motivi, per la cassazione dell’ordinanza collegiale D.Lgs. n. 150 del 2011, ex art. 14, con cui il Tribunale di Rovigo, previa revoca del decreto ingiuntivo emesso in suo favore nei confronti del sig. V.V., ha condannato quest’ultimo a pagare al medesimo avv. P., a titolo di compenso per l’attività professionale da costui resa ai fratelli V.V. e M., la somma di Euro 6.314,58, invece di quella di Euro 19.376,48 recata dal decreto opposto, con compensazione delle spese di lite tra il professionista e il signor V.V..

Il Tribunale, ritenuta applicabile ratione temporis la tariffa di cui al decreto ministeriale n. 127/2004, ha liquidato in Euro 22.019,70 l’importo complessivamente dovuto dai fratelli V. all’avv. P. per l’opera professionale da costui svolta in loro favore nel procedimento iscritto nel Ruolo Generale del Tribunale di Palermo con il numero 235/2004; preso atto della transazione medio tempore intervenuta tra il professionista ed il sig. V.M., alla quale V.V. non aveva aderito, ha quindi ritenuto gravante su quest’ultimo l’importo corrispondente alla metà del debito complessivo, vale a dire Euro 11.009,85; infine, detratti gli acconti già versati da V.V., ha determinato il credito del professionista nei confronti di quest’ultimo nella suddetta somma di Euro 6.314,58, oltre accessori.

Gli intimati V.V. e M. non hanno spiegato difese in questa sede di legittimità.

La causa è stata chiamata all’adunanza di Camera di consiglio dell’8 aprile 2020 e, in seguito al differimento di ufficio disposto ai sensi del D.L. 8 marzo 2020, n. 11, art. 1, comma 1 (Misure straordinarie ed urgenti per contrastate l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria), è stata nuovamente chiamata, e decisa, all’adunanza di Camera di consiglio del 22 luglio 2020, in prossimità della quale non sono state depositate memorie.

Con il primo motivo di ricorso, riferito dell’art. 360 c.p.c., n. 4, l’avv. P. deduce la nullità dell’ordinanza perchè pronunciata all’esito di un procedimento svoltosi in violazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 3, comma 2, artt. 4,14, L. n. 794 del 1942, art. 28 e degli artt. 99,101,113,702-bis c.p.c., alla cui stregua l’opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto onorari di avvocato per prestazioni giudiziali deve essere trattata dal tribunale in composizione collegiale, con procedimento sommario in Camera di consiglio. Tali disposizioni, sostiene il ricorrente, sarebbero state violate in quanto il giudizio di opposizione era stato incardinato davanti al giudice monocratico, il quale ha disposto il mutamento di rito solo all’udienza del 18 febbraio 2015, dopo aver precedentemente spostato la prima udienza allo scopo di consentire la chiamata in causa, ad opera dell’opponente V.V., del terzo V.M.; peraltro, argomenta il ricorrente, dopo il deposito dell’ordinanza di mutamento di rito non sarebbe mai stata fissata alcuna comparizione le parti davanti al Collegio, ma sarebbe stata direttamente depositata, in data 20 luglio 2015, l’ordinanza collegiale decisoria, estesa dal medesimo giudice monocratico davanti al quale il processo era stato incardinato.

Il motivo non può trovare accoglimento. E’ pacifico, in quanto riferito dallo stesso ricorrente, che il magistrato a cui era stata assegnata la causa in funzione di giudice monocratico ha disposto il mutamento di rito da ordinario a sommario e che la causa è stata decisa dal Tribunale in composizione collegiale, come, del resto, si rileva dall’epigrafe dello stesso provvedimento impugnato. In quest’ultimo, peraltro, si precisa espressamente – con affermazione non specificamente impugnata – che “con l’ordinanza emessa in data 18 febbraio 2015 il giudice disponeva il mutamento di rito ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, artt. 4 e 14 e il processo proseguiva secondo il rito sommario di cognizione” (pag. 2). Ciò posto, si deve rilevare che il motivo di ricorso risulta carente di specificità sotto un duplice profilo.

In primo luogo, il motivo difetta di specificità perchè il ricorrente non dà conto dell’esatto contenuto dell’ordinanza di mutamento di rito, omettendo di precisare quali determinazioni siano state in quella sede adottate in ordine alla prosecuzione del giudizio; questa Corte non risulta, pertanto, messa in condizione di comprendere, sulla base della narrativa svolta nel ricorso, l’esatta situazione processuale in cui si sarebbe determinata la lamentata violazione di norme procedimentali. Al riguardo va sottolineato come, ancora di recente, la giurisprudenza di legittimità abbia ribadito il principio che, in tema di ricorso per cassazione, l’esercizio del potere di esame diretto degli atti del giudizio di merito, riconosciuto alla Suprema Corte ove sia denunciato un error in procedendo, presuppone l’ammissibilità del motivo, ossia che la parte riporti in ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza, gli elementi ed i riferimenti che consentono di individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il vizio suddetto, così da consentire alla Corte di effettuare il controllo sul corretto svolgimento dell’iter processuale senza compiere generali verifiche degli atti.

– In secondo luogo, il motivo difetta di specificità perchè l’unica doglianza che emerge dall’argomentazione ivi sviluppata sembra risolversi nella denuncia della mancata comparizione delle parti davanti al Collegio del Tribunale che ha pronunciato la decisione. Detta doglianza, tuttavia, risulta essa stessa priva di specificità, perchè il ricorrente non chiarisce quale pregiudizio sia derivato al suo diritto di difesa dalla circostanza di non esser comparso davanti al Collegio. Va qui ricordato, al riguardo, il costante indirizzo di questa Corte alla cui stregua l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nel consentire la denuncia di vizi di attività del giudice, non tutela l’interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma garantisce solo l’eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in dipendenza della denunciata violazione. Ne consegue che è inammissibile l’impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l’erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa (Cass. n. 6330/14, Cass. n. 26831/14, Cass. n. 1448/15, Cass. n. 23638/16).

Con il secondo motivo di ricorso, riferito anch’esso dell’art. 360 c.p.c., n. 4, l’avv. P. deduce la nullità dell’impugnata ordinanza per nullità del procedimento, in ragione della chiamata in causa del terzo V.M. effettuata in violazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, L. n. 794 del 1942 e degli artt. 106, 269,633 e 645 c.p.c.. Ad avviso del ricorrente, il meccanismo della chiamata di terzo di cui all’art. 269 c.p.c., non sarebbe compatibile con il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo disciplinato dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14.

Il motivo è inammissibile per la stessa ragione indicata quale secondo profilo di inammissibilità del primo mezzo di ricorso, ossia perchè il ricorrente denuncia un error in procedendo del Tribunale senza, tuttavia, indicare il pregiudizio che da tale errore sarebbe derivato all’esercizio del suo diritto di difesa. In particolare nel mezzo di impugnazione non si specifica per quale ragione la posizione processuale dell’avv.

P. sarebbe stata pregiudicato dalla chiamata in causa del terzo V.M., il quale non ha proposto domande nei confronti del professionista e le cui spese di lite sono state poste dalla Tribunale a carico V.V., in seguito al rigetto della domanda da quest’ultimo spiegata nei confronti del fratello nell’atto di chiamata in causa.

Con il terzo motivo, riferito dell’art. 360 c.p.c., n. 3, l’avv. P. deduce il vizio di violazione o falsa applicazione di norme di diritto, in relazione agli artt. 92,112,113,114,115,116 “e altri” c.p.c. e agli artt. 1292,1298,1299,2233 c.c.. Il motivo si articola in una pluralità di eterogenee censure, esposte in due distinti paragrafi.

Il paragrafo A) si sostanzia nell’enunciazione delle seguenti circostanze:

– l’odierno ricorrente avrebbe sostenuto un costo, trascurato dal Tribunale, per far tassare la notula dall’ordine degli avvocati;

– la nota spese del ricorrente sarebbe stata sottoscritta, in data 11 maggio 2012, da V.V. “per presa visione e condivisione”;

l’attività professionale prestata dall’avv. P. nei confronti dei fratelli V. non si sarebbe conclusa nel giugno 2012, come erroneamente ritenuto nell’impugnata ordinanza, bensì nel marzo 2014, con il deposito della comparsa di costituzione risposta, con impugnazione incidentale, nel giudizio di appello promosso da V.R. nei confronti di V.V. e M. avverso la sentenza del Tribunale di Palermo che aveva deciso la lite iscritta nel Ruolo Generale di detto Tribunale con il numero 235/2004;

il Tribunale aveva arbitrariamente ridotto, senza motivazione e senza richiesta di controparte, l’entità del compenso richiesto dal ricorrente nella propria nota spese (nella quale peraltro, si sottolinea nel mezzo di impugnazione, non era stato calcolato l’aumento del 20% spettante in ragione del fatto che le parti patrocinate erano due).

Tutte le allegazioni sopra riassunte si risolvono in deduzioni di fatto che non trovano riscontro nella sentenza impugnata e che, pertanto, non possono essere prospettate, per la prima volta, in sede di legittimità, nella quale non è consentito alla Corte di cassazione procedere ad accertamenti di fatto nè rivalutare le risultanze istruttorie. Va qui, al riguardo, ribadito il principio, già affermato da questa Corte (cfr. Cass. 8206/16), che, qualora una determinata questione giuridica – che implichi un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata nè indicata nelle conclusioni ivi epigrafate, il ricorrente che riproponga tale questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale scritto difensivo o atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa.

Prive di pregio si rilevano, poi, le argomentazioni svolte nel paragrafo B) del mezzo di ricorso in esame.

Quanto alla doglianza con cui si contesta l’avvenuto pagamento, da parte di V.V., dell’importo di Euro 1.250 – che il Tribunale ha ritenuto documentato sulla base di una fotocopia di vaglia postale emesso il 29 marzo 2013 – si tratta di un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità se non con il mezzo, e nei limiti, di cui dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

Quanto, poi, alla doglianza – svolta negli ultimi due capoversi dell’esposizione del motivo, alla fine di pagina 11 del ricorso – con cui si censura l’impugnata ordinanza per avere trattato di ufficio la questione dei rapporti interni tra debitori, è sufficiente rilevare che tale doglianza non attinge la ratio dell’affermazione del Tribunale secondo cui la transazione tra il creditore e uno dei condebitori solidali, avente ad oggetto la quota del medesimo, scioglie la solidarietà.

Con il quarto e ultimo motivo, riferito dell’art. 360 c.p.c., n. 3, si denuncia la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in cui il Tribunale sarebbe incorso compensando le spese di lite in ragione della soccombenza reciproca tra il professionista ed il cliente; soccombenza reciproca ravvisata dal medesimo Tribunale nella riduzione del credito professionale dell’avv. P. dall’importo azionato in via monitoria all’importo giudizialmente riconosciuto. Nel mezzo di ricorso si svolge una duplice argomentazione:

a) sotto un primo profilo il ricorrente deduce che, se il Tribunale si fosse limitato a trattare soltanto il tema della determinazione del compenso, depurandolo, come avrebbe dovuto fare, dalle questioni che ne esulavano, l’opposizione sarebbe stata dichiarata inammissibile e le spese sarebbero state regolate in favore del creditore opposto;

b) sotto un secondo profilo il ricorrente deduce che, anche in relazione alla decisione concretamente assunta nell’impugnata ordinanza, V.V. dovrebbe ritenersi soccombente, essendo stato comunque condannato ad un pagamento nei confronti del creditore opposto.

Anche il quarto motivo va disatteso. L’argomentazione sub a) non ha pregio, perchè essa risulta meramente ipotetica e, in definitiva, subordinata all’accoglimento dei precedenti motivi di ricorso, i quali sono invece da rigettare. L’argomentazione sub b) va disattesa perchè, contrariamente all’assunto ivi sostenuto, la giurisprudenza di questa Corte ha già avuto modo di chiarire che anche la mera riduzione della somma pretesa in sede monitoria integra l’ipotesi di soccombenza reciproca (cfr. Cass. 3438/16: “La regolazione delle spese di lite può avvenire in base alla soccombenza integrale, che determina la condanna dell’unica parte soccombente al pagamento integrale di tali spese (art. 91 c.p.c.), ovvero in base alla reciproca parziale soccombenza, che si fonda sul principio di causalità degli oneri processuali e comporta la possibile compensazione totale o parziale di essi (art. 92 c.p.c., comma 2); a tale fine, la reciproca soccombenza va ravvisata sia in ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti, sia in ipotesi di accoglimento parziale dell’unica domanda proposta, tanto allorchè quest’ultima sia stata articolati in più capi, dei quali siano stati accolti solo alcuni, quanto nel caso in cui sia stata articolata in un unico capo e la parzialità abbia riguardato la misura meramente quantitativa del suo accoglimento”).

Il ricorso va quindi, in definitiva, rigettato.

Non vi è luogo a regolazione delle spese, non avendo gli intimati svolto attività difensiva in questa sede.

Deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, del raddoppio del contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 22 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2020

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